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AS 2001 3096

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 e 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 19982, decreta:

Sezione 1: Campo d’applicazione e organizzazione

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata: a. nell’ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Canto- ne; b. in vista dell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza in materia penale. 2 Si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all’obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet. 3 Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile 19974 sulle poste si applicano le disposizioni federali e cantonali sull’ob- bligo di testimoniare e sull’obbligo di informare l’autorità. 4 Gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza.

Art. 2 Organizzazione 1 La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza po- stale e del traffico delle telecomunicazioni (servizio). 2 Il servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al dipartimento competente soltanto sul piano amministrativo.

RS 780.1

3096 2000-2162

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

3 Nell’ambito dei suoi compiti, il servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 2: Procedura di sorveglianza

Art. 3 Condizioni 1 Perché possa essere ordinata la sorveglianza, devono essere adempiute le condi- zioni seguenti: a. determinati fatti giustificano il forte sospetto che la persona da sorvegliare abbia commesso uno dei reati di cui ai capoversi 2 o 3 o ne sia stata parteci- pe; b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; c. altre operazioni d’inchiesta non hanno dato esito positivo oppure le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili senza la sorveglianza. 2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. articoli 111-113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis nume- ro 1 secondo comma, 146-148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 nu- mero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capo- verso 1, 226, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 260bis, 260ter, 265, 266, 277 numero 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314 e 315 del Co- dice penale5; b. articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri

1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102,

103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108-113, 115-

117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139, 140, 141 capoverso 1, 142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153-156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma,

162 capoversi 1 e 3, 164, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale mi-

litare6; c. articoli 34 e 35 della legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bel- lico; d. articoli 29 capoverso 1, 30 capoverso 1, 31 capoversi 1 e 2 e 32 della legge del 23 dicembre 19598 sull’energia nucleare;

5 RS 311.0 6 RS 321.0 7 RS 514.51 8 RS 732.0

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e. articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, m e o della legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell’ambiente; f. articolo 179septies del Codice penale, qualora mediante l’identificazione del collegamento non sia possibile individuare le persone che chiamano. 3 Se vi è forte sospetto di reato qualificato, la sorveglianza può inoltre essere ordi- nata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. articoli 139 numeri 2 e 3, 272-274 e 305bis numero 2 del Codice penale; b. articolo 131 numeri 2-4 del Codice penale militare; c. articolo 33 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico; d. articolo 14 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 199610 sul controllo dei beni a duplice impiego; e. articoli 34 capoverso 1 secondo comma e 34a capoverso 2 della legge del 23 dicembre 1959 sull’energia nucleare; f. articolo 19 numeri 111 secondo comma e 212 e articolo 20 numero 113 secon- do comma della legge del 3 ottobre 195114 sugli stupefacenti. 4 L’autorità d’approvazione può autorizzare collegamenti diretti se non v’è da atten- dersi che siano lesi interessi privati preponderanti di terzi e se la sicurezza dei dati è garantita. È vietato raccordarsi direttamente a collegamenti di persone vincolate dal segreto professionale (art. 4 cpv. 3).

Art. 4 Forme speciali di sorveglianza 1 La sorveglianza di un terzo può essere ordinata se sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare l’indirizzo po- stale o il collegamento di telecomunicazione del terzo per ricevere o trasmettere in- vii o comunicazioni.

2 La sorveglianza di un posto pubblico di telecomunicazione o di un collegamento

che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta può essere ordinata se determi- nati fatti possono far presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare tale collegamento per ricevere o trasmettere comunicazioni. 3 La sorveglianza di una persona che, secondo il diritto procedurale penale applica- bile, può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale è di principio vietata. La sorveglianza può essere ordinata a titolo eccezionale se: a. il forte sospetto sussiste nei confronti di tale persona; b. sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata ne utilizzi l’indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione.

