AS 2001 306
AS 2001 306
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 26 gennaio 2001
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.
26 gennaio 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch