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AS 2001 322

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 3 Somme assicurate e spese procedurali 1 Per gli impianti nucleari, la somma assicurata è pari ad almeno 1 miliardo di fran- chi più 100 milioni di franchi per gli interessi e le spese procedurali. 2 Le somme minime di 1 miliardo e 50 milioni di franchi (art. 11 cpv. 1 e art. 12 della legge) coprono i danni nucleari, compresi i costi delle perizie extragiudiziali e di difesa degli interessi delle vittime e le spese di salvataggio secondo l’articolo 70 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione. 3 Le somme supplementari di 100 milioni di franchi (cpv. 1 e art. 12 della legge) e di 5 milioni di franchi (art. 11 cpv. 1 della legge) coprono segnatamente le seguenti spese procedurali: a. le spese di difesa dell’esercente o del titolare della licenza di trsporto; b. le spese per perizie ordinate dal tribunale; c. le spese giudiziarie, d’arbitrato e di mediazione; d. le spese per assicurare le prove (art. 22 della legge).

Art. 5 cpv. 1 1 I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammonta- no a: Fr.

a. per le centrali nucleari di Beznau I+II 2 000 000 b. per la centrale nucleare di Mühleberg 1 180 000 c. per la centrale nucleare di Gösgen 1 500 000 d. per la centrale nucleare di Leibstadt 1 500 000

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