9 RS 814.01 10 RS 946.202 11 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC). 12 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC). 13 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC). 14 RS 812.121

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4 Qualora risulti dalle indagini che una persona indiziata cambia in rapida succes- sione il collegamento di telecomunicazione, l’autorità d’approvazione può autoriz- zare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati dalla persona indiziata, senza nuova approvazione per ogni singolo caso. Ogni cam- biamento dev’essere comunicato al servizio mediante un ordine di sorveglianza. Ogni mese e a sorveglianza conclusa, l’autorità che l’ha ordinata presenta un rap- porto, per approvazione, all’autorità d’approvazione (art. 7 cpv. 1). 5 In caso di sorveglianza secondo i capoversi 1-4, l’autorità che l’ha ordinata adotta provvedimenti affinché le persone che si occupano delle indagini non possano veni- re a conoscenza di registrazioni estranee all’oggetto delle indagini. 6 In caso di sorveglianza secondo il capoverso 3, la selezione deve essere diretta da un’autorità giudiziaria che non si occupa delle indagini. In tale ambito va garantito che le autorità incaricate delle indagini non vengano a conoscenza di segreti profes- sionali, salvo nei casi di cui all’articolo 8 capoverso 4.

Art. 5 Informazioni sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni 1 Mediante l’ordine di sorveglianza di cui all’articolo 3 possono essere richieste in- formazioni anche riguardo a: a. quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è in con- tatto postale o di telecomunicazione (identificazione degli utenti); b. dati relativi al traffico e alla fatturazione. 2 Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere ordinate anche con un effetto retroattivo di sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza secondo l’articolo 7 capoverso 3.

Art. 6 Autorità competenti La sorveglianza può essere ordinata: a. quando si tratta di reprimere un reato:

1. dal procuratore generale della Confederazione,

2. dai giudici istruttori federali,

3. dai giudici istruttori militari nonché

4. dalle autorità competenti giusta il diritto cantonale;

b. nei casi d’estradizione: dal direttore dell’Ufficio federale di polizia; c. in altri casi di assistenza giudiziaria: dall’autorità federale o cantonale che esegue la domanda;

Art. 7 Procedura d’approvazione 1 L’ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti:

a. da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Came- ra d’accusa del Tribunale federale;

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b. da parte dei giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassazione; c. da parte delle autorità cantonali: all’autorità giudiziaria designata dal Canto- ne. 2 L’autorità che ha ordinato la sorveglianza presenta all’autorità d’approvazione, entro 24 ore: a. l’ordine di sorveglianza; b. la motivazione e gli atti del procedimento penale rilevanti per l’approva- zione. 3 L’autorità d’approvazione esamina se l’intervento sia giustificato. Decide entro cinque giorni dal momento in cui la sorveglianza è stata ordinata, con breve motiva- zione. Può approvare la sorveglianza a titolo provvisorio, richiedere un comple- mento degli atti o ulteriori chiarimenti nonché adottare misure supplementari a pro- tezione della personalità. L’approvazione è accordata per tre mesi al massimo e può essere vincolata a oneri. L’autorità d’approvazione comunica senza indugio la sua decisione al servizio. 4 Se l’approvazione viene negata o non è stata richiesta, l’autorità che ha ordinato la sorveglianza deve immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e i supporti di dati e distruggerli. Gli invii postali devono essere imme- diatamente rimessi ai destinatari. Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori. 5 Se è necessario prorogare la sorveglianza, l’autorità che l’ha ordinata presenta, prima della scadenza della prima sorveglianza, una domanda di proroga di al massi- mo tre mesi per volta. Essa indica i risultati ottenuti fino a quel momento nell’am- bito delle indagini e motiva la proroga. La domanda di proroga è comunicata anche al servizio.

