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AS 2001 487

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada (con Protocollo)

Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ai trasporti internazionali su strada

Concluso il 14 aprile 1989 Entrato in vigore mediante scambio di note tra la Svizzera e la Federazione Russa il 25 dicembre 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, (qui di seguito definiti «Parti contraenti») animati dalla volontà di applicare le disposizioni dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato il 1° agosto 1975 a Helsinki, e desiderosi di agevolare i trasporti su strada di persone e merci fra i due Paesi e in transito sul loro territorio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali regolari e oc- casionali di persone, turisti compresi, e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio, effettuati sulle strade aperte al traffico automobilistico internazionale per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una Parte contraente.

Art. 2 Ai sensi del presente Accordo si intende: 1. Per «trasportatore» – una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ha il diritto di effettuare trasporti di persone o merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

2. Per «veicolo»:

– per i trasporti di merci, un camion, un camion con rimorchio, un trattore o un trattore con semirimorchio; – per i trasporti di persone, un autobus destinato al trasporto di più 8 persone, conducente non compreso, come pure il suo rimorchio bagagli. 3. Per «linea regolare» – il trasporto di persone tra i territori delle Parti contraenti o in transito sul loro territorio, su un percorso fisso, secondo una certa frequenza, un orario e tariffe stabilite anticipatamente. 4. Per «controllo sanitario» – il controllo sanitario, veterinario e fitosanitario.

RS 0.741.619.772

1 Dal testo originale francese (RO 2001 487).

2000-2654 487

Trasporti internazionali su strada. Accordo con la Federazione Russa RU 2001

Art. 3 1. I trasporti di persone per linee regolari sono organizzati d’intesa fra le autorità competenti delle Parti contraenti. 2. I trasporti occasionali di persone, ad eccezione dei trasporti previsti nel paragra- fo 3 del presente articolo, sono soggetti al regime dell’autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti delle Parti contraenti. 3. Le autorizzazioni non sono richieste per i trasporti occasionali di persone per au- tobus, se lo stesso gruppo è trasportato nello stesso veicolo nei seguenti casi: a) per un circuito chiuso il cui punto di partenza e di ritorno è situato sul terri- torio della Parte contraente dove l’autobus è immatricolato; b) per un viaggio che inizia sul territorio della Parte contraente dove l’autobus è immatricolato e termina sul territorio dell’altra Parte contraente da dove l’autobus riparte a vuoto.

4. I veicoli di sostituzione sono esonerati dall’autorizzazione.

5. Per i trasporti previsti nel paragrafo 3 del presente articolo, il conducente

dell’autobus dev’essere in possesso di un documento con l’elenco dei passeggeri.

Art. 4 I trasporti su strada di merci, ad eccezione dei trasporti previsti dall’articolo 5 del presente Accordo, sono soggetti al regime dell’autorizzazione rilasciata preliminar- mente dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 5 1. Sono esonerati dall’autorizzazione prevista dall’articolo 4 del presente Accordo: a) i trasporti di oggetti d’esposizione, equipaggiamento e materiale destinati alle fiere ed esposizioni; b) i trasporti di animali, mezzi di trasporto, materiale ed equipaggiamento per le manifestazioni sportive; c) i trasporti di decori ed accessori di teatro, strumenti musicali, materiale, utensili ed equipaggiamento destinati alla realizzazione di film o emissioni radiofoniche o televisive; d) i trasporti funebri; e) i trasporti per il corriere diplomatico; f) i trasporti per il rimpatrio di veicoli difettosi; g) i trasporti per i traslochi; h) i trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofe. Non è richiesta l’autorizzazione per l’entrata di – veicoli di sostituzione, – veicoli di rimorchio o di soccorso.

Trasporti internazionali su strada. Accordo con la Federazione Russa RU 2001

2. Le eccezioni previste dalle lettere «a», «b» e «c» del paragrafo 1 del presente arti- colo sono valide solo se le merci sono destinate a essere ritrasportate nel Paese d’immatricolazione del veicolo o in un Paese terzo.

