Lexipedia

AS 2001 3111

Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

del 31 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 17 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come pure al rilascio di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione.

2 Essa si applica:

a. al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio); b. alle autorità competenti a ordinare una sorveglianza; c. alle autorità d’approvazione; d. agli offerenti di servizi postali; e. agli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, compresi gli offerenti In- ternet; f. agli esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. offerente Internet: l’offerente di prestazioni di telecomunicazione o il settore di un siffatto offerente che offre una prestazione pubblica consistente nella trasmissione di informazioni sulla base della tecnologia IP (protocollo della rete Internet [Internet Protocol]) e di indirizzi IP pubblici;

RS 780.11

3112

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

o. numero IMEI: il numero d’identificazione internazionale degli apparecchi di telefonia mobile (International Mobile Equipment Identity).

Art. 3 Servizio 1 Il Servizio è aggregato sul piano amministrativo al Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento). 2 Adotta le misure necessarie a ricevere gli ordini di sorveglianza e a procedere alle verifiche di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera a e 13 capoverso 1 lettera a LSCPT durante e al di fuori delle ore di servizio.

Art. 4 Comunicazione della denominazione delle autorità competenti I Cantoni e gli uffici federali interessati comunicano al Servizio la denominazione: a. delle autorità competenti a ordinare una sorveglianza; b. delle autorità d’approvazione; c. delle autorità abilitate a chiedere informazioni in merito ai collegamenti di telecomunicazione, di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere b e c LSCPT.

Art. 5 Trasmissione dell’ordine di sorveglianza al Servizio 1 L’autorità che ordina la sorveglianza può trasmettere al Servizio l’ordine di sorve- glianza: a. per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento; b. oralmente, in caso d’urgenza. 2 Se trasmette l’ordine oralmente, l’autorità riceve le informazioni utili, i dati relativi al traffico e alla fatturazione, nonché gli altri dati concernenti la corrispondenza po- stale o il traffico delle telecomunicazioni soltanto dopo aver confermato il proprio ordine mediante uno dei mezzi di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a. 3 Essa trasmette al Servizio, mediante uno dei mezzi di trasmissione di cui al capo- verso 1 lettera a, qualsiasi modifica, proroga o aggiunta all’ordine di sorveglianza.

Art. 6 Comunicazione della decisione dell’autorità d’approvazione L’autorità d’approvazione comunica immediatamente per scritto al Servizio la sua decisione e le eventuali misure supplementari a tutela della personalità.

3113

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Sezione 2: Trattamento di dati personali nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 Controllo dell’esecuzione degli ordini di sorveglianza 1 Le autorità competenti a ordinare la sorveglianza, le autorità d’approvazione e gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione possono trattare i dati personali di cui necessitano per controllare l’esecuzione degli ordini di sorve- glianza.

2 Il Servizio gestisce un sistema di controllo delle pratiche concernente:

a. l’esecuzione degli ordini di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; b. gli emolumenti e le indennità.

Art. 8 Centro di trattamento 1 Il Servizio istituisce e gestisce un centro di trattamento dei dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, compresa la sorveglianza dell’accesso a Internet.

2 Il centro di trattamento è operativo 24 ore su 24 per:

a. ricevere e registrare in un sistema d’informazione i dati raccolti nel corso della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni che gli sono trasmessi dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione; b. mettere i dati a disposizione delle autorità di perseguimento penale interes- sate. 3 Il Servizio consente l’accesso ai dati relativi alla sorveglianza alle autorità a cui tali dati sono destinati.

4 Il Servizio può comunicare loro tali dati anche sotto un’altra forma.

Art. 9 Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati trattati dal Servizio è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19933 sulla protezione dei dati e dagli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del 23 febbraio 20004 sull’informatica nell’Amministrazione federale. 2 Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione si uniformano alle istruzioni del Servizio per tutte le questioni di sicurezza dei dati connesse con la trasmissione dei dati risultanti da una sorveglianza.

