AS 2001 3536
Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura
Ordinanza sugli assegni familiari nell’agricoltura (OAFam)
Modifica del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 novembre 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modi- ficata come segue:
Art. 4 Reddito determinante Le disposizioni legali in materia d’imposta federale diretta sono applicabili al cal- colo del reddito. Non possono tuttavia essere dedotti importi, premi e contributi ver- sati per acquisire diritti nell’ambito d’istituzioni di previdenza professionale e in una istituzione di previdenza individuale vincolata (art. 33 cpv. 1 lett. d ed e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta).
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Il reddito è determinato ogni volta per un biennio. Il periodo di tassazione comin- cia con l’inizio dell’anno civile pari. 3 Il penultimo e il terzultimo anno precedenti il periodo di tassazione costituiscono il periodo di computo. Determinante è la media tra i due anni.
Art. 6 Collaborazione delle autorità fiscali 1 Le casse di compensazione possono determinare il reddito netto dei piccoli conta-
dini fondandosi sulle due tassazioni normali più recenti con forza di cosa giudicata dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale. 2 Su richiesta, le competenti autorità fiscali cantonali forniscono gratuitamente alle
casse di compensazione i dati necessari per la determinazione del reddito netto.