AS 2001 2887
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 14 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifica- ta come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. b
1 Sono considerati salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge:
b. le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e dell’or- dinamento delle indennità per perdita di guadagno, le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni, sostitutive del salario, nonché le prestazioni di assicurazioni ma- ternità cantonali;
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.
14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Anne-Marie Huber-Hotz
1 RS 832.202
2001-1804 2887