3 RS 235.11 4 RS 172.010.58

3114

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Art. 10 Distruzione dei dati 1 Il Servizio distrugge i dati relativi a una sorveglianza dopo averli trasmessi alle autorità di cui all’articolo 8 capoversi 3 o 4, ma al più tardi tre mesi dopo la fine della sorveglianza. 2 Distrugge i dati figuranti nel sistema di controllo delle pratiche un anno dopo la fine della sorveglianza. 3 Sono fatti salvi l’articolo 962 del Codice delle obbligazioni5 e la legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11 Ordine di sorveglianza L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell’autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. sempre che tali informazioni siano note: il nome, l’indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorve- gliate; d. in presenza di persone tenute al segreto professionale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LSCPT: la menzione di tale circostanza particolare; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f. il nome dell’offerente di servizi postali e, se possibile, la denominazione dell’ufficio postale implicato; g. le forme di sorveglianza ordinate; h. se necessario, le informazioni complementari riguardo alla corrispondenza postale delle persone interessate e le domande di adozione di misure sup- plementari a tutela della personalità; i. l’inizio e la fine della sorveglianza.

Art. 12 Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. l’intercettazione degli invii postali (sorveglianza in tempo reale); b. la trasmissione dei seguenti dati relativi alla corrispondenza postale, purché siano disponibili (sorveglianza in tempo reale):

1. l’identità dei destinatari degli invii postali,

2. l’identità dei mittenti degli invii postali,

5 RS 220

3115

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

3. la natura degli invii postali,

4. lo stadio a cui si trovano gli invii postali;

c. la trasmissione dei seguenti dati relativi al traffico e alla fatturazione (sorve- glianza retroattiva): 1. per gli invii postali con giustificativo di distribuzione: il destinatario, il mittente e la natura della spedizione, come pure lo stadio a cui si trova, se tale informazione è disponibile,

2. per i dati che l’offerente di servizi postali registra e conserva dopo aver

effettuato la prestazione richiestagli dall’utente: tutti i dati disponibili; d. le informazioni complementari sulla corrispondenza postale delle persone interessate richieste dall’ordine di sorveglianza.

Art. 13 Esecuzione della sorveglianza 1 Per ciascun caso specifico, il Servizio determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all’esecuzione della sorveglianza, se necessario d’intesa con l’autorità che l’ha ordinata. 2 Ciascun offerente di servizi postali annuncia al Servizio l’esecuzione delle misure ordinate. 3 Se, a seguito di problemi di esercizio, un offerente di servizi postali è tempora- neamente impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi nel corso di una sorve- glianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio. 4 Il Servizio esamina con gli offerenti di servizi postali se le domande di informa- zioni complementari possono essere eseguite e se i dati richiesti in ordine al traffico e alla fatturazione sono disponibili. Esso informa l’autorità che ha ordinato la sorve- glianza in merito alle risultanze di tale esame e, se del caso, la consiglia sul seguito della procedura.

Art. 14 Obblighi degli offerenti di servizi postali 1 Ciascun offerente di servizi postali deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorveglianza di cui all’articolo 12, quelle che concernono i servizi da esso offerti. 2 Egli deve essere in grado di ricevere ordini di sorveglianza al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica al Servizio i nomina- tivi delle persone di riferimento.

3116

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, ad eccezione di Internet

Art. 15 Ordine di sorveglianza 1 L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti:

a. la denominazione dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell’autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. sempre che tali informazioni siano note: il nome, l’indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorve- gliate; d. in presenza di persone tenute al segreto professionale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LSCPT: la menzione di tale circostanza particolare; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f. se possibile, il nome dell’offerente di servizi di telecomunicazione; g. le forme di sorveglianza ordinate; h. gli elementi d’indirizzo noti; i. se necessario, le domande concernenti:

1. l’autorizzazione a effettuare collegamenti diretti,

2. l’autorizzazione generale a sorvegliare più collegamenti senza che

sia necessario domandare ogni volta una nuova autorizzazione (art. 4 cpv. 4 LSCPT), e

3. misure supplementari a tutela della personalità;

j. l’inizio e la fine della sorveglianza; k. i compiti il cui svolgimento è richiesto al Servizio in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 LSCPT. 2 Se l’esecuzione di talune forme di sorveglianza lo esige, il Dipartimento può stabi- lire che l’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contenga indicazioni tecniche supplementari.

