AS 2001 452
AS 2001 452
Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
Modifica del 22 gennaio 2001
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’artico- lo 12 capoverso 3 e la chiave di riparto secondo l’articolo 14 capoverso 4 OIEVFF sono fissate nell’allegato 3.
II Alla presente ordinanza viene aggiunto il nuovo allegato 3 secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.
22 gennaio 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.121.100
452 2001-0107
Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF RU 2001
Allegato 3 2 (art. 3 cpv. 2)
2 Conformemente all’art. 19 OIEVFF le modifiche del presente allegato non sono pubbli- cate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG, Sezione Importazioni e esportazioni, 3003 Berna.