Art. 8 Utilizzazione delle informazioni 1 Le registrazioni non necessarie per il procedimento penale vanno conservate sepa- ratamente dagli atti procedurali e distrutte subito dopo la conclusione del procedi- mento stesso o della procedura di assistenza giudiziaria o di estradizione. 2 Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale possono essere posti sotto sequestro invii postali fintanto che sia necessario per le indagini. Non appena lo scopo del procedimento penale lo consente, devono essere rimessi al destinatario. 3 Se la sorveglianza fa emergere segreti professionali cui è applicabile il diritto di non testimoniare, le registrazioni riguardanti tali fatti devono essere immediatamente tolte dagli atti del procedimento penale e distrutte. 4 L’autorità d’approvazione può autorizzare l’utilizzazione di informazioni concer- nenti segreti professionali se la persona interessata è fortemente sospettata di aver commesso un reato di cui all’articolo 3 capoversi 2 o 3 approfittando del segreto professionale.

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Art. 9 Scoperte casuali 1 Qualora durante la sorveglianza siano scoperti reati diversi da quelli indicati nel- l’ordine di sorveglianza, le informazioni raccolte possono essere utilizzate contro la persona indiziata se tali reati: a. si aggiungono a quelli presunti; oppure b. adempiono le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza.

2 Qualora le informazioni concernano reati di una persona non indiziata di reato

nell’ordine di sorveglianza, prima di avviare ulteriori indagini deve essere richiesto il consenso dell’autorità d’approvazione. Tale consenso può essere dato se sono adempiute le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza. 3 Qualora le condizioni cui i capoversi 1 e 2 subordinano l’utilizzazione di scoperte casuali non siano adempiute, le informazioni non possono essere utilizzate e i relati- vi documenti e supporti di dati devono essere immediatamente distrutti. 4 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni otte- nute mediante la sorveglianza.

Art. 10 Fine della sorveglianza, rimedi giuridici 1 L’autorità che ha ordinato la sorveglianza ne ordina immediatamente la fine se la sorveglianza non è più necessaria ai fini delle indagini oppure se vengono negate l’approvazione o la proroga. 2 Al più tardi prima della conclusione dell’inchiesta penale o della sospensione della procedura, l’autorità che ha ordinato la sorveglianza comunica motivo, genere e du- rata della sorveglianza: a. alle persone indiziate; b. alle persone il cui indirizzo postale o collegamento di telecomunicazione è stato sorvegliato, eccettuati i telefoni pubblici. 3 Con il consenso dell’autorità d’approvazione, è possibile differire la comunicazio- ne o prescindervi se le informazioni non sono utilizzate a scopi probatori e se: a. lo richiedono motivi preponderanti di interesse pubblico, in particolare la si- curezza interna o esterna oppure la lotta contro la criminalità organizzata; b. la comunicazione esporrebbe terzi a seri rischi; oppure c. il destinatario non è raggiungibile. 4 Se al momento della comunicazione il procedimento è diretto da un’autorità diver- sa da quella che ha ordinato la sorveglianza, la comunicazione è effettuata dall’auto- rità che dirige il procedimento. 5 La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorveglianza: a. contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione: alla Camera d’accusa del Tribunale federale;

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b. contro ordini di sorveglianza dei giudici istruttori militari: al Tribunale mi- litare di cassazione; c. contro ordini di sorveglianza di autorità cantonali: all’autorità competente secondo il diritto cantonale. 6 È legittimato a ricorrere anche chi ha utilizzato lo stesso collegamento di teleco- municazione o il medesimo indirizzo postale della persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza. Il ricorrente ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono utilizzate nel procedimento penale e di domandare l’eliminazione delle informazioni non necessarie.

