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AS 2001 3058

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA)

del 29 agosto 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 27 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 Gli statuti disciplinano in particolare:

a. gli emolumenti amministrativi della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA) a carico dei datori di lavoro; b. la procedura in caso di uscita di un datore di lavoro da PUBLICA; c. gli altri diritti e doveri dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettere a, c e d della legge sulla CPC. 2 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli assicurati facoltativamente ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza del 25 aprile 20012 concernente l’assicura- zione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1).

Sezione 2: Emolumenti amministrativi

Art. 2 Principio 1 Le prestazioni fornite da PUBLICA sono fatturate ai datori di lavoro e agli assicu- rati facoltativamente sotto forma di emolumenti amministrativi.

2 Gli emolumenti amministrativi si compongono degli emolumenti riscossi per:

a. l’esercizio di PUBLICA; b. le prestazioni di base; c. le prestazioni speciali.

RS 172.222.034.3

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3 Gli emolumenti amministrativi di cui al capoverso 2 lettere a e b sono indennizzati con una tariffa forfettaria, le prestazioni speciali in base alle spese. 4 PUBLICA adegua annualmente le tariffe forfettarie applicate alle prestazioni di base e le tariffe orarie applicate alle prestazioni speciali in funzione dell’indice dei salari nominali dell’Ufficio federale di statistica.

Art. 3 Prestazioni di base

1 Le prestazioni seguenti sono considerate prestazioni di base:

a. l’elaborazione di dati personali di assicurati attivi e di pensionati; b. il calcolo delle prestazioni secondo il piano di previdenza; c. la gestione dei conti individuali degli assicurati attivi e dei pensionati, se- condo il piano di previdenza; d. la tenuta degli atti dei pensionati, compreso il pagamento delle pensioni e il controllo periodico delle condizioni di diritto alle prestazioni secondo le istruzioni della Commissione della Cassa; e. la gestione del conto testimone secondo la legge federale del 25 giugno

19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’inva-

lidità (LPP) e l’allestimento di conteggi con il fondo di garanzia LPP; f. l’allestimento, all’inizio dell’anno, di certificati di assicurazione individuali per ogni assicurato attivo; g. l’allestimento, una volta all’anno, di certificati individuali di pensione e di conferme individuali di pensione; h. l’elaborazione corrente delle mutazioni annunciate come: ammissioni, us- cite, riscatti, casi di previdenza, compresa la dichiarazione dei contributi all’Amministrazione federale delle contribuzioni e, se del caso, la deduzione dell’imposta alla fonte, di interessi ipotecari e dell’assicurazione militare, il calcolo e il versamento della prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio e il calcolo e il pagamento del versamento anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione; i. l’elaborazione delle modifiche del salario e del tasso di occupazione annun- ciate secondo il piano di previdenza; j. la trattazione delle domande sottoposte nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione, compresa la corrispondenza con gli assicurati, l’uffi- cio del registro fondiario e l’Amministrazione federale delle contribuzioni; k. la gestione dei conti necessari, compresi il conto dei contributi remunerato con interessi, se del caso dei conti per le misure speciali, per le riserve dei contributi e per i fondi liberi della cassa dell’istituto di previdenza; l. il calcolo dei contributi secondo il piano di previdenza;

3 RS 831.40

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m. l’allestimento dell’estratto annuale del capitale a risparmio o della riserva matematica per datore di lavoro e per ufficio; n. la fatturazione periodica dei contributi per datore di lavoro e per ufficio; o. l’allestimento di estratti mensili dei conti dei contributi per datore di lavoro o servizio; p. lo svolgimento di procedure giudiziarie in causa propria.

2 La tariffa forfettaria annuale per gli emolumenti amministrativi ammonta a:

a. 250 franchi per assicurato attivo; b. 125 franchi per pensionato se anche l’effettivo attivo è assicurato da PUBLICA; e c. 150 franchi per pensionato se solo l’effettivo dei pensionati è assicurato da PUBLICA. 3 La tariffa forfettaria è riscossa una sola volta, anche se la persona interessata è assicurata nell’ambito di diversi piani di previdenza.

