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AS 2001 3588

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè del 2001

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001

del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 4 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure econo- miche esterne; in esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 20012, ordina:

Art. 1 Obbligo d’informazione 1 Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo all’Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di derrate alimentari (UFIDA) le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all’Accordo.

2 L’obbligo di informazione concerne le merci seguenti:

a. caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.11003; b. caffè, non torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1200; c. caffè, torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2100; d. caffè, torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2200; e. estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, delle voci doganali 2101.1100 e 2101.1210; f. preparazioni a base di caffè, della voce doganale 2101.1290.

Art. 2 Comunicazione e trasmissione delle cifre globali svizzere 1 L’UFIDA notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell’economia (Seco).

2 Il Seco comunica tali cifre all’Organizzazione internazionale del caffè (OIC).

Art. 3 Disposizioni penali Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo gli articoli 7 e 8 della leg- ge.

RS 946.216

3588 2001-1957

Esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001 RU 2001

Art. 4 Vigilanza Il Seco vigila sull’attività svolta dall’UFIDA nell’ambito della presente ordinanza.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 14 settembre 19944 concernente l’esecuzione dell’Accordo interna- zionale sul caffè del 1994 è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1994 3123, 1995 4932, 2000 187

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