AS 2001 3581
Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 15 ottobre 2001
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costan- za è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5 lett. f 5 Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia definiscono in particolare: f. le domeniche e i giorni festivi legali in cui la presente ordinanza limita l’e- sercizio della pesca professionale.
Art. 4 cpv. 1 e 2, nonché cpv. 3 frase introduttiva 1 I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono effettuare o autorizzare catture spe- ciali: a. a scopi scientifici; b. per conservare un patrimonio ittico pregiato e ricco di specie; c. in situazioni di pesca eccezionali, quando la Conferenza internazionale dei plenipotenziari ha preso una decisione in tal senso, valida per un periodo massimo di tre mesi, che, per l’urgenza del provvedimento, non può essere eseguita altrimenti; d. per la cattura di riproduttori nell’interesse di un allevamento piscicolo artifi- ciale. 2 Nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a-c e fatti salvi gli articoli 22-24, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia non sono vincolati dalle disposizioni concernenti gli attrezzi, i generi e i periodi di pesca ammessi (art. 10-21), le lunghezze minime (art. 27) e i periodo di divieto (art. 27). 3 L’autorizzazione speciale ai sensi del capoverso l lettera d è accordata unicamente ai titolari di una patente di pesca professionale rilasciata dai Cantoni di San Gallo o di Turgovia. Il Cantone rilascia questa autorizzazione speciale con riserva di poterla revocare in qualsiasi momento soltanto a condizione che: …
1 RS 923.31
2001-1798 3581
Pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 2001
Art. 14 cpv. 2 lett. b e 4 lett. b
2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:
b. reti per i coregoni: dal 10 gennaio, ore 12.00, al 1° maggio e dal 20 maggio, ore 12.00, al 15 ottobre, ore 12.00;
4 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:
b. due reti per i lucci e luccioperca, nonché, dal 10 gennaio al 1° aprile, ore 12.00, altre due reti per i lucci e luccioperca.
Art. 19 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 20 Concerne soltanto il testo francese
Art. 29 Impiego di pesci da esca
1 Concerne soltanto il testo francese
2 È vietato utilizzare pesci da esca vivi.
II 1 La presente modifica, ad eccezione dell’articolo 29 capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2 L’articolo 29 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2003.
15 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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