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AS 2001 3092

Ordinanza concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell'aviazione civile

Ordinanza concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (ORSA)

del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 4 e 7 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea, ordina:

Art. 1 Competenza 1 Le operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili svizzeri e di aeromo-

bili civili e militari stranieri sono condotte dal servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (servizio di ricerche e di salvataggio). 2 Le Forze aeree possono chiedere la collaborazione del servizio di ricerche e di sal-

vataggio per le operazioni di ricerca e di salvataggio di velivoli militari svizzeri.

Art. 2 Organizzazione 1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) regolamenta il servizio di ricerche e di salvataggio. 2 Esso può delegare il servizio di ricerche e di salvataggio a organizzazioni compe- tenti.

Art. 3 Collaborazione di altri servizi Per effettuare le operazioni di ricerca e di salvataggio, può essere richiesta la colla- borazione di altri servizi dell’amministrazione federale e, d’intesa con i Cantoni e i Comuni, della polizia e di altri organi cantonali e comunali.

Art. 4 Collaborazione con l’estero La collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio con i servizi analoghi esteri è disciplinata dagli accordi internazionali.

Art. 5 Attraversamento della frontiera 1 I servizi federali competenti agevolano nella misura del possibile l’ammissione e il

soggiorno temporaneo sul territorio svizzero del personale straniero che collabora, d’intesa con le Forze aeree, alle operazioni di ricerca e di salvataggio.

RS 748.126.1 1 RS 748.0

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Servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile RU 2001

2 Essi facilitano l’entrata in Svizzera delle merci e del materiale esteri utilizzati per

le operazioni di ricerca e di salvataggio.

Art. 6 Circolazione aerea 1 L’Ufficio federale disciplina la circolazione aerea nelle zone in cui sono eseguite

operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili o operazioni di soccorso me- diante aeromobili in caso di catastrofi. 2 Esso può vietare o limitare il sorvolo di queste zone agli aeromobili che non sono

necessari allo svolgimento delle operazioni.

Art. 7 Spese 1 Le spese delle operazioni di ricerca e di salvataggio sono pagate dall’Ufficio fede-

rale, che ne chiede il rimborso all’esercente dell’aeromobile o al terzo che le ha ca- gionate. 2 Su decisione esplicita del Consiglio federale o quando si tratti di operazioni di ri-

cerca e di salvataggio concernenti aeromobili stranieri immatricolati in uno Stato che prende a suo carico le spese di ricerca e di salvataggio di aeromobili svizzeri sul suo territorio, le spese sono assunte dalla Confederazione.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione Il decreto del Consiglio federale dell’11 marzo 19552 concernente il servizio di ri- cerche e di salvataggio della navigazione aerea civile è abrogato.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1955 327, 1994 3028

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