Art. 16 Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. la trasmissione del traffico delle telecomunicazioni (sorveglianza in tempo reale delle informazioni utili); b. la determinazione e la trasmissione periodica della posizione e della direzio- ne di trasmissione dell’antenna di telefonia mobile con cui l’impianto di te- lecomunicazione della persona sorvegliata è momentaneamente collegato, se il suo impianto è in funzione (sorveglianza in tempo reale);

3117

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

c. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica delle infor- mazioni seguenti in ordine al traffico delle telecomunicazioni, anche se la comunicazione non può essere stabilita (sorveglianza in tempo reale):

1. gli elementi d’indirizzo disponibili (numeri di chiamata delle comuni-

cazioni in entrata e in uscita),

2. il numero di destinazione reale conosciuto e i numeri intermedi dispo-

nibili, se la chiamata è stata deviata o trasferita,

3. i segnali emessi dal collegamento sorvegliato, compresi il segnale

d’accesso, le caratteristiche degli impianti terminali (ad es. il numero SIM, il numero IMSI e il numero IMEI) e i segnali emessi per effettua- re comunicazioni in conferenza o trasferimenti di chiamata,

4. la posizione e la direzione di trasmissione dell’antenna di telefonia mo-

bile con la quale era collegato l’impianto di telecomunicazione della persona sorvegliata al momento della comunicazione,

5. la data, l’ora e la durata del collegamento;

d. la trasmissione dei dati seguenti, se la comunicazione è stata stabilita (sorve- glianza retroattiva):

1. gli elementi d’indirizzo disponibili (numeri di chiamata delle comuni-

cazioni in entrata e in uscita, se sono noti al fornitore di servizi di tele- comunicazione),

2. le caratteristiche degli impianti terminali (ad es. il numero SIM, il nu-

mero IMSI e il numero IMEI),

3. la posizione e la direzione di trasmissione dell’antenna di telefonia mo-

bile con la quale era collegato l’impianto di telecomunicazione della persona sorvegliata al momento della comunicazione,

4. la data, l’ora e la durata del collegamento.

Art. 17 Esecuzione della sorveglianza 1 Per ciascun caso specifico, il Servizio determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all’esecuzione della sorveglianza, se necessario d’intesa con l’autorità che l’ha ordinata. 2 Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata concerne i collegamenti di per- sone tenute al segreto professionale e non è stata adottata alcuna misura di prote- zione ai sensi dell’articolo 4 capoversi 5 e 6 LSCPT, registra le comunicazioni e av- verte l’autorità d’approvazione. 3 Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione annuncia al Servizio l’ese- cuzione delle misure ordinate. 4 Ciascun offerente mette a disposizione del Servizio le interfacce a partire dalle quali il traffico delle telecomunicazioni delle persone sorvegliate può essere tra- smesso in tempo reale e ininterrottamente al centro di trattamento. Il Dipartimento stabilisce i requisiti di tali interfacce, previa consultazione degli offerenti di servizi e tenendo conto degli standard dell’Istituto europeo per le norme di telecomunicazio- ne (ETSI).

3118

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

5 Se, a seguito di un guasto tecnico o di altra natura, un offerente di prestazioni di telecomunicazione è temporaneamente impossibilitato ad adempiere ai suoi obblighi nel corso di una sorveglianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo or- dine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio. I dati relativi al traffico che non possono essere trasmessi al Servizio vanno consegnati ulteriormente. 6 La sorveglianza è eseguita in modo tale che né le persone sorvegliate, né altri utenti ne abbiano notizia. Essa è concepita in forma tale da impedire un utilizzo non autorizzato o abusivo delle informazioni raccolte.

