AS 2001 3396
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 7 novembre 2001
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6 lett. b, d ed e Le tasse ammontano a: b. esame pratico: 75 franchi; d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 35 franchi.
Art. 7 cpv. 1 lett. d ed e
1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:
d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 35 franchi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.
7 novembre 2001 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer
1 RS 784.106.11
3396 2001-1855