AS 2001 3256
Ordinanza sul personale addetto alle pulizie di manutenzione
Ordinanza sul personale dei servizi di pulizia
del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile al personale addetto alla pulizia delle unità dell’Amministrazione federale e delle Commissioni federali arbitrali e di ricorso, se- condo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul personale federale del 3 luglio
20012 (OPers).
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono appli- cabili le disposizioni dell’OPers e dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sulla protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.
Art. 2 Competenze La Cancelleria federale e i dipartimenti designano, nella loro sfera di competenza, i servizi incaricati di prendere tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il personale dei servizi di pulizia.
Art. 3 Valutazione del personale Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elabora un sistema semplificato di va- lutazione del personale dei servizi di pulizia. Può derogare ai livelli di valutazione secondo l’articolo 17 OPers4.
Art. 4 Stipendio 1 Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell’articolo 36 OPers5. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all’ammontare massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 1. È fatto salvo l’articolo 7 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20006 relativa alla legge sul personale della Confederazione.
RS 172.220.111.7
3256 2001-2328
Personale dei servizi di pulizia RU 2001
2 I premi e le indennità definiti negli articoli 46, 48, 49 e 50 OPers non sono versati al personale addetto alla pulizia. 3 Il DFF emana le disposizioni concernenti l’evoluzione dello stipendio del perso- nale addetto alla pulizia. Può derogare all’articolo 39 OPers e prevedere che l’evoluzione avvenga in base ad importi fissi.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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