Art. 18 Obblighi degli offerenti di prestazioni di telecomunicazione 1 Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazioni deve essere in grado di ese- guire, tra le forme di sorveglianza di cui all’articolo 16, quelle che concernono i ser- vizi da esso offerti. 2 La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere garantita a partire dall’inizio dell’esercizio commerciale di un servizio di telecomunicazione. 3 Ciascun offerente di prestazioni di telecomunicazione deve essere in grado di rice- vere ordini di sorveglianza al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la mas- sima sollecitudine. Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento. 4 Deve poter garantire la sorveglianza simultanea di un numero di collegamenti de- terminato dal Servizio in proporzione al numero dei suoi utenti. 5 Durante il periodo stabilito dall’ordine di sorveglianza, deve garantire la sorve- glianza di tutto il traffico delle telecomunicazioni transitante per la sua infra- struttura: a. se tale traffico ha luogo a partire dal collegamento sorvegliato; b. se è deviato sui suoi impianti tecnici di registrazione, o c. se è consultato su tali impianti tecnici. 6 Il Servizio può esigere dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione che col- laborino all’esecuzione della sorveglianza delle comunicazioni che si svolgono at- traverso più reti o sono trattate da più offerenti. 7 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione sono tenuti ad autorizzare tempo- raneamente i collaboratori del Servizio a utilizzare gratuitamente i servizi di teleco- municazione da essi offerti, affinché detti collaboratori possano controllare le mo- dalità di esecuzione delle diverse forme di sorveglianza. Se necessario, essi assisto- no il Servizio nel verificare che le informazioni raccolte provengano effettivamente dal traffico delle telecomunicazioni svoltosi a partire dal collegamento delle persone sorvegliate.

3119

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Sezione 5: Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione, ad eccezione di Internet

Art. 19 Sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione 1 Il Servizio istituisce e gestisce, in collaborazione con gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, un sistema di smistamento delle domande di informazioni sui collegamenti di telecomunicazione (sistema di smistamento) che permetta di ottene- re le informazioni seguenti: a. gli elementi d’indirizzo dei collegamenti appartenenti a una persona deter- minata; b. se è disponibile, l’identità delle persone i cui collegamenti corrispondono a elementi d’indirizzo determinati. 2 Il sistema di smistamento ricerca il nominativo dell’offerente di prestazioni di tele- comunicazione e i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 LSCPT: a. mediante la consultazione automatizzata del registro dei collegamenti di te- lecomunicazione tenuto dall’offerente di prestazioni di telecomunicazione, o b. mediante la trasmissione della domanda di informazioni all’offerente di pre- stazioni di telecomunicazione. 3 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione rispondono alle domande di in- formazioni entro il termine loro impartito dal Dipartimento in funzione dell’urgenza della domanda. 4 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione aggiornano costantemente le in- formazioni di cui al capoverso 1. Dopo la disattivazione di un collegamento, i dati che lo concernono devono essere disponibili durante i sei mesi successivi, ai fini del rilascio di informazioni. 5 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione sostengono le spese inerenti all’infrastruttura di cui necessitano per trattare le domande di informazioni; il Servi- zio assume le spese d’installazione e di esercizio del sistema di smistamento.

Art. 20 Utilizzo del sistema di smistamento 1 Ognuna delle autorità di cui all’articolo 14 capoverso 2 LSCPT designa le persone abilitate ad avvalersi del sistema di smistamento. 2 Il Servizio autorizza tali persone ad avvalersi del sistema di smistamento se è pre- vedibile che dovranno spesso farvi capo per: a. determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; b. assolvere compiti di polizia, o c. evadere pratiche attinenti al diritto penale amministrativo.

3120

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Art. 21 Verbalizzazione

1 Il Servizio verbalizza gli accessi al sistema di smistamento.

2 Esso conserva i verbali per un anno, in una forma che consenta di determinare

quali dati siano stati consultati. Li distrugge allo scadere del termine di conservazio- ne. 3 Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione possono verbalizzare in forma anonima le domande di informazioni.

Art. 22 Rilascio di informazioni da parte del Servizio 1 Le autorità di cui all’articolo 14 capoverso 2 LSCPT possono domandare al Servi- zio informazioni in ordine ai collegamenti di telecomunicazione. Esse inoltrano le domande per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento. 2 Il Srvizio conserva per un anno le domande di informazioni e le relative risposte. Distrugge tali dati allo scadere del termine di conservazione.

