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AS 2001 514

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 24 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b, i, k nonché cpv. 2 e 3

1 Il servizio della sicurezza aerea comprende:

b. abrogata i. il servizio d’informazione aeronautica; k. il servizio civile della meteorologia aeronautica.

2 Abrogato

3 In situazioni particolari o straordinarie, i servizi della sicurezza aerea civile sono assicurati finché è necessario. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) prende le misure necessarie con il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC).

Art. 2 Competenze 1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) disciplina il servizio della sicu- rezza aerea d’intesa con il Comando delle Forze aeree (Comando). D’intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l’Ufficio definisce la struttura e le classi dello spazio aereo e le pubblica nella Pubblicazione d’informazioni aeronautiche. È competente per la cura dei servizi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h. 2 I servizi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-g e i sono affidati a «Skyguide Società Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari» (Skyguide) che è ATS-Authority ai sensi degli allegati 2 e 11 della Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (OACI, allegati 2 e 11). I compiti della sicurezza aerea sono descritti in allegato; il Dipartimento può affidare

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a Skyguide anche altri compiti. Sotto la propria responsabilità, Skyguide può affida- re a terzi singoli compiti. 3 Dopo aver consultato Skyguide e aver determinato l’onere dei costi, l’Ufficio può d’intesa con il Comando obbligare Skyguide a fornire temporaneamente e in singoli casi altre prestazioni in materia di sicurezza aerea. 4 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica giusta l’articolo 1 capoverso 1 lettera k ed è Meteorological Authority ai sensi dell’OACI, allegato 3. Il DATEC fissa le modalità d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno. 4 L’Ufficio può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a organi esteri della sicurezza aerea. 5 Le modalità relative ai servizi sono convenute tra i fornitori delle prestazioni e la clientela, nell’ambito delle prescrizioni nazionali e internazionali; l’Ufficio e il Co- mando partecipano alle trattative. In caso di mancato accordo tra le parti, l’Ufficio decide d’intesa con il Comando e dopo aver consultato gli interessati. 6 Il Comando assicura la condotta strategica delle missioni militari e delega la loro esecuzione a Skyguide. 7 Il Comando e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà de- gli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell’ambito dei voli militari. 8 Di norma, l’Ufficio svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide può partecipare a tali negoziati. L’Ufficio può incaricare Skyguide di svolgere i ne- goziati in casi specifici. 9 Skyguide svolge i negoziati e conclude contratti nell’ambito delle sue competenze d’esercizio, di natura tecnica e commerciale.

Art. 2a Precedenza di utilizzazione dello spazio aereo 1 Nell’utilizzazione dello spazio aereo occorre tenere parimenti conto degli interessi civili e militari nazionali. 2 D’intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l’Ufficio emana istru- zioni concernenti la precedenza di utilizzazione degli spazi aerei e delle rotte ATS per disciplinare i conflitti d’interessi.

Art. 3 Prescrizioni d’esercizio 1 Le norme e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazio- nale (OACI), stipulate negli allegati determinanti della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione) nonché le prescri- zioni tecniche che vi si riferiscono e le prescrizioni vincolanti dell’Organizzazione

3 RS 0.748.0

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europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)4 sono direttamente applicabili per l’attuazione dei servizi di sicurezza aerea e per il disciplinamento delle tasse. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall’Ufficio o notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 di detta Convenzione. 2 L’Ufficio può d’intesa con il Comando emanare istruzioni tecniche o d’esercizio complementari. Per i settori puramente militari, il Comando può d’intesa con l’Uffi- cio emanare istruzioni supplementari. 3 Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico con- cernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare Skyguide. Essa può sottoporre all’Ufficio proposte o suggerimenti.

Art. 3a Incidenti particolari Skyguide annuncia immediatamente all’Ufficio gli incidenti particolari come le qua- si-collisioni, le infrazioni alle istruzioni dei servizi della sicurezza aerea ecc. Le qua- si-collisioni devono inoltre essere annunciate all’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici. Se sono coinvolti aeromobili militari, l’Ufficio informa il Comando.

Titolo prima dell’articolo 5 Sezione 2: Skyguide

Art. 5 Titolo e cpv. 1 Consiglio d’amministrazione e gestione delle azioni 1 I membri del Consiglio d’amministrazione e il presidente di Skyguide sono desi- gnati dall’assemblea generale.

Art. 6 Obiettivi strategici 1 Dopo aver consultato Skyguide, il Consiglio federale fissa per tre anni gli obiettivi strategici in materia di sicurezza, efficacia ed economicità.

2 Ogni anno il DATEC e il DDPS esaminano se tali obiettivi sono rispettati sulla

base di indici concordati.

Art. 7 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2

1 Skyguide provvede alla formazione del suo personale. ...

2 L’Ufficio e il Comando possono obbligare Skyguide a formare, contro rimunera-

zione, il personale della sicurezza aerea di terzi.

4 Questi documenti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

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Art. 8 primo periodo Skyguide deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga intral- ciato da scioperi, serrate o boicottaggi o da altre misure rivendicative. ...

Art. 9 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. c bis e cpv. 2

1 Skyguide finanzia le sue spese segnatamente per mezzo:

c.bis degli indennizzi della Confederazione per voli militari; 2 L’Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni fatturano a Skyguide le loro prestazioni in materia di sicurezza aerea. Skyguide mette in conto queste spese alla sicurezza aerea svizzera.

