AS 2001 2877
Ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente
Ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente
del 15 ottobre 2001
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 37 dell’ordinanza del 25 agosto 19991 sull’emissione deliberata nell’ambiente, ordina:
Art. 1
1 I seguenti emolumenti sono riscossi per:
Franchi
a. l’autorizzazione delle emissioni deliberate 1000–20 000 b. la sorveglianza delle emissioni deliberate per mezza giornata e per persona 750–1000 c. l’autorizzazione della messa in commercio 2000–40 000 d. la presa di posizione sulla messa in commercio 1000–20 000 2 L’emolumento è calcolato in base all’onere sopportato. Se una prestazione richiede un onere straordinario, l’emolumento può essere aumentato al massimo della metà; se richiede un onere limitato, l’emolumento può essere ridotto. 3 Per le prestazioni riguardo alle quali non è stata fissata alcuna aliquota, l’emo- lumento ammonta a 120–180 franchi l’ora. Per i lavori di scrittura, l’emolumento ammonta a 25–40 franchi per pagina.
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2001.
15 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
RS 814.911.36 1 RS 814.911
2001-2259 2877