AS 2001 314
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 e 2 1 L’organizzazione incaricata di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera b designa e organizza, d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine, i mercati pubblici cui possono essere assegnati animali della specie bovina e ovina (pecore da macello, agnelli da macello e agnelli magri) al fine di sgravare il mercato. 2 Designa, d’intesa con i partner di mercato, i macelli cui possono essere assegnati animali della specie bovina, suina, equina (cavalli da macello e puledri) nonché ca- pretti al fine di sgravare il mercato.
Art. 19 cpv. 2 terzo periodo 2 ... Il numero delle macellazioni è confermato dall’ispettore delle carni, i pesi morti dal macello o da una persona designata dal Cantone o dal Comune.
Art. 21 cpv. 1 e 3 1 L’Ufficio federale, dopo aver sentito le cerchie interessate, rappresentate dalle or- ganizzazioni incaricate dei compiti di cui all’articolo 34, e tenendo conto della si- tuazione del mercato, determina periodicamente mediante decisione i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenute da importare.
3 Abrogato
1 RS 916.341
314 2000-2608
Ordinanza sul bestiame da macello RU 2001
Art. 26 Condizioni particolari per l’assegnazione di quote del contingente Ha diritto a quote del contingente per la carne halal e per la carne kascher chi: a. si impegna a consegnare i prodotti agricoli da importare esclusivamente ai punti di vendita riconosciuti dall’Ufficio federale e prova, mediante le ordi- nazioni dei punti di vendita riconosciuti, che la merce risponde a un biso- gno; o b. si impegna a commercializzare la merce importata esclusivamente nei suoi punti di vendita riconosciuti e prova, nel mese successivo al periodo fissato per le importazioni, che la quantità che gli è stata assegnata risponde a un bi- sogno.
Art. 29 Termine d’importazione Le quote del contingente doganale assegnate devono essere importate e fatte perve- nire ai punti di vendita riconosciuti o commercializzate dai punti di vendita degli aventi diritto entro tre mesi dall’assegnazione.
Art. 33 cpv. 1 1 La ripartizione dei pâtés e dei granulati di carne per la fabbricazione industriale di minestre e salse istantanee (ex 1602.2071, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, ex 1602.9011, ex 0210.1991, ex 0210.2010, ex 0210.9011 e ex 0210.9012), della carne e delle frattaglie commestibili, della farina e della polvere es- siccata e commestibile di carne e frattaglie di pollame (ex 0210.9031/9089) e degli ali- menti dietetici e per bambini (ex 1602.3110/3990) dei contingenti doganali parziali n.
5.7 e 6.4 non è disciplinata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz