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AS 2001 452

AS 2001 452

Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)

Modifica del 22 gennaio 2001

L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:

I L’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’artico- lo 12 capoverso 3 e la chiave di riparto secondo l’articolo 14 capoverso 4 OIEVFF sono fissate nell’allegato 3.

II Alla presente ordinanza viene aggiunto il nuovo allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.

22 gennaio 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

1 RS 916.121.100

452 2001-0107

Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF RU 2001

Allegato 3 2 (art. 3 cpv. 2)

2 Conformemente all’art. 19 OIEVFF le modifiche del presente allegato non sono pubbli- cate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG, Sezione Importazioni e esportazioni, 3003 Berna.

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