AS 2001 2880
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 3 3 Qualora nel periodo di contingentamento 2001 l’importatore sia impossibilitato ad adempiere la prestazione all’interno del Paese a causa della mancanza di offerta, può essere versata una tassa sostitutiva. La tassa ammonta a 4 franchi per chilogrammo netto di pollame intero ed è devoluta alla Cassa generale della Confederazione.
II La presente modifica entra in vigore l’8 novembre 2001.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.341; RU 2001 2091 (Allegato punto 18)
2880 2001-2389