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AS 2001 469

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione 1 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 13 gennaio 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19992 Entrata in vigore mediante scambio di note il 22 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corri- sposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica di Moldavia: (i) l’imposta sul reddito delle imprese (ii) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (iii) l’imposta sul patrimonio immobiliare (qui di seguito indicate quali «imposta moldava»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali

RS 0.672.956.51

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 469).

2 RU 2001 468

1999-4278 469

Doppie imposizioni. Convenzione con la Moldavia RU 2001

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed im- mobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e al- tri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che

verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le mo- difiche importanti apportate alle loro legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non è applicabile alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) (i) l’espressione «Repubblica di Moldavia» designa la Repubblica di Mol- davia e, usata in senso geografico, il territorio della Moldavia, compre- se le acque interne e lo spazio aereo, sui quali la Repubblica di Molda- via, in accordo con il diritto internazionale, esercita i suoi diritti di sovranità per quanto concerne lo sfruttamento di risorse minerali e na- turali; (ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Repubblica di Moldavia o la Svizzera; c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; f) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effet- tuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; g) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Repubblica di Moldavia, il Ministero delle fi- nanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;

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h) il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato con- traente. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla le- gislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per redditi che esse ricavano da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno dei due Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni per- sonali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la citta- dinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova il luogo di sede della sua direzione e ffettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte la sua atti- vità.

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2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo sono considerate

«stabili organizzazioni»: a) le installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini della trasforma- zione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) un montaggio effettuato da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o attrezzature; g) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)-f), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che que- sta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita in suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato

contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno

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status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compre- si i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizza- zione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

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4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’im- presa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato con- traente. 2. Ai sensi del presente articolo sono considerati utili derivanti dall’esercizio di navi o di aeromobili anche: a) gli utili derivanti dalla locazione di navi o aeromobili vuoti; b) gli utili derivanti dalla locazione di contenitori (compresi gli accessori e gli equipaggiamenti necessari per il trasporto di merci); nella misura in cui detta locazione costituisca un’attività occasionale e complemen- tare dell’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette

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condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un ac- cordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro- fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione gene- ratrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente

di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effetti- vamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Sta-

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to, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non di- stribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la per- sona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così appli- cata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le auto- rità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’ap- plicazione di dette limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questi interessi sono pagati: a) in connessione con la vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, o b) in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un’impresa ad un’altra impresa, o c) a titolo di mutuo di qualsiasi natura concesso da una banca. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da diritti di pegno o da una clausola di parteci- pazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pub- blici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolle- ghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di

detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli inte- ressi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

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7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della pr esente Convenzione.

Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se questo residente ne è il beneficiario effettivo. 2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere indu- striale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricol- leghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, tro- vano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le di- sposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legisla- zione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato con- traente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato con-

traente in cui è situata la stabile organizzazione.

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Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato con- traente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono im- ponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e

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c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sor- veglianza nonché di un altro organo analogo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli arti- coli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate par- tecipino direttamente agli utili di quest’altra persona.

Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre rimu- nerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, pensioni escluse, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corri- spettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono im- ponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o

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(ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale.

Art. 20 Studenti e apprendisti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato con- traente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in que- sto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di que- sto Stato.

Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’ar- ticolo 14.

Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, è imponi- bile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione, che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato

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contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professio- ne indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale da un’impresa di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato contraente. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Moldavia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo

seguente: a) Qualora un residente di Moldavia ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Repub- blica di Moldavia concede (i) sull’imposta che preleva su detti redditi un computo pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; (ii) sull’imposta che preleva su detto patrimonio un computo pari all’im- posta sul patrimonio pagata in Svizzera. In ambedue i casi l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della dedu- zione, corrispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Sviz- zera. b) Qualora un residente della Repubblica di Moldavia riceva redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Conven- zione, siano esenti da imposta in questo Stato, la Repubblica di Moldavia può nondimeno tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti d’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al ri- manente patrimonio di questo residente. 2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Repubblica di Moldavia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni degli articoli 10 o 11 sono imponibili nella Repubblica di Mol- davia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:

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(i) computo dell’imposta pagata nella Repubblica di Moldavia giusta le di- sposizioni degli articoli 10 e 11, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corri- sponde al reddito imponibile nella Repubblica di Moldavia; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata nella Repubblica di Moldavia sull’ammontare lordo dei dividendi o degli interessi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società re- sidente della Repubblica di Moldavia, fruisce, per quanto concerne la riscos- sione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantag- gi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nono- stante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati in alcuno dei due Stati contraenti a un’imposizione o a un obbligo a essa relativo diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettati cittadini dello Stato in que- stione che si trovano nella stessa situazione.

3. L’imposizione di una stabile organizzazione, che un’impresa di uno Stato con-

traente ha nell’altro Stato contraente, non può essere in questo altro Stato meno fa- vorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. 4. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 del- l’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato con- traente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un resi- dente del primo Stato.

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5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell’articolo 2.

Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato con- traente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eli- minare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle norme generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

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Art. 27 Entrata in vigore 1. Gli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente che sono adempiuti, confor- memente al loro diritto costituzionale, i presupposti necessari all’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell’ultima notificazione

menzionata al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello del- l’entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle rimanenti imposte sul reddito e sul patrimonio, agli ammontari d’imposta dovuti per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civi- le. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia della Convenzione; b) con riferimento alle rimanenti imposte sul reddito e sul patrimonio, agli ammontari d’imposta dovuti per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia della Conven- zione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 13 gennaio 1999, nelle lingue tedesca, molda- va e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione fra il testo tedesco e moldavo, prevarrà il testo inglese

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Moldavia: Ruth Dreifuss Petru Lucinschi

Traduzione 3 Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia, all’atto della firma della Convenzione conclusa fra i due Stati, per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che per la Repubblica di Moldavia il termine «patrimonio» equivale a proprietà.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 13 gennaio 1999, nelle lingue tedesca, molda- va e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Moldavia: Ruth Dreifuss Petru Lucinschi

3 Dal testo originale tedesco (AS 2001 486).

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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