Lexipedia

AS 2001 3184

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS)

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sul Registro centrale degli stranieri è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a Abrogata

Art. 7 cpv. 2 lett. f e g 2 Per altri compiti, l’Ufficio federale comunica dati personali mediante procedura di richiamo: f. all’Ufficio federale di polizia:

1. al Servizio degli stranieri per le indagini della polizia preventiva,

segnatamente in merito ai divieti d’entrata e agli allontanamenti decisi per la tutela della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

2. al servizio incaricato della gestione del RIPOL, esclusivamente per

l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnala- zioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 19952,

3. ai servizi di permanenza in materia di corrispondenza Interpol,

esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

4. ai servizi competenti della Polizia giudiziaria federale, esclusivamente

per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza ammini- strativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della po- lizia giudiziaria,

5. al servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche

di persone scomparse, esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,

3184 2001-1809

Registro centrale degli stranieri RU 2001

6. al servizio incaricato della gestione dell’AFIS, esclusivamente per

l’identificazione di persone ai sensi dell’ordinanza del 21 novembre

20013 sul trattamento dei dati segnaletici;

g. alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del perseguimento in via sostitutiva e dell’esecuzione delle pene, di procedure d’estradizione e dell’assistenza giudiziaria e amministrativa.

Art. 19 cpv. 5

5 L’Ufficio federale propone all’Archivio federale tutti i dati destinati alla

radiazione, conformemente alla legge federale del 26 giugno 19984 sull’archivia- zione. Esso distrugge i dati che l’Archivio federale giudica senza valore archivistico.

II L’appendice è modificata come segue:

Spiegazione dei segni, Unità operazionali, righe da «MPC» a «II» stralciare

Lista delle abbreviazioni, Unità operazionali, UFP – I: Servizio degli stranieri – II: Polizia giudiziaria federale – III: Ufficio centrale nazionale Interpol, Servizio permanente su 24 ore, Centrale d’intervento PGF, Sezione documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS Services – IV: Sezione RIPOL

Lista delle abbreviazioni, Unità operazionali (introdurre) UFG: Divisione assistenza giudiziaria internazionale

Catalogo dei dati, colonne «MPC I» e «MPC II» sostituire con «UFP I» e «UFP II»

3 RS 361.3; RU 2002 ... 4 RS 152.1

Registro centrale degli stranieri RU 2001

Catalogo dei dati, colonne «UFP I» e «UFP II» sostituire con «UFP III» e «UFP IV»

Catalogo dei dati introdurre una nuova colonna dal titolo «UFG» con lo stesso contenuto della colonna «UFP I»

Catalogo dei dati Introdurre una nuova riga «Numero di controllo del processo» prima del numero 2 («Indirizzi»):

OFE Partner dell’UFDS * * * PS UCL OCF CP SSC UFR I II III * * Berna *

Numero di B A A A A A A A controllo del processo Partner dell’UFDS (seguito)

UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA DFGP CSC * * *

I II III IV Numero di A A A A A B4 A controllo del processo

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri | Lexipedia | Lexipedia