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AS 2001 454

Ordinanza del DFE concernente i contributi federali alle indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali nell'interno del Paese

Ordinanza del DFE concernente i contributi federali alle indennità corrisposte in seguito all’applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali nell’interno del Paese

del 22 gennaio 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 aprile 19821 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di ge- nerale pericolo, ordina:

Art. 1 Principio I Cantoni ricevono contributi dalla Confederazione alle indennità: a. versate da essi o eventualmente dai Comuni per danni economici sorti in se- guito all’applicazione di provvedimenti fitosanitari ritenuti necessari dal- l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale); b. eque e che tengono conto dello stato generale di sanità e di cura delle piante colpite.

Art. 2 Indennità considerate

1 Vengono concessi contributi federali alle indennità corrisposte per:

a. i danni economici risultanti dalla distruzione delle piante; b. le perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti. 2 I contributi per i danni economici risultanti dalla distruzione delle piante vengono concessi soltanto se non hanno potuto venir applicati provvedimenti meno dannosi.

Art. 3 Esclusione dal diritto ai contributi Non vengono concessi contributi alle indennità corrisposte: a. ad aziende del Cantone e dei Comuni; b. per danni a piante ospiti, a persone che non possiedono né gestiscono un vi- vaio, un centro di giardinaggio o un’azienda giusta l’articolo 6 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola; c. per danni a materiale vivaistico di piante ospiti, dichiarate particolarmente recettive dall’UFAG;

RS 916.225

454 2000-2210

Contributi federali alle indennnità corrisposte in seguito all’applicazione RU 2001 di provvedimenti fitosanitari

d. per danni risultanti dalla distruzione di materiale vivaistico contaminato; e. che nel singolo caso sono inferiori a 1500 franchi.

Art. 4 Calcolo dei contributi Per il calcolo dei contributi vengono considerate al massimo le aliquote seguenti: a. per gli alberi da frutto: le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 della Stazione federale di ricerche in frutticoltura, viticoltura e orticoltura di Wädenswil, «Stima delle colture frutticole», 2a edizione 19983; b. per le essenze coltivate in vivai:

1. per le piante singole: 40 per cento del prezzo di catalogo dell’Asso-

ciazione dei vivaisti svizzeri,

2. per i complessi uniformi: 90 per cento dei valori d’assicurazione mas-

simi per unità di superficie della Società svizzera di assicurazione con- tro la grandine.

Art. 5 Fascicolo della domanda I Cantoni sono tenuti ad allegare alla domanda di contributo un fascicolo che illustri le modalità di calcolo dell’indennità e la proporzionalità dei provvedimenti.

Art. 6 Provvedimenti fitosanitari nel 2000 I contributi giusta la presente ordinanza sono versati anche per provvedimenti fito- sanitari ordinati nel 2000.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 o febbraio 2001.

22 gennaio 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

3 Il bollettino può essere ordinato presso la Stazione federale di ricerche in frutticoltura, viticoltura e orticoltura, Casella postale 185, 8820 Wädenswil (e-mail: info@faw.admin.ch).

Contributi federali alle indennnità corrisposte in seguito all’applicazione RU 2001 di provvedimenti fitosanitari

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