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11 Compiti del servizio 1 Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti: a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all’articolo 3 capo- versi 2 o 3 e se sia stata ordinata da un’autorità competente; se l’ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l’autorità d’appro- vazione prima che l’offerente di un servizio postale trasmetta invii o infor- mazioni all’autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. istruisce l’offerente di un servizio postale in merito allo svolgimento della sorveglianza; c. comunica senza indugio all’autorità d’approvazione la fine della sorveglian- za; d. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; e. conserva l’ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sor- veglianza; f. tiene una statistica delle sorveglianze; g. segue gli sviluppi tecnici nel settore postale. 2 Su richiesta delle autorità che hanno ordinato la sorveglianza, il servizio può anche prestare consulenza per le questioni tecniche legate alla sorveglianza della corri- spondenza postale. Esso gestisce un elenco degli offerenti di servizi postali.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12 Obblighi degli offerenti 1 Gli offerenti di servizi postali sono tenuti, entro i limiti previsti dall’ordine di sor- veglianza, a rimettere all’autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e gli altri dati relativi al traffico e alla fatturazione. Su richiesta, forniscono all’autorità che ha ordinato la sorveglianza ulteriori informazioni in merito alla corrispondenza postale di una persona.

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2 Sono tenuti a conservare per sei mesi almeno i dati che consentono l’identifica- zione degli utenti nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione. 3 Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiaccio- no, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP15).

Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 13 Compiti del servizio 1 Nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti: a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all’articolo 3 capo- versi 2 o 3 e sia stata ordinata da un’autorità competente; se l’ordine di sor- veglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l’autorità d’approva- zione prima di trasmettere informazioni all’autorità che ha ordinato la sorve- glianza; b. istruisce gli offerenti di servizi di telecomunicazione sui provvedimenti ne- cessari per la sorveglianza; c. riceve dagli offerenti il traffico di telecomunicazione deviato della persona sorvegliata, lo registra e consegna i documenti e i supporti di dati all’autorità che ha ordinato la sorveglianza; d. provvede all’installazione di collegamenti diretti; questi ultimi non sono re- gistrati dal servizio; e. riceve dagli offerenti i dati d’identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione e li trasmette all’autorità che ha ordinato la sorve- glianza; f. attua le misure di protezione supplementari che le autorità d’approvazione gli affidano in caso di sorveglianza secondo gli articoli 4 capoverso 5 e 7 capoverso 3; g. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; h. comunica senza indugio all’autorità d’approvazione la fine della sorveglian- za; i. conserva l’ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sor- veglianza; j. tiene una statistica delle sorveglianze; k. segue gli sviluppi tecnici nel settore delle telecomunicazioni.

15 RS 311.0

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2 Su richiesta, il servizio può svolgere anche i compiti seguenti:

a. registrazione di collegamenti diretti; b. trascrizione del traffico delle telecomunicazioni registrato; c. traduzione di testi in lingua straniera; d. valutazione (selezione) del traffico delle telecomunicazioni registrato; e. consulenza ad autorità e offerenti di prestazioni di telecomunicazione per le questioni tecniche legate alla sorveglianza del traffico delle telecomunica- zioni.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 14 Informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione 1 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione: a. nome, indirizzo e, se disponibile, professione dell’utente; b. elementi d’indirizzo di cui all’articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile

199716 sulle telecomunicazioni;

c. genere di collegamento. 2 Su richiesta, il servizio fornisce esclusivamente alle seguenti autorità informazioni in merito ai dati di cui al capoverso 1: a. autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; b. Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e delle città, allo scopo di adempiere compiti di polizia; c. autorità federali e cantonali, allo scopo di trattare cause penali amministrati- ve. 3 Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione. Può consentire alle autorità di cui al capoverso 2 di accedere a elenchi non pubblici. 4 Se un reato è commesso mediante Internet, l’offerente Internet è tenuto a fornire all’autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l’autore.

Art. 15 Obblighi degli offerenti 1 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a trasmettere al servi- zio, su richiesta, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, come pure i dati d’identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazio- ne. Sono parimenti tenuti a fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza.

