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AS 2001 333

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)

Modifica del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sulle sementi è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 18 Sezione 4: Aiuti finanziari per la produzione di sementi

Art. 18 cpv. 1 e 3 1 Al fine di garantire una produzione svizzera adeguata di sementi di mais e piante foraggere, l’Ufficio federale concede aiuti finanziari a organizzazioni idonee.

3 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo l’anno a:

a. 1 milione di franchi per il mais; b. 300 000 franchi per le piante foraggere.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.151

2000-2600 333