AS 2001 3287
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)
del 23 ottobre 2001
Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Circolari e direttive la completano. 2 Le disposizioni degli articoli 1 - 80 dell’ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF) del 27 agosto 20012 sono applicabili nella misura in cui non vi si deroga qui di seguito. 3 In assenza di una regolamentazione nelle ordinanze menzionate ai capoversi 1 e 2, si applicano per analogia le pertinenti disposizioni dell’ordinanza sul personale fe- derale (OPers) del 3 luglio 20013.
Sezione 2: Rapporto di lavoro e prestazioni
Art. 2 Durata Il rapporto di lavoro è di principio di durata indeterminata.
Art. 3 Durata della funzione
1 Il segretario generale è nominato per la durata della funzione.
2 La durata della funzione è determinata in base a quella dei membri del Tribunale.
3 Il Tribunale può disdire il rapporto di lavoro:
a. in ogni tempo nei casi contemplati dall’articolo 12 capoverso 7 LPers;
RS 172.220.115
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b. per la fine della durata della funzione, rispettando il termine di disdetta giusta l’articolo 12 capoverso 3 LPers e per i motivi definiti all’articolo 12 capoverso 6 LPers. 4 Il segretario generale può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese rispettando il termine di preavviso fissato all’articolo 12 capoverso 3 LPers.
5 Il rapporto di lavoro si rinnova per un nuovo periodo di sei anni se non viene
disdetto per la fine della durata di funzione.
Art. 4 Indennità di residenza È versata l’indennità di residenza corrispondente a quella stabilita dal Consiglio federale per il luogo di servizio di Lucerna.
Art. 5 Giorni di libero
1 L’articolo 40 capoverso 1 OPersTF è applicabile per analogia.
2 Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, il 1° agosto (giorno della Festa nazionale), l’Assunzione di Maria, il 2 ottobre, Ognissan- ti, l’Immacolata Concezione, Natale e il giorno di santo Stefano. Sono pure festivi una mezza giornata in occasione del giovedì-grasso e del lunedì-grasso come pure il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio di san Silvestro.
Art. 6 Premi di fedeltà 1 A compimento del quinto anno d’impiego e in seguito ogni cinque anni è attribuito un premio di fedeltà.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 46 capoversi 2 - 5
OPersTF.
Sezione 3: Competenze
Art. 7 Corte plenaria 1 La Corte plenaria è competente in materia di rapporti di lavoro per il segretario generale, i cancellieri e il direttore della cancelleria.
2 Le competono:
a. l’assunzione (art. 13 OPersTF); b. la modifica o risoluzione dei rapporti di lavoro (art. 17 e 18 OPersTF); c. gli aumenti salariali, l’indennità di funzione, i premi per prestazioni, i premi di riconoscimento e le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 26,
32 - 35 OPersTF);
d. la valutazione della funzione (art. 37 OPersTF);
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e. le domande di congedo (art. 42 OPersTF); f. il diniego di premi di fedeltà (art. 6); g. il versamento di indennità (art. 50, 51, 52 OPersTF); h. l’autorizzazione per esercitare occupazioni accessorie (art. 55 OPersTF); i. la liberazione dal segreto professionale e d’ufficio (art. 58 OPersTF); j. l’apertura di inchieste amministrative e disciplinari e misure disciplinari (art. 60, 61, 62 OPersTF); k. la trasmissione di atti al Ministero pubblico della Confederazione (art. 65 OPersTF).
3 La Corte plenaria può delegare competenze alla direzione del Tribunale o al
segretario generale.
Art. 8 Direzione del Tribunale
1 La direzione del Tribunale è competente in materia di rapporti di lavoro per i
responsabili dei servizi.
2 Può delegare competenze al segretario generale.
Art. 9 Segretario generale Il segretario generale è competente in materia di rapporti di lavoro per gli altri impiegati.
Art. 10 Diritto di proposta Nelle questioni concernenti il personale dispongono di un diritto di proposta: a. la direzione del Tribunale per il segretario generale, i cancellieri e il direttore della cancelleria; b. i responsabili dei servizi per i propri collaboratori.
Art. 11 Disposizioni d’esecuzione La Corte plenaria, la direzione del Tribunale e il segretario generale emanano, nei rispettivi settori di competenza, le circolari e le direttive in applicazione della pre- sente ordinanza, concernenti segnatamente: a. la formazione continua del personale (art. 2 cpv. 6 OPersTF); b. le condizioni di assunzione, lo stipendio iniziale e la carriera del personale (art. 21 e 23 OPersTF); c. i premi per prestazioni e i premi di riconoscimento (art. 33 e 34 OPersTF); d. l’orario di lavoro flessibile e mobile (art. 38 OPersTF); e. il riporto delle vacanze all’anno successivo (art. 41 cpv. 3 OPersTF); f. i congedi (art. 42 OPersTF);
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g. gli indumenti da lavoro (art. 44 OPersTF); h. le attività accessorie (art. 55 OPersTF); i. l’obbligo di fornire tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi (art. 56 OPersTF); j. il versamento di indennità in relazione con impieghi all’estero (art. 75 OPersTF); k. la delegazione del personale (art. 80 OPersTF).
Sezione 4: Protezione giuridica
Art. 12 Ricorso interno (art. 35 cpv. 1 LPers) 1 Le decisioni della direzione del Tribunale e del segretario generale possono essere impugnate con gravame innanzi alla Commissione di ricorso del TFA.
2 La Commissione di ricorso è composta di tre giudici e di due rappresentanti
designati dal personale.
3 L’articolo 81 capoversi 2 e 3 OPersTF è applicabile per analogia.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 13 Modificazione del diritto vigente Il regolamento del 16 novembre 19994 del Tribunale federale delle assicurazioni è modificato come segue:
Art. 15 cpv. 1 lett. l l. la designazione dei giudici nella Commissione di ricorso.
Art. 14 Disposizioni introduttive e transitorie 1 I rapporti di servizio e di lavoro vigenti sono convertiti in rapporti di lavoro sottoposti al nuovo diritto dal 1° gennaio 2003, conformemente all’ordinanza di conversione del 3 luglio 20015, applicabile per analogia. 2 Ogni collaboratore riceverà entro il 30 giugno 2002 un contratto scritto di lavoro; egli disporrà di un termine di almeno due settimane per sottoscriverlo.
4 RS 173.111.2 5 RS 172.220.111.1
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3 Se entro il 31 agosto 2002 non viene concluso alcun contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 8 LPers, verrà messo fine al rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2002, con effetto al più tardi al 31 marzo 2003, mediante accordo scritto di risoluzione o tramite decisione.
4 Il periodo di funzione è prolungato fino al 31 dicembre 2002.
5 Lo stipendio e gli aumenti salariali previsti per il 2002 sono stabiliti sulla base del diritto precedente.
6 In occasione del passaggio il 1° gennaio 2003 dal vecchio al nuovo diritto, è
garantito lo stipendio precedente aumentato della compensazione del rincaro.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
23 ottobre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni: Il presidente, Alois Lustenberger Il segretario generale, Marcel Maillard
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