Art. 10 Bilancio preventivo 1 Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l’Ufficio, Meteo- Svizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni. 2 Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo. 3 Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le diver- genze.

Art. 11 Conto della sicurezza aerea svizzera Skyguide allestisce ogni anno il conto globale delle spese e degli introiti della sicu- rezza aerea. Lo trasmette all’Ufficio, al Comando e a MeteoSvizzera per conoscen- za.

Art. 12 Determinazione e approvazione 1 Skyguide determina le tasse di sicurezza aerea, che consistono in tasse di avvici- namento e in tasse di rotta. 2 Se Skyguide intende modificare le tasse di sicurezza aerea, informa tempestiva- mente l’Ufficio e il Comando e consulta gli organismi interessati. La domanda moti- vata deve essere inoltrata all’Ufficio, all’indirizzo del DATEC, al più tardi due mesi prima dell’entrata in vigore. 3 Il DATEC approva le tasse di sicurezza aerea prima della loro entrata in vigore; in merito, applica per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre

19855 sulla sorveglianza dei prezzi.

Art. 15 cpv. 1 e 2 1 In caso di utilizzazione dei servizi e impianti messi a disposizione per l’avvici- namento e il decollo, sugli aerodromi è riscossa una tassa per ogni avvicinamento

5 RS 942.20

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quando il servizio di sicurezza aerea è fornito da Skyguide o, sotto la sua responsa- bilità, dal detentore dell’aerodromo. 2 La tassa di avvicinamento è riscossa da Skyguide; quest’ultima può incaricare i detentori d’aerodromo o terzi di riscuoterla.

Art. 15a Basi di calcolo per la tassa di avvicinamento

1 Le basi per il calcolo della tassa di avvicinamento sono:

a. il peso massimo ammissibile al decollo dell’aeromobile; b. la valutazione periodica dei futuri costi per i servizi e le installazioni. 2 Un’altra base di calcolo per la tassa di avvicinamento può essere la capacità di uti- lizzazione del controllo d’avvicinamento in determinati orari. 3 Per i voli che si servono in misura minore dei servizi della sicurezza aerea, le tasse di avvicinamento sono adeguatamente ridotte previa consultazione delle parti inte- ressate. 4 Skyguide determina ogni anno i costi effettivi. Le eccedenze e le insufficienze di copertura dei costi effettivi devono essere compensate. 5 I costi dei voli di avvicinamento esenti da tasse sono integrati nelle basi di calcolo.

Art. 16 cpv. 3 3 Il servizio delle tasse di Eurocontrol riscuote la tassa di rotta per conto di Skyguide e gliela versa secondo le disposizioni del suo disciplinamento finanziario.

Art. 16a Basi di calcolo per la tassa di rotta La tassa di rotta è calcolata in base all’Accordo multilaterale del 12 febbraio 19816 sulle tasse di rotta e alle corrispondenti prescrizioni tecniche.

Art. 18 Abrogato

Art. 19a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 gennaio 2001 Il trasferimento dei singoli servizi a Skyguide si svolge a tappe. Deve essere conclu- so al più tardi entro il 31 dicembre 2003.

II L’ordinanza è completata con un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

6 RS 0.748.112.12

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III La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1o gennaio 2001.

24 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 2 cpv. 2)

Compiti di sicurezza aerea affidati a Skyguide

1 Servizio del controllo del traffico aereo

1.1 Controllo regionale dello spazio aereo svizzero e, nella misura

in cui lo prevedano accordi bilaterali, dello spazio aereo estero vicino alla frontiera.

1.2 Controllo d’avvicinamento per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra

e di decollo e Zurigo nonché per altri aerodromi desi- gnati dall’Ufficio aperti ai voli strumen- tali o, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, per lo spazio aereo estero vicino alla frontiera.

1.3 Controllo d’aerodromo per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra,

Lugano e Zurigo nonché per altri aero- dromi designati dall’Ufficio aperti ai voli strumentali.

1.4 Disciplinamento del flusso nello spazio aereo svizzero e, nella misura

del traffico aereo in cui lo prevedano accordi bilaterali, nello spazio aereo estero vicino alla frontiera.

2 Servizio d’informazione di volo

3 Servizio d’allarme

3.1 Servizio d’allarme e sostegno

delle unità AIS aerodromo nello svolgimento di questo compito

4 Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche

5 Ufficio di pista dei servizi del traffico aereo (ARO)

6 Servizio d’informazione aeronautica

7 Servizio tecnico concernente l’installazione, l’esercizio e

la manutenzione delle apparecchiature di sicurezza aerea nonché di altri apparecchi installati da MeteoSvizzera.

8 Servizio di calibrazione delle assistenze radio alla navigazi one

9 Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

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10 Servizio di valutazione delle valutazione sistematica delle procedure

procedure di volo di rotta, di avvicinamento e di decollo secondo le regole del volo strumentale, nonché loro elaborazione e modifica nella misura in cui tale compito corrisponda ad un’esigenza operativa riconosciuta e i servizi del controllo del traffico aereo vengano effettuati da Skyguide o su incarico di quest’ultima. Nel dubbio, la decisione spetta all’Ufficio.

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