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AS 2001 3146

Ordinanza dell'UFSP sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza dell’UFSP sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza dell’UFSP sugli stupefacenti, OStup-UFSP)

Modifica del 9 novembre 2001

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ordina:

I L’ordinanza dell’UFSP del 12 dicembre 19961 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Titolo Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le so- stanze psicotrope (Ordinanza di Swissmedic sugli stupefacenti, OStup-Swissmedic)

Ingresso L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 3 lettere a-e dell’ordinanza del 29 maggio 19962 sugli stupefacenti (OStup),

Sostituzione di un’espressione: nell’articolo 5 l’espressione «UFSP» è sostituita con l’espressione «Istituto».

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

9 novembre 2001 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Peter Fuchs

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