Art. 6 1. Se il peso o le dimensioni di un veicolo, carico o meno, superano le norme in vi- gore sul territorio dell’altra Parte contraente, il trasportatore deve procurarsi un’autorizzazione speciale rilasciata secondo la legislazione nazionale di questa Parte contraente. 2. L’autorizzazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo può prescrivere un itinerario obbligatorio determinato per questi trasporti.

Art. 7 1. Il conducente del veicolo deve avere una licenza di condurre internazionale corri- spondente alla categoria del suo veicolo. 2. La licenza di condurre internazionale deve corrispondere al modello prescritto dalla Convenzione dell'8 novembre 1968 2 sulla circolazione stradale. 3. Le autorizzazioni di trasporto e gli altri documenti richiesti in virtù del presente Accordo devono trovarsi a bordo del veicolo interessato e, su richiesta degli organi competenti, devono essere presentati per il controllo. 4. I veicoli che assicurano il trasporto internazionale devono essere dotati di targhe d’immatricolazione e segni distintivi dello Stato d’immatricolazione.

Art. 8 I pagamenti in relazione all’attività esercitata nell’ambito del presente Accordo sono effettuati in conformità della legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Art. 9 Il trasporto di persone e merci ai sensi del presente Accordo dev’essere coperto pre- liminarmente da un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

Art. 10 1. Il trasportatore di una Parte contraente non è autorizzato a effettuare trasporti di persone o merci fra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente. 2. Mediante autorizzazione speciale delle autorità competenti dell’altra Parte con- traente, ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto di effettuare trasporti dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo transiti dal Paese d’immatricolazione.

2 RS 0.741.10

Trasporti internazionali su strada. Accordo con la Federazione Russa RU 2001

Art. 11 1. La legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le que- stioni che non sono disciplinate dal presente Accordo o da accordi internazionali ai quali le due Parti contraenti hanno aderito. 2. I trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leg- gi e dei regolamenti di questa Parte contraente.

Art. 12 1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo, le autorità compe- tenti del Paese dove è immatricolato il veicolo possono prendere, su richiesta delle autorità competenti dell’altra Parte contraente, indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legislazione nazionale di questa Parte contraente, uno dei provvedi- menti seguenti nei confronti del trasportatore che contravviene alle norme: a) avvertimento; b) avvertimento con menzione che, in caso di recidiva, si applica il provvedi- mento previsto dalla lettera c del presente articolo; c) soppressione temporanea, parziale o totale del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione. 2. L’autorità competente che ha preso uno dei provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Art. 13 1. Le Parti contraenti regolano tutte le questioni litigiose in relazione all’interpre- tazione e all’applicazione del presente Accordo per via negoziale e consultiva. 2. Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono chiedere che rappre- sentanti delle autorità competenti delle due Parti contraenti si riuniscano per trattare questioni inerenti all’applicazione del presente Accordo. 3. Al fine di garantire l’esecuzione del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti procedono a contatti diretti, tengono riunioni per regolare le questioni relative al sistema d’autorizzazione per il trasporto di persone e merci, si scambiano gli insegnamenti tratti dalle loro esperienze e s’informano sull’utilizza- zione delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 14 Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti ri- sultanti da altri accordi e trattati internazionali a cui hanno aderito.

Trasporti internazionali su strada. Accordo con la Federazione Russa RU 2001

Art. 15 Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il pre- sente Accordo si estende parimenti al Principato fintanto che questo è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale.

Art. 16 Il presente Accordo è completato da un Protocollo3 relativo alle modalità riguardanti la sua applicazione. Il suddetto Protocollo è parte integrante dell’Accordo.

Art. 17 1. L’Accordo entra in vigore 30 giorni dopo che le Parti contraenti si sono notificate per via diplomatica che l’approvazione o la ratifica del presente Accordo è conforme alle loro rispettive prescrizioni legali. 2. Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Ciascuna Parte con- traente ha il diritto di denunciare il presente Accordo in ogni momento per via di- plomatica con un preavviso scritto di tre mesi.

Fatto a Berna, il 14 aprile 1989, in due esemplari, ciascuno in lingua francese e rus- sa, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: Fritz Bürgi Yuri S. Soukhine

3 Il Protocollo non è pubblicato nella RU.

Trasporti internazionali su strada. Accordo con la Federazione Russa RU 2001

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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