AS 2001 3042
Ordinanza sui collaboratori nominati per la durata della funzione
Ordinanza sui collaboratori nominati per la durata della funzione (Ordinanza sulla durata della funzione)
del 17 ottobre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nomi- nato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati: a. i membri delle Commissioni federali di ricorso e arbitrali (art. 9 cpv. 3 LPers); b. i membri della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (art. 104 cpv. 1 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo e art. 8 cpv. 1 dell’ordi- nanza dell’11 agosto 19993 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo); c. gli impiegati dell’Assemblea federale e del Tribunale federale per quanto siano nominati per la durata della funzione e per quanto l’Assemblea fede- rale e il Tribunale federale non disciplinino essi stessi queste assunzioni (art. 9 cpv. 4 LPers); d. l’uditore in capo dell’esercito, il procuratore generale della Confederazione, i procuratori generali supplenti della Confederazione, i procuratori pubblici della Confederazione e i loro supplenti (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 32 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale; OPers). 2 Per quanto la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si appli- cano le disposizioni dell’OPers.
Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro e durata della funzione 1 Il rapporto di lavoro è costituito mediante una decisione di nomina sottoposta ad approvazione. 2 Con gli impiegati da nominare per la durata della funzione non può essere conve- nuto alcun periodo di prova secondo l’articolo 8 capoverso 2 LPers.
RS 172.220.111.6
3042 2001-1908
Ordinanza sulla durata della funzione RU 2001
3 Il contenuto della decisione di nomina comprende almeno:
a. l’inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. la funzione o il settore d’attività; c. il luogo di lavoro; d. il tasso di occupazione; e. lo stipendio; f. l’istituto e il piano di previdenza. 4 La durata della funzione è retta dall’articolo 32 capoverso 2 OPers5 o dalle dispo- sizioni legali speciali.
Art. 3 Fine del rapporto di lavoro 1 L’autorità di nomina e l’impiegato possono risolvere in ogni momento il rapporto di lavoro mediante contratto di disdetta scritto.
2 La fine unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’autorità di nomina o
dell’impiegato è retta dall’articolo 32 capoversi 3–5 OPers6.
Art. 4 Stipendio 1 L’autorità di nomina determina nella decisione di nomina la classe di stipendio secondo l’articolo 36 OPers7 e lo stipendio iniziale secondo l’articolo 37 OPers.
2 Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo
massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.
3 Non sono versati premi di riconoscimento secondo l’articolo 49 OPers.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.3