Sezione 6: Sorveglianza dell’accesso a Internet

Art. 23 Ordine di sorveglianza L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: a. la denominazione dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. la denominazione dell’autorità di perseguimento penale a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza; c. purché tali informazioni siano note: il nome, l’indirizzo e la professione delle persone sospette e delle altre persone che vanno eventualmente sorve- gliate; d. nel caso delle persone tenute al segreto professionale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LSCPT: la menzione di tale circostanza particolare; e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce; f. il nome dell’offerente Internet, se è noto; g. le forme di sorveglianza ordinate, come pure:

1. gli elementi d’indirizzo noti (indirizzi e-mail, casella postale elettroni-

ca, impianto di posta elettronica, IP),

2. i dati noti utilizzati per la procedura d’identificazione (login),

3. l’autorizzazione a effettuare un collegamento diretto,

4. le domande tendenti all’adozione di misure a tutela degli utenti non in-

teressati;

3121

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

h. l’inizio e la fine della sorveglianza; i. i compiti il cui svolgimento è richiesto al Servizio in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 LSCPT.

Art. 24 Forme di sorveglianza Possono essere ordinate le forme di sorveglianza seguenti: a. la trasmissione delle seguenti informazioni utili in ordine alle e-mail perve- nute a una casella postale elettronica gestita dall’offerente Internet a favore della sua clientela (sorveglianza in tempo reale):

1. la data e l’ora di ricezione nella casella postale elettronica,

2. il contenuto,

3. le informazioni dell’intestazione,

4. i documenti allegati;

b. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica, sotto forma di elenchi, dei seguenti parametri di comunicazione, raccolti nel corso della sorveglianza in tempo reale delle e-mail in entrata in una casella postale elettronica gestita dall’offerente Internet a favore della sua clientela:

1. la data e l’ora di ricezione nella casella postale elettronica,

2. le informazioni della busta secondo il protocollo SMTP,

3. l’indirizzo IP dell’impianto di posta elettronica del mittente;

c. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica, sotto forma di elenchi, dei seguenti parametri di comunicazione, raccolti nel corso della sorveglianza in tempo reale degli accessi a Internet effettuati al fine di con- sultare una casella di posta elettronica gestita dall’offerente Internet a favore della sua clientela:

1. la data e l’ora di consultazione della casella di posta elettronica,

2. l’indirizzo IP della fonte,

3. il protocollo utilizzato per la consultazione;

d. la trasmissione delle seguenti informazioni utili concernenti le e-mail inviate a partire da un indirizzo e-mail da un impianto di posta elettronica gestito dall’offerente Internet a favore della sua clientela (sorveglianza in tempo reale):

1. la data e l’ora di spedizione dalla casella postale elettronica;

2. il contenuto;

3. le informazioni dell’intestazione;

4. i documenti allegati.

e. la messa a disposizione e la trasmissione simultanea o periodica di elenchi contenenti i seguenti parametri di comunicazione, raccolti nel corso della sorveglianza in tempo reale delle e-mail inviate a partire da un indirizzo e- mail da un impianto di posta elettronica gestito da un offerente Internet a fa- vore della sua clientela:

3122

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

1. la data e l’ora di spedizione,

2. le informazioni della busta secondo il protocollo SMTP,

3. l’indirizzo IP del mittente o dell’impianto di posta elettronica mittente

o destinatario; f. il rilascio di informazioni sui seguenti dati relativi al traffico e alla fattura- zione al momento dell’attribuzione dinamica degli indirizzi IP (sorveglianza retroattiva):

1. il tipo di connessione o di collegamento,

2. purché l’ora della connessione in questione sia nota con sufficiente pre-

cisione: i dati utilizzati per la procedura d’identificazione (login),

3. gli elementi d’indirizzo della fonte, purché noti all’offerente Internet,

4. purché tali informazioni siano note: il nome, l’indirizzo e la professione

degli utenti; g. la trasmissione dei seguenti dati in ordine al traffico e alla fatturazione in ca- so di accesso per il tramite di una rete pubblica di telecomunicazione (sorve- glianza retroattiva):