Art. 4 Prestazioni speciali

1 Le seguenti prestazioni speciali sono fatturate in base alle spese:

a. le correzioni di contributi dovute alla comunicazione errata o tardiva dei salari da parte del datore di lavoro; b. i corsi di formazione dei servizi del personale dei datori di lavoro; c. l’allestimento di conteggi complessi e le ricerche laboriose; d. i contatti straordinari con le autorità; e. le spese provocate dalle uscite di datori di lavoro; f. la ricerca di documenti smarriti dal datore di lavoro e le spese che ne risul- tano; g. le prestazioni straordinarie che superano l’ambito di trattazione usuale di domande di prelevamento anticipato o di costituzione in pegno per la pro- mozione della proprietà d’abitazione; h. le altre spese derivanti dall’inosservanza della procedura di annuncio, dalla trasmissione tardiva o errata di informazioni e di dati: i. le altre spese provocate da esplicite richieste del datore di lavoro.

2 Le tariffe orarie ammontano a:

a. direzione: 250 franchi; b. quadri e collaboratori scientifici: 180 franchi; c. altri collaboratori: 100 franchi.

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Art. 5 Fatturazione 1 Gli emolumenti amministrativi di PUBLICA sono fatturati ai datori di lavoro alla fine di ogni trimestre. 2 Le prime tre fatture che si riferiscono agli assicurati attivi sono emesse, sulla base dell’effettivo degli assicurati attivi al 1° gennaio dell’anno in corso, sotto forma di acconti provvisori pagabili a fine marzo, fine giugno e fine settembre. Il conteggio finale, allestito al 31 dicembre, è calcolato sulla base dell’effettivo al 1° gennaio a cui si sommano tutte le ammissioni dell’anno corrente. 3 Gli emolumenti amministrativi relativi ai pensionati sono fatturati, sulla base del- l’effettivo dei pensionati al 1° gennaio dell’anno in corso, in quattro parti, ovvero a fine marzo, fine giugno, fine settembre e fine dicembre. 4 Gli emolumenti amministrativi degli assicurati facoltativamente sono fatturati una sola volta, al 1° gennaio. 5 Le spese conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera g provocate dagli assicu- rati attivi sono fatturate loro direttamente. 6 Le fatture sono pagabili entro dieci giorni dalla data di valuta. Se i termini di pagamento non sono rispettati, il debitore è costituito in mora.

Sezione 3: Contributi

Art. 6 Pagamento dei contributi 1 I datori di lavoro si impegnano a pagare i contributi fatturati per il finanziamento delle prestazioni di assicurazione entro dieci giorni dalla data di valuta.

2 Le eventuali divergenze devono essere annunciate senza indugio a PUBLICA. Se

del caso le correzioni sono riportate sulla fattura del mese seguente. 3 Se i termini di pagamento non sono rispettati, il datore di lavoro è costituito in mora. 4 I contributi degli assicurati facoltativamente sono fatturati alla fine di ogni trime- stre. Le fatture sono pagabili entro dieci giorni a contare dalla data di valuta.

Art. 7 Rimborso dei contributi provenienti dai conti dei datori di lavoro I contributi accumulati sul conto di un datore di lavoro sono destinati alla previ- denza professionale. È escluso il rimborso al datore di lavoro di un importo derivante da questo conto. Sono eccettuati i contributi riscossi indebitamente o il rimborso di contributi pagati in anticipo per conto di un assicurato uscito.

Art. 8 Estratti conto 1 Gli estratti conto ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o sono considerati approvati se non sono contestati entro 30 giorni dal loro ricevimento. 2 L’approvazione tacita si applica a tutte le posizioni menzionate sull’estratto conto.

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Sezione 4: Uscita di un datore di lavoro

Art. 9

1 Il datore di lavoro che lascia PUBLICA deve garantire il trasferimento in una

nuova istituzione di previdenza dei pensionati che gli competono.

2 Eccezionalmente, nell’interesse dei pensionati e d’intesa con PUBLICA, può

essere convenuta un’altra soluzione. La Commissione della Cassa è competente.

Sezione 5: Liquidazione parziale

Art. 10 Principio 1 Se un datore di lavoro o una parte importante dell’effettivo del personale di un datore di lavoro lascia PUBLICA, l’autorità di vigilanza, su domanda della Com- missione della Cassa, decide se le condizioni di liquidazione parziale sono adem- piute.

