AS 2001 2748
Ordinanza del DDPS concernente l'Istituto di medicina aeronautica
Ordinanza del DDPS concernente l’Istituto di medicina aeronautica (OIMA)
del 15 novembre 2001
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni; visto l’articolo 37 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare (OSVM); visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla naviga- zione aerea (ONA), ordina:
Art. 1 Compiti 1 L’Istituto di medicina aeronautica (IMA) è un istituto specializzato della Confede- razione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche, competente per: a. accertare l’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria ci- vile (IAP) nonché dei candidati destinati a far parte del personale aeronavi- gante dell’esercito (piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di bor- do e fotografi di bordo di professione); l’accertamento si fonda sulle istru- zioni elaborate dal comandante delle Forze aeree in collaborazione con i pertinenti organi di selezione e con il capo dell’istruzione dell’aviazione; b. controllare periodicamente l’idoneità medica al volo dei candidati e del per- sonale aeronavigante dell’esercito; c. fornire assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito; d. accertare e verificare periodicamente l’idoneità medica al volo dei piloti ci- vili che effettuano voli con aeromobili militari; e. accertare l’idoneità medica di militari e civili a effettuare voli come passeg- geri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili; f. accertare l’idoneità delle persone che si candidano alla professione di istruttore presso le Forze aeree e i gruppi di specialisti; g. verificare lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;
RS 512.271.5
2748 2001-1739
Istituto di medicina aeronautica - O del DDPS RU 2001
h. definire le condizioni di carattere medico per l’ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari; i. emanare prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavi- gante dell’esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronau- tici militari; j. selezionare i futuri medici aeronautici nonché provvedere alla loro forma- zione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici mili- tari; k. impartire in scuole e corsi l’insegnamento della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito; l. trattare le questioni medico-tecniche inerenti all’equipaggiamento di prote- zione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell’esercito; m. trattare sul piano scientifico e pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche; n. provvedere ai preparativi in vista di una mobilitazione. 2 L’IMA collabora con il Servizio di soccorso aereo dell’esercito nel settore dell’im- piego e dell’istruzione, per l’ottimizzazione della sicurezza di volo e la prevenzione degli incidenti aeronautici nonché in occasione delle indagini relative a incidenti ae- ronautici militari. Intrattiene contatti con scuole universitarie e istituti in Svizzera e all’estero.
3 Gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AMC) conformemente
alle pertinenti prescrizioni delle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Aut- horities, JAA).
Art. 2 Centro medico aeronautico 1 Le visite e le perizie alle quali l’AMC sottopone i candidati a una licenza di pilota civile e i titolari di una licenza di pilota civile si fondano sulle disposizioni dell’or- dinanza del 14 aprile 19993 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero (OJAR-FCL). Sono inoltre applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 18 dicembre 19754 sul servizio medico aeronautico dell’aviazione civile (OMA). 2 L’IMA allestisce un elenco dei certificati d’idoneità rilasciati o rifiutati, all’atten- zione del medico in capo dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); nell’elenco devono figurare i dati personali relativi alle persone esaminate nonché il loro grado d’idoneità. 3 Alle visite effettuate dai medici di fiducia dell’AMC nonché a eventuali visite spe- ciali ordinate dall’IMA si applicano le tariffe dell’Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni (INSAI)5.
3 RS 748.222.2 4 RS 748.222.5
5 Le tariffe dell’INSAI in vigore possono essere consultate presso l’IMA.
2749
Istituto di medicina aeronautica - O del DDPS RU 2001
Art. 3 Subordinazione 1 L’IMA è subordinato, sul piano organizzativo, al direttore dell’Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree (Ufficio federale). 2 Il medico in capo dell’esercito è competente per le questioni inerenti al servizio sanitario. 3 Il medico in capo dell’UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la condotta dell’AMC.
Art. 4 Organizzazione
1 L’IMA è diretto da un medico in capo.
2 Consta della Sezione della medicina aeronautica, della Sezione della psicologia ae- ronautica e del Servizio amministrativo. 3 L’elenco degli obblighi del medico in capo è definito dal direttore dell’Ufficio fe- derale d’intesa con il medico in capo dell’esercito e, nella misura in cui riguarda questioni inerenti all’aviazione civile, d’intesa con l’UFAC.
Art. 5 Medici aeronautici della brigata d’aviazione 31 I medici aeronautici incorporati nella brigata d’aviazione 31 sono subordinati tecni- camente al medico in capo dell’IMA.
Art. 6 Periti L’IMA può ricorrere a periti.
Art. 7 Ricusazione 1 I collaboratori dell’IMA e i periti che, in seguito a un’altra attività, conoscono le persone da visitare possono procedere a una perizia o a un accertamento soltanto se non hanno alcuna prevenzione. 2 Del rimanente, è applicabile per analogia l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa, relativo alla ricusazione.
Art. 8 Dati personali degni di particolare protezione 1 I dati medici e i dati psicologici rilevati nel quadro dell’attività dell’IMA vengono elaborati dall’IMA; sono conservati in un archivio speciale fintantoché sono perma- nentemente necessari all’IMA. 2 Il diritto alla consultazione dei dati medici è retto dall’articolo 148d della legge militare del 3 febbraio 19957.
6 RS 172.021 7 RS 510.10
2750
Istituto di medicina aeronautica - O del DDPS RU 2001
3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno
19928 sulla protezione dei dati.
Art. 9 Assunzione delle spese mediche 1 Se l’IMA ordina visite e perizie supplementari per la valutazione dell’idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell’esercito, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione. 2 Le spese per visite e perizie concernenti candidati a licenze civili o titolari di licen- ze civili sono a carico degli interessati.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione La risoluzione del Dipartimento militare federale del 30 novembre 19709 concer- nente l’Istituto di medicina aeronautica è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
15 novembre 2001 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
3021
8 RS 235.1
9 Non pubblicata nella RU.
2751