1. la data e l’ora d’inizio e fine della connessione,

2. i dati utilizzati per la procedura d’identificazione (login),

3. il tipo di connessione,

4. se noti all’offerente Internet: gli elementi d’indirizzo dell’origine del-

l’accesso alla rete pubblica di telecomunicazione; h. la trasmissione dei seguenti dati in ordine al traffico e alla fatturazione in ca- so di spedizione o di ricezione di e-mail per il tramite di impianti di posta elettronica messi a disposizione degli utenti (sorveglianza retroattiva):

1. la data e l’ora di spedizione o di ricezione di e-mail da parte dell’offe-

rente Internet,

2. le informazioni della busta secondo il protocollo SMTP,

3. l’indirizzo IP del mittente o dell’impianto di posta elettronica mittente

o destinatario.

Art. 25 Esecuzione della sorveglianza

1 Per ciascun caso specifico, il Servizio stabilisce:

a. le misure tecniche e organizzative necessarie all’esecuzione della sorve- glianza, se necessario previa intesa con l’autorità che l’ha ordinata; b. il genere di supporto di dati da utilizzare, le modalità di trasmissione dei dati in tempo reale e i formati di dati ammessi, previa consultazione dell’offe- rente Internet. 2 Se constata che la sorveglianza ordinata concerne la posta elettronica di persone tenute al segreto professionale e che non è stata ordinata alcuna misura speciale di protezione ai sensi dell’articolo 4 capoversi 5 e 6 LSCPT, il Servizio registra la po- sta elettronica e avverte l’autorità che ha ordinato la sorveglianza.

3123

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

3 Gli offerenti Internet annunciano al Servizio l’esecuzione delle misure ordinate.

4 Se, a seguito di un guasto tecnico o di altra natura, un offerente Internet è tempo- raneamente impossibilitato ad adempiere ai suoi obblighi nel corso di una sorve- glianza in tempo reale o al momento di eseguire un nuovo ordine di sorveglianza, ne informa immediatamente il Servizio. I dati relativi al traffico che non possono essere trasmessi sono consegnati ulteriormente. 5 La sorveglianza è eseguita in modo tale che né le persone sorvegliate, né altri utenti ne abbiano notizia. Essa è concepita in forma tale da impedire un utilizzo non autorizzato o abusivo delle informazioni raccolte.

Art. 26 Obblighi degli offerenti Internet 1 Ciascun offerente Internet deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorve- glianza di cui all’articolo 24, quelle concernenti i servizi da esso offerti.

2 La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni deve essere garantita

dall’inizio dell’esercizio commerciale di un servizio Internet. 3 Ciascun offerente Internet deve essere in grado di eseguire gli ordini di sorveglian- za con la massima sollecitudine. Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento. 4 Durante il periodo stabilito dall’ordine di sorveglianza, egli deve garantire l’esecu- zione della sorveglianza di tutta la posta elettronica in transito per la propria infra- struttura e soggetta alla sorveglianza di cui all’articolo 24, in provenienza o a desti- nazione degli indirizzi e-mail sorvegliati. 5 Deve garantire che tutti i sistemi partecipanti a una sorveglianza non presentino uno scarto superiore a 5 secondi rispetto all’ora ufficiale svizzera diffusa su Internet.

Art. 27 Informazioni sugli utenti di Internet 1 Gli offerenti Internet forniscono al Servizio, se questi ne fa domanda, i dati se- guenti: a. per gli indirizzi IP attribuiti in modo definitivo: il tipo di collegamento e la data della sua attivazione, il nome, l’indirizzo e, se nota, la professione dell’utente, nonché gli altri indirizzi IP che l’offerente Internet gli ha attri- buito; b. per i sistemi informatici: la denominazione dei dominii e di altri elementi d’indirizzo di tali sistemi di cui l’offerente Internet è a conoscenza; c. per gli indirizzi e-mail provenienti da impianti di posta elettronica messi a disposizione della clientela da parte di offerenti Internet: il nome, l’indirizzo e la professione degli utenti, sempre che tali informazioni siano note. 2 Il Servizio ricerca, per mezzo di banche dati accessibili al pubblico, l’offerente In- ternet interessato dalle domande di informazioni e dalle sorveglianze dell’accesso a Internet. 3 Esso conserva per un anno le domande di informazioni e le relative risposte. Di- strugge tali dati allo scadere del termine di conservazione.