2 La Commissione della Cassa è competente dell’esecuzione della procedura di

liquidazione parziale. L’autorità di vigilanza approva il piano di ripartizione. 3 In caso di liquidazione parziale nell’ambito di un datore di lavoro che non lascia PUBLICA, la procedura descritta è applicabile per analogia. 4 Se le condizioni di liquidazione parziale sono adempiute, gli importi seguenti sono versati a favore dell’effettivo uscente: a. le prestazioni d’uscita degli assicurati attivi; b. la riserva matematica dei pensionati calcolata secondo le basi attuariali di PUBLICA; c. le riserve e gli accantonamenti a suo favore secondo l’ultimo bilancio; d. la parte dei fondi liberi di PUBLICA che gli spettano.

Art. 11 Calcolo dei fondi liberi

1 I fondi liberi di PUBLICA corrispondono all’importo ottenuto dopo le deduzioni

enumerate qui di seguito su tutto il patrimonio di PUBLICA, calcolato secondo i principi dell’articolo 9 dell’ordinanza del 3 ottobre 19944 sul libero passaggio; que- ste deduzioni sono: a. le prestazioni d’uscita di tutti gli assicurati attivi di PUBLICA; b. la riserva matematica per tutte le pensioni in corso (compresi gli eventuali consolidamenti) degli assicurati di PUBLICA; c. le riserve e gli accantonamenti appartenenti a ognuno dei datori di lavoro affiliati;

4 RS 831.425

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d. un terzo delle riserve di fluttuazione ai sensi dell’articolo 25 della legge sulla CPC; e. la metà degli accantonamenti per i rischi di morte e invalidità. 2 I fondi liberi sono attribuiti al datore di lavoro uscente in proporzione tra il totale delle prestazioni d’uscita dei suoi assicurati attivi, a cui si somma la riserva mate- matica dei suoi pensionati, e il totale delle prestazioni d’uscita e della riserva mate- matica di PUBLICA.

Art. 12 Diritti sui fondi liberi 1 Un’affiliazione a PUBLICA di almeno dieci anni pieni dà diritto al datore di lavo- ro uscente per motivi di liquidazione parziale a una parte dei fondi liberi corrispon- dente alla chiave di ripartizione di cui all’articolo 11 capoverso 2. 2 Per una durata di affiliazione di meno di dieci anni, i diritti secondo il capoverso 1 si riducono di un decimo per anno mancante, pieno o incompleto.

3 Su domanda della Commissione della Cassa e dopo aver preso conoscenza del

rapporto dell’esperto in materia di previdenza professionale, l’autorità di vigilanza decide se è opportuno rinunciare, per esiguità, al versamento di una parte dei fondi liberi. 4 L’eventuale scoperto tecnico di un datore di lavoro uscente può essere dedotto dal diritto calcolato, tuttavia nel limite ammesso dall’articolo 23 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio. 5 In assenza di decisione contraria della Commissione della Cassa, i calcoli sono effettuati sulla base del conto annuale dell’esercizio precedente.

Art. 13 Procedura in caso di modifica dello statuto di un datore di lavoro 1 Se un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge sulla CPC modi- fica il suo statuto e diventa datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettere c o d di tale legge, la riserva matematica vincolata e una parte proporzionale delle riserve e degli accantonamenti specifici eventuali sono trasferite, alla data del cambiamento di statuto, dalla cassa di previdenza attuale alla nuova istituzione. 2 Questo cambiamento di statuto non dà diritto a una parte di tutte le riserve o di tutti i fondi liberi di PUBLICA. 3 Se un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettere c o d della legge sulla CPC modifica il suo statuto e diventa datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettera a di tale legge, le conseguenze di questo cambiamento di statuto sono regolate di reci- proca intesa tra la Commissione della Cassa e il datore di lavoro interessato. I capo- versi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

5 RS 831.42

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Sezione 6: Doveri d’informazione

Art. 14 Obbligo d’informare

1 Un numero sufficiente di copie delle disposizioni legali concernenti PUBLICA

(legge sulla CPC e disposizioni di esecuzione) è consegnato in forma stampata a ogni datore di lavoro e al suo servizio del personale. Copie supplementari saranno distribuite a pagamento. 2 I datori di lavoro provvedono a trasmettere al loro personale assicurato attivo tutte le informazioni importanti relative al diritto in materia di previdenza. I datori di lavoro si impegnano nei confronti di PUBLICA a mettere a disposizione personale adeguatamente formato. 3 I datori di lavoro hanno l’obbligo di trasmettere immediatamente e integralmente tutte le informazioni ricevute da PUBLICA all’attenzione degli assicurati attivi. 4 La responsabilità di PUBLICA riguarda solo i documenti e le informazioni da essa allestiti e consegnati. 5 La trasmissione di informazioni ai pensionati e agli assicurati facoltativamente è compito di PUBLICA.

