AS 2001 3094
Ordinanza sull'organizzazione e il funzionamento del servizio di ricerche e di salvataggio dell'aviazione civile
Ordinanza sull’organizzazione e il funzionamento del servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (ORS)
Modifica del 9 novembre 2001
L’Ufficio federale dell’aviazione civile ordina:
I L’ordinanza del 17 marzo 19551 sull’organizzazione e il funzionamento del servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 22 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea; vista l’ordinanza del 7 novembre 20013 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile,
Art. 1 1 Il territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein co- stituisce una sola regione di ricerca e di salvataggio. Essa è delimitata dai rispettivi confini politici. 2 La Guardia Aerea Svizzera di Salvataggio (Rega) è designata come centro svizzero di coordinamento di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile. L’Uffi- cio federale dell’aviazione civile indica nella Pubblicazione di informazioni aero- nautiche (AIP) Svizzera, capitolo SAR, come raggiungere il centro di coordina- mento.
3 Le operazioni di ricerca sono effettuate dalle Forze aeree.
4 I dettagli sono regolati mediante contratto.
Art. 2 I centri di controllo della circolazione aerea, i capi degli aerodromi e gli altri organi della polizia aerea informano il centro di coordinamento, per la via più breve, quan-