3124

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Sezione 7: Sorveglianza del traffico all’interno di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati

Art. 28 Preparazione della sorveglianza Se l’ordine di sorveglianza prevede la sorveglianza della corrispondenza del traffico di una rete di telecomunicazione interna o di un centralino privato, il Servizio de- termina le modalità di esecuzione della sorveglianza previa intesa con l’esercente di tale rete o centralino e, se necessario, con l’autorità che ha ordinato la sorveglianza.

Art. 29 Esecuzione della sorveglianza 1 Il Servizio esegue la sorveglianza da sé o la fa eseguire a proprie spese dall’eser- cente della rete di telecomunicazione interna o del centralino privato, sempre che questi vi acconsenta e disponga delle apparecchiature idonee. 2 Se l’esecuzione è affidata all’esercente, il mandato stabilisce le esigenze in materia di sicurezza dei dati.

Sezione 8: Emolumenti e rimedi giuridici

Art. 30 Emolumenti e indennità 1 Gli emolumenti fatturati alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza e la quota degli emolumenti versata quale indennità, a rimborso delle spese occasionate, agli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione sono stabiliti nel- l’allegato.

2 Gli emolumenti comprendono:

a. gli emolumenti afferenti alle prestazioni amministrative fornite dal Servizio ai fini dell’esecuzione della sorveglianza (allestimento del fascicolo); b. gli emolumenti forfettari riscossi per talune prestazioni; c. gli emolumenti proporzionali al tempo di lavoro riscossi per le prestazioni fornite durante le ore di servizio; d. gli emolumenti supplementari riscossi per le prestazioni fornite al di fuori delle ore di servizio. 3 Le autorità che ordinano una sorveglianza possono chiedere al Servizio di comuni- care loro l’importo prevedibile degli emolumenti risultanti dalla sorveglianza in questione.

Art. 31 Fatturazione 1 Dopo la fine della sorveglianza, il Servizio stila una fattura indicante tutte le pre- stazioni fornite all’autorità che ha ordinato la sorveglianza.

3125

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

2 Gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione trasmettono al Servizio i loro conteggi al più tardi due mesi dopo la fine della sorveglianza.

Art. 32 Rimedi giuridici Le decisioni del Servizio relative all’esecuzione della presente ordinanza sono im- pugnabili con ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso DATEC.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

1 Il Dipartimento disciplina:

a. i mezzi autorizzati ai fini della trasmissione degli ordini di sorveglianza, di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a; b. i termini di cui all’articolo 19 capoverso 3, relativi al rilascio di informazioni in funzione dell’urgenza; c. le esigenze relative alle domande d’informazioni, di cui agli articoli 22 e 27; d. se necessario, le indicazioni tecniche supplementari di cui all’articolo 15 ca- poverso 2; e. i dettagli tecnici e amministrativi inerenti all’esecuzione di ciascuna forma di sorveglianza.

2 Esso determina forma e contenuto dei moduli seguenti:

a. il modulo che l’autorità che ordina la sorveglianza utilizza per trasmettere l’ordine di sorveglianza al Servizio; b. il modulo che il Servizio utilizza per incaricare gli offerenti di servizi postali o di prestazioni di telecomunicazione dell’esecuzione dell’ordine di sorve- glianza; c. il modulo che le autorità di cui all’articolo 14 capoverso 2 LSCPT utilizzano per richiedere al Servizio le informazioni di cui agli articoli 22 e 27. 3 Se emana le istruzioni tecniche di cui al capoverso 1 lettera e, il Dipartimento im- partisce agli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione termini ragionevoli per la loro esecuzione.