16 RS 784.10

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2 Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l’offerente cui compete la ge- stione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecni- co possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all’offerente incari- cato della sorveglianza i dati di cui dispongono. L’indennità di cui all’articolo 16 capoverso 1 è corrisposta all’offerente incaricato della sorveglianza. La ripartizione dell’indennità tra gli interessati spetta agli offerenti. 3 Sono tenuti a conservare, per sei mesi, i dati necessari all’identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione. 4 Forniscono il più presto possibile i dati d’identificazione degli utenti e quelli rela- tivi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traf- fico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata. Sono tenuti a eliminare le codificazioni da loro introdotte. 5 Garantiscono la comunicazione dei dati di cui all’articolo 14 capoverso 1. Questi dati possono essere resi accessibili al servizio anche mediante procedura di richia- mo. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Se necessario, può prevedere che la co- municazione sia gratuita e abbia luogo 24 ore su 24. 7 Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiac- ciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP17). 8 I proprietari di reti interne alle aziende e i centralini privati debbono garantire l’ac- cesso alle persone incaricate dal servizio e rilasciare loro le necessarie informazioni.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 16 1 Le installazioni necessarie per attuare la sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione. A questi ultimi l’autorità che ha ordi- nato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un’indennità appropriata per le spe- se. 2 Il Consiglio federale disciplina le indennità e determina le tasse per le prestazioni del servizio.

17 RS 311.0

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 18 Disposizione transitoria Una sorveglianza approvata dal giudice prima dell’entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine giusta il diritto procedurale ad essa applicato. Una proroga può essere ordinata soltanto se sono adempiute le condizioni della presente legge.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.18

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

31 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

18 FF 2000 4465

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Allegato

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale 19

Ingresso visto l’articolo 64bis della Costituzione federale20, ...

Art. 179octies Sorveglianza 1 Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o ese- ufficiale, impunibilità gue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente.

2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del

traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 200021 sulla sorveglian- za della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 400bis Abrogato

2. Legge federale del 15 giugno 1934 22 sulla procedura penale

Ingresso visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale23, ...

19 RS 311.0

20 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale

del 18 aprile 1999 (RS 101). 21 RS 780.1; RU 2001 3096 22 RS 312.0 23 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (dopo l’entrata in vigore del decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454], art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Art. 66 1 Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica- zioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200024 sulla sorveglianza della corri- spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 2 Il giudice istruttore e, prima dell’avvio dell’istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP25). Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 66bis-66quinquies Abrogati

Art. 72 Abrogato

3. Procedura penale militare 26

Ingresso visto l’articolo 20 della Costituzione federale27, ...

Art. 70 Condizioni Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200028 sulla sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Tale legge si applica per analo- gia all’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP29).

Art. 71-73 Abrogati

24 RS 780.1; RU 2001 3096 25 RS 311.0 26 RS 322.1

27 Questa disposizione corrisponde all’articolo 60 della Costituzione federale

del 18 aprile 1999 (RS 101). 28 RS 780.1; RU 2001 3096 29 RS 311.0

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4. Legge del 20 marzo 198130 sull’assistenza in materia penale

Ingresso visti gli articoli 103 e 114bis della Costituzione federale31, ...

Art. 18a Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 1 L’Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sor- veglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita. 2 Al fine di prestare altre forme di assistenza giudiziaria, l’autorità federale o canto- nale incaricata della domanda può ordinare la sorveglianza della corrispondenza po- stale e del traffico delle telecomunicazioni. Le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dalla leg- ge federale del 6 ottobre 200032 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

5. Legge del 30 aprile 1997 33 sulle telecomunicazioni

Ingresso visto l’articolo 36 della Costituzione federale34, ...

Art. 44 Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200035 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

30 RS 351.1 31 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54 capoverso 1, 164 capoverso 1 lettera g e 190 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 32 RS 780.1; RU 2001 3096 33 RS 784.10

34 Questa disposizione corrisponde all’articolo 92 della Costituzione federale

del 18 aprile 1999 (RS 101). 35 RS 780.1; RU 2001 3096

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

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