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AS 2001 2878

Ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall'ordinanza sull'impiego confinato

Ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’impiego confinato

del 15 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’accordo con il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 26 dell’ordinanza del 25 agosto 19991 sull’impiego confinato (OIConf), ordina:

Art. 1

1 I seguenti emolumenti sono riscossi per:

Franchi

a. la verifica di una notificazione ai sensi 100-500 dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a OIConf (attività della classe 1) b. la verifica di una notificazione ai sensi 100-500 dell’articolo 9 capoversi 2 lettera b e 3 lettera a OIConf (attività della classe 2) c. la verifica di una domanda d’autorizzazione ai sensi 300-1500 dell’articolo 9 capoversi 2 lettera c e 3 lettera b OIConf (attività delle classi 3 e 4) d. la verifica di una domanda d’autorizzazione ai sensi 100-2000 dell’articolo 10 capoverso 2 OIConf (omissione di misure di sicurezza) 2 L’emolumento è calcolato in base all’onere sopportato. Se la verifica di una notifi- cazione o di una domanda d’autorizzazione richiede un onere straordinario, l’emo- lumento può essere aumentato al massimo della metà. 3 Per le prestazioni riguardo alle quali non è stata fissata alcuna aliquota, l’emo- lumento ammonta a 120-180 franchi l’ora. Per i lavori di scrittura, l’emolumento ammonta a 25-40 franchi per pagina.

RS 814.912.35 1 RS 814.912

2878 2001-2258

Emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza RU 2001 sull’impiego confinato

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2001.

15 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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