Art. 34 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 1° dicembre 19976 sul servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

6 RU 1997 3022

3126

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Art. 35 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 6 ottobre 19977 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 1 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali degli utenti, se e fintantoché questo è necessario per stabilire le comunicazioni, per rila- sciare informazioni sulla corrispondenza postale o sul traffico delle telecomunica- zioni in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), nonché per ottenere la retribuzione dovuta per le loro prestazioni.

Art. 36 Disposizioni transitorie 1 Il Servizio esegue, nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della presente ordi- nanza, gli ordini di sorveglianza approvati in virtù del diritto previgente. 2 Sino all’entrata in funzione del centro di trattamento di cui all’articolo 8, gli offe- renti di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio il traffico delle teleco- municazioni della persona sorvegliata conformemente alla prassi sino allora vigente. Il Servizio registra il traffico delle telecomunicazioni o lo trasmette, mediante colle- gamento diretto, all’autorità di perseguimento penale cui sono destinate le risultanze della sorveglianza. 3 Gli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione comunicano al Servizio, nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza, quali forme di sor- veglianza sono in grado di eseguire tra quelle concernenti i servizi da essi offerti. Essi prendono i provvedimenti necessari al fine di potere eseguire tali forme di sor- veglianza entro i termini impartiti di volta in volta dal Servizio e lo avvertono non appena sono in grado di farlo. 4 Entro il 1° aprile 2004, gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione trasmetto- no i dati raccolti nel corso di ciascuna sorveglianza del traffico delle telecomunica- zioni conformemente alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 33 capoverso 1 lette- ra e. Se, già tra il 1° aprile 2003 e il 1° aprile 2004, taluni offerenti trasmettono i dati raccolti secondo le nuove esigenze, il Dipartimento può riconoscere loro un au- mento adeguato della quota di emolumenti loro spettante. Le spese supplementari non sono addossate alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza. 5 Dal 1° aprile 2003, gli offerenti Internet trasmettono al Servizio i dati raccolti nel corso di ogni sorveglianza. Anteriormente a tale data, forniscono le informazioni di cui all’articolo 14 LSCPT e trasmettono i dati sul traffico di cui sono in possesso.

6 L’ordinanza del DATEC del 21 giugno 20009 sulle tasse e sugli indennizzi nel-

l’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle teleco- municazioni si applica alle sorveglianze di cui al capoverso 2.

7 RS 784.101.1. 8 RS 780.1; RU 2001 3096 9 RS 780.115.1

3127

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Art. 37 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

31 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3128

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2001

Allegato (art. 30 cpv. 1)

Sorveglianza dell’accesso a Internet: emolumenti e indennità

Emolumenti in fr. Indennità in fr.

Compiti L’allestimento di un fascicolo ad amministrativi opera del Servizio è fatturato come segue: – sorveglianza in tempo reale 200 – informazione retroattiva 100 – informazioni sugli utenti di Internet 50 Sorveglianza Connessione e disattivazione del 500 350 dispositivo di sorveglianza, per ciascun caso art. 24 lett. a Esecuzione della sorveglianza 80 60 a prescindere dalla quantità, forfait al giorno e per casella postale elettronica art. 24 lett. d Connessione e disattivazione del 500 350 dispositivo di sorveglianza, per ciascun caso Esecuzione della sorveglianza a pre- 240 200 scindere dalla quantità, forfait al giorno e per casella postale elettro- nica Parametri Connessione e disattivazione del 400 300 di comunicazione dispositivo di sorveglianza, attuali per ciascun caso art. 24 lett. b Messa a disposizione dei dati, per 60 40 e 24 lett. e casella postale elettronica e al gior- no (forfait indipendente dal numero di parametri richiesti) Sorveglianza Da 1 giorno a 6 mesi 750 750 retroattiva della corrispondenza via e-mail art. 24 lett. h Informazione Da 1 giorno a 6 mesi 250 250 retroattiva sui col- legamenti con In- ternet (login) art. 24 lett. f e lett. g Informazioni Per ogni singola domanda 60 40 sugli utenti di Internet art. 27

3129