AS 2001 3590
Ordinanza dell'Assemblea federale che adegua il decreto federale sui servizi del Parlamento alla legge sul personale federale
Ordinanza dell’Assemblea federale che adegua il decreto federale sui servizi del Parlamento alla legge sul personale federale
del 14 dicembre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8bis e 8novies della legge del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consigli; visto il rapporto del 9 novembre 20012 dell’Ufficio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 20013 , decreta:
I Il decreto federale del 7 ottobre 19884 sui servizi del Parlamento è modificato come segue:
Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale sui Servizi del Parlamento
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «servizi del Parlamento» è sostituita con «Servizi del Parlamento».
Art. 2 cpv. 2 terzo periodo 2 ... Il Consiglio federale può, in tale ambito, liberare gli impiegati dall’obbligo di serbare il segreto d’ufficio e il segreto militare.
Art. 3 Abrogato
Art. 4 cpv. 1 primo periodo 1 Gli impiegati dei Servizi del Parlamento sono tenuti a serbare il segreto verso chiunque circa comunicazioni confidenziali di presidenti dei Consigli, commissioni, presidenti commissionali, gruppi parlamentari e singoli deputati. ...
3590 2001-2820
Art. 7 cpv. 2 lett. b e bbis
2 La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:
b. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del perso- nale dei Servizi del Parlamento conformemente all’articolo 17 capoverso 1; bbis. il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;
Art. 9 cpv. 2 lett. f
2 In particolare, la Direzione è incaricata di:
f. attuare la politica del personale. Essa segnatamente concretizza, coordina e dirige lo sviluppo del personale e dell’organizzazione come pure l’impiego delle risorse umane. Organizza la gestione del personale e il controllo della stessa conformemente alle istruzioni della Delegazione amministrativa.
La sezione 4 è modificata come segue: Sezione 4: Rapporti di lavoro del personale
Art. 15 Rapporto con gli altri atti normativi applicabili al personale della Confederazione Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale. Sempre che il presente decreto non disponga altrimenti, sono pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge e vigenti per l’in- sieme del personale federale.
Art. 16 Nomina del segretario generale 1 La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell’Assemblea fe- derale. La nomina necessita della ratifica dell’Assemblea federale plenaria. 2 Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l’inizio della legislatura seguente. 3 Il mandato del segretario generale è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell’ultimo anno del mandato la Conferenza di coordinamento non recede dal rapporto di lavoro.
5 RS 172.220.1
Art. 17 Competenze in materia di assunzione del personale 1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro: a. dei segretari generali aggiunti; b. del segretario del Consiglio degli Stati; c. del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della ge- stione, come pure del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. 2 Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.
3 Nelle decisioni vanno coinvolti i seguenti organi:
a. l’Ufficio del Consiglio degli Stati, che va sentito prima dell’assunzione del segretario del Consiglio degli Stati; b. la Delegazione delle finanze, che deve ratificare l’assunzione del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze; c. i presidenti delle commissioni e delle delegazioni, che vanno sentiti prima dell’assunzione dei segretari delle rispettive commissioni o delegazioni.
Art. 18 Altre competenze del datore di lavoro
1 Sono competenti per altre decisioni in materia di personale:
a. il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti il segretario generale e il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa; b. il segretario generale per tutti gli altri casi. 2 Nei casi in cui per l’adempimento di un compito l’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale prescrive l’accordo o l’informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale chiede il consenso della Delegazione ammini- strativa o, rispettivamente, la informa.
Art. 19 Colloqui con i collaboratori 1 Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del per- sonale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto a tempo deter- minato. 2 Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative, che non incide sullo stipendio. 3 Il 1° gennaio di ogni anno l’autorità competente secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 2 aumenta lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 almeno del 2 per
6 RS 172.220.111.3
cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio definita nel contratto di lavoro. Sti- pendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.
Art. 20 Restrizioni dell’accesso ai posti La carica di segretario generale come pure le funzioni di segretari generali aggiunti e di segretario del Consiglio degli Stati sono riservate a cittadini svizzeri.
Art. 21 Valutazione della funzione 1 Su raccomandazione del servizio specializzato dei Servizi del Parlamento, l’auto- rità competente secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e la asse- gna a una classe di stipendio. 2 Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all’ordinanza del 3 lu- glio 20017 sul personale federale e le direttive del Dipartimento federale delle finan- ze. Possono essere consultati gli organi di valutazione competenti per l’Ammini- strazione generale della Confederazione di cui all’articolo 53 lettere a e b dell’or- dinanza sul personale federale.
3 Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32-38, la Delegazione
amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.
Art. 22 Tempo di lavoro, vacanze e congedi Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale può adeguare o completare le prescrizioni applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione; sono tuttavia esclusi da tali adeguamenti la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.
Art. 23 Altre prestazioni del datore di lavoro Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale può ade- guare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro.
Art. 24 Limitazione del diritto di scioperare 1 L’esercizio del diritto di scioperare è proibito ai collaboratori dei Servizi del Par- lamento che adempiono compiti essenziali per garantire l’efficienza delle attività delle commissioni e lo svolgimento delle sessioni dell’Assemblea federale in rappor- to alla sicurezza dello Stato, alla tutela di interessi importanti negli affari esteri o alla garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali. 2 Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone a cui l’esercizio del diritto di sciopero è proibito.
7 RS 172.220.111.3
La sezione 5 è modificata come segue:
Art. 25 Testo del precedente articolo 15
Art. 26 Referendum e entrata in vigore 1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale8, non sottostà al referendum in virtù dell'articolo 8 bis della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli. 2 Esso entra in vigore simultaneamente alla modificazione della legge sui rapporti fra i consigli, del 7 ottobre 19889.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
8 Ora: ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101). 9 RU 1989 257