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AS 2001 2887

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 14 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifica- ta come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. b

1 Sono considerati salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge:

b. le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e dell’or- dinamento delle indennità per perdita di guadagno, le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni, sostitutive del salario, nonché le prestazioni di assicurazioni ma- ternità cantonali;

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.

14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Anne-Marie Huber-Hotz

1 RS 832.202

2001-1804 2887

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