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AS 2001 3040

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Ordinanza concernente le misure contro il gruppo «Al-Qaïda» e organizzazioni associate

del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, in base agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Divieto del gruppo

1 Il gruppo «Al-Qaïda» è vietato.

2 Il divieto si riferisce anche ai gruppi che gli succedono o che operano sotto un no- me di copertura nonché alle organizzazioni o ai gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad «Al-Qaïda» od operano su suo man- dato.

Art. 2 Disposizioni penali 1 Chiunque, sul territorio svizzero partecipa a uno dei gruppi vietati secondo l’arti- colo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandisti- che a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è punito con la detenzione o con la multa, nella misura in cui non siano applicabili di- sposizioni penali più severe. 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 6 comma 2 del Codice penale2.

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale3, segnatamente l’arti- colo 59 comma 3 e 4.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pub- blico della Confederazione e all’Ufficio federale di polizia le copie integrali di tutte le sentenze, decisioni di carattere penale e decisioni di non luogo a procedere.

RS 122

3040 2001-2461

Misure contro il gruppo «Al-Qaïda» e organizzazioni associate RU 2001

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore l’8 novembre 2001 ed è valida fino al 31 di- cembre 2003.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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