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AS 2001 511

Ordinanza concernente la sal vaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata

Modifica del 21 febbraio 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’8 novembre 19891 concernente la salvaguardia della sovranità sul- lo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo francese.

Ingresso visti gli articoli 2 capoverso 2 e 14 dell’ordinanza del 17 ottobre 19842 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS); d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

Art. 2 Competenza 1 Per le misure di cui all’articolo 1 è competente l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio). A questo scopo, l’Ufficio ricorre segnatamente ai servizi della So- cietà Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari (Skyguide).

2 L’Ufficio è assistito dal Comando delle Forze aeree (Comando).

Art. 4 Vigilanza Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea vigilano sullo spazio aereo svizzero, controllato e non controllato, anche per salva- guardare la sovranità sullo spazio aereo.

2000-1682 511

Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea RU 2001 non limitata. O del DATEC

Art. 5 Controlli 1 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea vigilano sul traffico aereo civile e militare affinché vengano rispettate le norme di circolazione. 2 Se i voli vengono assistiti dai servizi del controllo della circolazione aerea, gli or- gani della sicurezza aerea controllano segnatamente se vengono rispettate le autoriz- zazioni rilasciate affinché venga evitato il sorvolo delle regioni in cui si svolgono operazioni militari, nonché rispettate le condizioni legate ai diritti di sorvolo accor- dati agli aeromobili di Stato immatricolati all’estero.

Art. 6, primo periodo I servizi della sicurezza aerea verificano la conformità tra le informazioni fornite dal radar e quelle della radio, nonché quelle contenute nel piano di volo. ...

Art. 7 cpv. 2 2 In caso di violazione grave, l’Ufficio informa immediatamente il Dipartimento fe- derale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, all’attenzione del Consiglio federale, nonché all’occorrenza la Direzione del diritto internazionale pubblico.

Art. 8 cpv. 1, secondo periodo, e 4 1 ... Esso può delegare questa competenza interamente o in parte alla sicurezza aerea o al Comando. 4 L’intervento degli aeromobili intercettatori va coordinato con la sicurezza aerea.

Art. 9 Uso delle armi L’uso delle armi è disciplinato dall’articolo 9 OSS nonché dalle prescrizioni di ser- vizio del comandante delle Forze aeree.

Art. 11 Annunci La sicurezza aerea annuncia immediatamente all’Ufficio e al Comando i voli sospet- ti. Gli organi militari comunicano siffatti voli senza indugio all’Ufficio e a Sky- guide.

Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea RU 2001 non limitata. O del DATEC

II

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 19 dicembre 19953 concernente la delega dei compiti di sicu- rezza aerea e il calcolo delle tasse di sicurezza aerea; 2. l’ordinanza del 29 febbraio 19924 sulla collaborazione tra la sicurezza aerea civile e il Comando delle truppe d’aviazione e di difesa contraerea.

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 4 maggio 19815 concernente le norme di circolazione per aeromo- bili è modificata come segue:

Allegato 2a Abrogato

IV La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

21 febbraio 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

3 RU 1996 601 4 RU 1992 652, 1996 595 5 RS 748.121.11