AS 2001 3574
Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 4 cpv. 3 3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un sostegno, presentano ogni anno un rapporto al DFE sull’esecuzione e l’efficacia delle misure.
Art. 5a cpv. 1 1 Le organizzazioni di categoria o le organizzazioni di produttori inoltrano le do- mande all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).
Titolo prima dell’art. 5b Sezione 2a: Misure della Confederazione per sostenere le misure di solidarietà
Art. 5b Prescrizioni nei settori qualità, promozione dello smercio e adeguamento della produzione e dell’offerta Nell’allegato sono definite: a. le misure di promozione della qualità e dello smercio nonché di adegua- mento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato; b. la durata delle misure.
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Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 2001
Art. 5c Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri
1 Nell’allegato sono definiti:
a. i contributi massimi che i non membri devono versare alle diverse organiz- zazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b. la durata dell’obbligo contributivo dei non membri; c. l’utilizzazione dei mezzi finanziari. 2 I contributi dei non membri non devono superare i corrispondenti contributi dei membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori. 3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori rendono conto ogni anno dei mezzi finanziari incassati e della loro utilizzazione. Tengono una contabi- lità separata e incaricano un ufficio di revisione idoneo di verificarla.
Art. 5d Incasso dei contributi 1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori fatturano i contri- buti ai non membri. Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all’esecu- zione. 2 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano il versa- mento dei contributi mediante decisione se gli interessati non pagano o lo richiedo- no.
Art. 5e Trasmissione di dati 1 I servizi menzionati nell’allegato sono tenuti a trasmettere su richiesta alle orga- nizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all’incasso dei contributi. Possono fatturare le spese. 2 I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure menzionate nell’allegato.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 5b e 5c)
Misure della Confederazione per sostenere le misure di solidarietà
A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte
1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2, la Federazione dei Pro- duttori Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1; b. al massimo 0,6 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favo- re delle misure di cui al numero 2.3.
2. Utilizzazione dei mezzi finanziari
2.1. Il contributo incassato conformemente al numero 1a deve essere impiegato per le misure seguenti: a. azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri; b. promozione dell’esportazione di derrate alimentari contenenti una parte im- portante di latte o di prodotti lattieri; c. apertura di nuovi sbocchi commerciali. 2.2. L’adozione di misure ai sensi delle lettere a-c è vincolata alla preventiva con- sultazione dell’Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell’Associazione dell’industria svizzera del latte. 2.3. Il contributo incassato conformemente al numero 1b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smer- cio indipendentemente dalla marca: a. ricerca in materia di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei prodotti lattieri; e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro- Marketing Suisse AMS.
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3. Trasmissione di dati
I servizi amministrativi incaricati del contingentamento del latte e la Fiduciaria Latte trasmettono su domanda alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi dei valorizzatori di latte e dei commercianti diretti; b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto ai valorizzatori di latte.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini
1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2, l’Unione svizzera dei contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.
2. Utilizzazione dei mezzi finanziari
I contributi incassati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel setto- re marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla promozione dello smercio.
3. Trasmissione di dati
L’Ufficio federale dell’agricoltura trasmette su domanda all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
C. Organizzazione di produttori GalloSuisse
1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2, GalloSuisse è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 20 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini o di pollastrelle; b. al massimo 8 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.
3 RS 916.010
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Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline ovaiole sono soggetti al- l’obbligo contributivo.
2. Utilizzazione dei mezzi finanziari
I contributi incassati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel setto- re marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla promozione dello smercio.
3. Trasmissione di dati
L’Ufficio federale trasmette su domanda a GalloSuisse i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri di uova che detengono più di 500 ovaiole e il numero di queste ultime effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, di pulcini e di pollastrelle nonché le rispettive quantità importate.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland
1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 1, «Emmentaler Switzer- land» (ES) è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 55 centesimi per ogni chilogrammo di Emmental prodotto.
2. Utilizzazione dei mezzi finanziari
Il contributo incassato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le mi- sure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.
3. Trasmissione di dati
La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all’ES i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Emmental prodotti; c. i quantitativi di Emmental commercializzati direttamente.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
4 RS 916.010
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E. Organizzazione di categoria del Gruyère
1. Marcatura
In occasione dell’immagazzinamento presso l’affinatore, ogni forma di formaggio deve essere marchiata con l’indicazione del numero di ammissione dell’azienda e del mese di produzione.
2. Sistema di sanzioni
2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell’organizzazione di categoria del Gruyère e non soddisfano le esigenze del capitolato d’oneri dell’AOC-Gruyère per quanto concerne il tenore d’acqua o di materia grassa o la tassazione devono pa- gare i seguenti importi:
Fr./100 kg
Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio)
370 g/kg – 374 g/kg 25.–
375 g/kg – 379 g/kg 40.–
+ 379 g/kg 70.–
Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite 450g/kg – 464 g/kg 60.–
465 g/kg – 479 g/kg 40.–
480 g/kg – 489 g/kg 20.–
Tassazione 17,5 punti 50.– 17,0 punti 100.– 16,5 punti 150.–
2.2. L’organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi. 2.3. Dopo deduzione delle spese generali, gli importi sono versati alla Confedera- zione.
3. Trasmissione di dati
3.1. La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all’organizzazione di categoria del Gruyère i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. il quantitativo di Gruyère prodotto; c. i quantitativi di Gruyère commercializzati direttamente; d. il quantitativo di latte non pastorizzato, trasformato in formaggio.
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3.2. L’organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali d’ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione fe- derale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.
4. Validità
Le misure della presente parte hanno effetto sino al 31 dicembre 2003.
F. Organizzazione di categoria Vacherin Fribourgeois
1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà
Quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 1, Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai produttori non membri un contributo massimo di 80 cen- tesimi per ogni chilogrammo di Vacherin Fribourgeois.
2. Misure di solidarietà
Il contributo incassato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le mi- sure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.
3. Trasmissione di dati
La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all’organizzazione di categoria Vacherin Fribourgeois i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. il quantitativo di Vacherin Fribourgeois prodotto; c. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois commercializzati direttamente.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
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