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AS 2001 2885

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 20 agosto 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel settore delle tele- comunicazioni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2, secondo periodo 2 … Se non è fissata alcuna tassa amministrativa specifica per un atto dell’autorità competente, quest’ultima riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria fissata per il genere o il gruppo di atti analoghi a quello in questione.

Art. 2 cpv. 1 1 Per il rilascio di una concessione per servizi di telecomunicazione, l’autorità con- cedente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 290 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 290 franchi.

Art. 3a Fornitori sottoposti all’obbligo d’annunciarsi 1 Per la registrazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione sottoposto all’obbligo d’annunciarsi, l’Ufficio federale riscuote dal fornitore una tassa ammini- strativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 2 Per la modifica e l’annullamento di tale registrazione, l’Ufficio federale riscuote dal fornitore una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la sorveglianza di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa annua di 1000 franchi.

Art. 19b Riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo Per la riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo in casi eccezionali in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli ele-

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Tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 2001

menti d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi, se le tasse amministrative per l’attribuzione di ele- menti d’indirizzo calcolate conformemente alle disposizioni del presente capitolo risultano eccessive.

Art. 22a cpv. 3 3 Per la revoca di un codice CS, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

Art. 32c T-MNC 1 Per l’attribuzione di un T-MNC, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tas- sa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 2 Per la gestione di un T-MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi. 3 Per la revoca di un T-MNC, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.

20 agosto 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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