AS 2001 506
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Correzione
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 18 ottobre 2000 (RS 831.101; RU 2000 2824)
Art. 118 cpv. 1
Invece di: 1 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.
Leggasi: 1 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.
27 febbraio 2001 Cancelleria federale
506 2001-0190