Art. 15 Scambio di dati 1 Lo scambio di dati tra i datori di lavoro e PUBLICA, indispensabile per la gestione della previdenza professionale e concernente gli assicurati e i pensionati, ha luogo mediante trasmissione elettronica. Tutti i dati trasmessi dai datori di lavoro devono essere consegnati conformemente alla descrizione tecnica di PUBLICA. 2 In collaborazione con i datori di lavoro, PUBLICA definisce nel corso dell’anno il piano di produzione dell’anno seguente. Per garantire un corretto svolgimento dell’elaborazione mensile delle interfacce, PUBLICA e i datori di lavoro si impe- gnano a designare le persone di contatto responsabili. 3 PUBLICA e i datori di lavoro hanno l’obbligo di annunciare, con un preavviso di tre mesi, tutte le modifiche organizzative concernenti le interfacce; un preavviso di sei mesi è richiesto per nuove interfacce. In ogni caso è fatto salvo il parere di PUBLICA per quanto concerne la definizione tecnica delle interfacce.

Art. 16 Obbligo di annuncio 1 I datori di lavoro il cui personale è assicurato da PUBLICA hanno l’obbligo di an- nunciare a quest’ultima ogni modifica concernente il loro effettivo (ammissioni e uscite, decessi, cambiamenti di nome, di stato civile) e ogni altra modifica che incide o potrebbe incidere sulle condizioni di assicurazione (per es. casi d’invalidità). Queste informazioni devono essere trasmesse immediatamente dopo averne preso conoscenza, completamente e gratuitamente, nel formato definito e sul supporto elettronico stabilito da PUBLICA.

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2 I datori di lavoro rispondono dei danni causati a PUBLICA in caso d’informazione errata o tardiva, rimborsando le spese supplementari che ne derivano. Questa clau- sola è applicabile in particolare per le mutazioni con data di valuta retroattiva.

Sezione 7: Altre disposizioni

Art. 17 Prestazioni in caso di licenziamento senza colpa (art. 31 OCPC 16; art. 25 OCPC 27)

Il datore di lavoro che chiede prestazioni di vecchiaia anticipate per un assicurato il cui rapporto di lavoro è disdetto senza colpa di quest’ultimo (art. 31 OCPC 1, art. 25 OCPC 2) è tenuto ad annunciarlo a PUBLICA almeno un mese prima dell’inizio del diritto alla prestazione.

Art. 18 Rinuncia alla restituzione (art.64 cpv. 2 OCPC 18; art. 58 cpv. 2 OCPC 29) 1 PUBLICA rinuncia alla restituzione di prestazioni (art. 64 cpv. 2 OCPC 1 e art. 58 cpv. 2 OCPC 2) se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 196510 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono superiori al reddito determinante per il versamento di prestazioni complementari. In caso d’invalidità parziale è preso in considerazione solo il reddito effettivamente conseguito. 2 PUBLICA rinuncia inoltre alla restituzione se le spese risultanti non sono in un rapporto ragionevole con l’importo interessato. 3 La Commissione della Cassa decide se sia opportuno rinunciare a una restituzione.

Art. 19 Riserva dei contributi dei datori di lavoro 1 PUBLICA offre ai datori di lavoro la possibilità di costituire riserve dei contributi per finanziare prestazioni straordinarie destinate a scopi specifici. Il datore di lavoro, d’intesa con PUBLICA, stabilisce il regolamento necessario per l’utilizzazione di questi fondi ai fini della previdenza. 2 La Commissione della Cassa decide in merito all’eventuale pagamento di un inte- resse su questa riserva.

6 RS 172.222.034.1 7 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2), RS 172.222.034.2 8 RS 172.222.034.1 9 RS 172.222.034.2 10 RS 831.30

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Art. 20 Basi attuariali PUBLICA stabilisce le sue basi attuariali fondandosi sulle sue osservazioni stati- stiche e presenta una proposta alla Commissione della Cassa, all’attenzione del Consiglio federale, per la determinazione del tasso d’interesse tecnico. Queste basi attuariali sono applicabili a tutte le obbligazioni nei confronti di assicurati attivi e di pensionati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, i presenti statuti entrano in vigore il 1° ottobre 2001.

2 Gli articoli 1 capoverso 2, 17 e 18 entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

29 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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