AS 2001 313
Ordinanza concernente l'importazione di animali della specie equina
Ordinanza concernente l’importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull’importazione di equini, OIEq)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di equini è modificata come segue:
Art. 2a Eccezione all’obbligo del permesso d’importazione Gli animali della specie equina facenti parte di masserizie in trasloco, di beni d’equi- paggiamento, di un’eredità non necessitano di alcun permesso generale d’importa- zione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.322.1
2000-2602 313