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AS 2001 542

Decisione n. 1/2000 della commissione mista CE-EFTA «transito comune» recante modifica della convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito

Decisione n. 1/2000 della Commissione mista CE-AELS «transito comune» recante modifica della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Accettata il 20 dicembre 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 2000

La Commissione mista, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa a un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c), considerando quanto segue: (1) il regime di transito comune è essenzialmente destinato a facilitare gli scambi di merci fra le parti contraenti; la semplificazione e la chiarezza delle norme che rego- lano il transito comune avvantaggia sia gli operatori che i servizi doganali; (2) i problemi apparsi negli ultimi anni nell’ambito del regime di transito hanno cau- sato notevoli perdite per i bilanci delle parti contraenti e hanno costituito una co- stante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei; (3) i regimi di transito devono pertanto essere aggiornati per poter rispondere in modo più adeguato alle esigenze degli operatori, salvaguardando nel contempo gli interessi pubblici delle parti contraenti; (4) occorre distinguere con chiarezza una procedura standard applicabile a tutti gli operatori dalla possibilità di semplificazione applicabile soltanto agli operatori che soddisfano a determinate condizioni; è d’uopo adottare a tal fine un approccio equi- librato e fondato sull’analisi dei rischi, al fine di favorire gli operatori affidabili of- frendo loro la possibilità di accedere alle semplificazioni mediante un’autorizza- zione specifica, mantenendo al contempo il principio del libero accesso alla proce- dura di base di transito;

RS 0.631.242.049 1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerne- va originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubbli- ca d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Re- pubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica euro- pea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repub- blica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996.

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(5) è opportuno rafforzare la normativa relativa alla garanzia nell’ambito del transito comune, in particolare i vari sistemi di garanzia ed i casi di esonero dalla garanzia; tale garanzia e la determinazione del suo importo devono, per assicurare un’ade- guata tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti senza costituire per gli utilizzatori un onere sproporzionato, tener conto dell’affidabilità dell’operatore e dei rischi relativi alle merci; (6) è opportuno per salvaguardare i proventi delle parti contraenti e prevenire le ope- razioni fraudolente nell’ambito del transito predisporre un dispositivo che comporti misure graduali ai fini dell’applicazione della garanzia globale; è pertanto lecito, in un primo tempo, vietare che si riduca l’importo della garanzia qualora esista un ri- schio elevato di frode e si debbano pertanto temere riduzioni di proventi; qualora sia provata per contro l’esistenza di situazioni eccezionali particolarmente critiche, de- rivanti in particolare dalle attività di una criminalità organizzata a livello internazio- nale, risulta necessario vietare temporaneamente che si applichi la garanzia globale; è opportuno qualora si richieda una garanzia isolata al posto di una garanzia globale che gli oneri che ne risultano per gli operatori siano ridotti mediante semplificazioni le più ampie possibili; è tuttavia opportuno nell’applicazione di queste misure gra- duali tener conto della situazione particolare degli operatori economici che rispon- dono a criteri specifici; (7) è opportuno definire le modalità seguite dalle autorità competenti per appurare il regime per quanto riguarda il luogo, il momento e le condizioni in cui tale regime si conclude, al fine di stabilire con maggiore chiarezza la portata ed i limiti degli ob- blighi del titolare del regime e garantire che, in assenza di elementi che consentano di stabilire la conclusione del regime, la responsabilità di detto titolare resti total- mente impegnata; è opportuno per aumentare la sicurezza e l’efficacia delle proce- dure di transito migliorare l’appuramento mediante adeguate misure operative e normative che garantiscano un appuramento del regime il più rapido possibile da parte delle autorità competenti; (8) in attesa di un’applicazione effettiva di un sistema di transito informatizzato la

gestione amministrativa e il controllo delle procedure di transito possono essere mi- gliorate mediante l’introduzione nella normativa di una serie di disposizioni che sta- biliscano chiaramente le procedure da applicare e le scadenze da rispettare per assi- curare agli utilizzatori del transito un servizio di qualità; (9) occorre completare le disposizioni attuali del transito comune per facilitare il recupero in caso di nascita di una obbligazione; occorre pertanto definire le condi- zioni in cui è sorta l’obbligazione e identificare con precisione i debitori e l’autorità competente per il recupero; (10) è opportuno adattare le disposizioni specifiche relative al funzionamento del regime di transito comune mediante procedure informatizzate, introdotte nella con- venzione con le decisioni 1/99 2 e 2/993, alla nuova struttura delle appendici;

2 RU 1999 2192 3 RU 2000 2068

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(11) dal 1°gennaio 1999 occorre tener conto della sostituzione dell’ecu con l’euro; (12) per motivi di presentazione e di facilità di lettura e tenuto conto del rilevante numero di modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione è risultato opportuno sostituire il testo di ciascuna delle appendici summenzionate; (13) le modifiche apportate nelle appendici implicano un aggiornamento del testo della convenzione mediante una decisione della Commissione mista ai sensi dell’ar- ticolo 15, paragrafo 3, lettera c) della convenzione, decide:

Art. 1 La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è mo- dificata come segue: 1. All’articolo 6, le parole «appendice II» sono sostituite dalle parole «appendice I». 2. All’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, le parole «a rilasciare documenti «T1» o «T2»» sono sostituite dalle parole «ad accettare dichiarazioni «T1» o «T2»». 3. All’articolo 7, paragrafo 3, le parole «su un unico mezzo di trasporto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 dell’appendice I» sono sostituite dalle parole «su un mezzo di trasporto unico». 4. All’articolo 8 le parole «da un documento» sono sostituite dalle parole «da una procedura». 5. All’articolo 9, paragrafo 4, le parole «Il documento «T2»» sono sostituite dalle parole «La dichiarazione «T2» accettata» e le parole «al documento «T2» sono so- stituite dalle parole «alla dichiarazione «T2»».

6. All’articolo 10 il paragrafo 3 è soppresso.

7. All’articolo 12, paragrafo 1, le parole «dei documenti «T1» e «T2»» sono sosti- tuite dalle parole «della dichiarazione «T1» o «T2»». 8. All’articolo 12, paragrafo 2, il riferimento al «titolo X, capitolo I dell’appendice II» è sostituito dal riferimento al «titolo III, capitolo VIII dell’appendice I». 9. All’articolo 12, paragrafo 3, le parole «ai documenti «T1» e «T2»» sono sostituite dalle parole «alla dichiarazione «T1» o «T2»». 10. All’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), le parole «da un documento «T1», «T2»» sono sostituite dalle parole «da una procedura «T1» o «T2»». 11. All’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), le parole «da un documento «T2»» sono sostituite dalle parole «da una procedura «T2»».

12. All’articolo 15, paragrafo 3, il testo di cui alla lettera b) è soppresso.

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Art. 2 Il testo dell’appendice I è sostituito dal testo di cui all’allegato A della presente de- cisione.

Art. 3 Il testo dell’appendice II è sostituito dal testo di cui all’allegato B della presente de- cisione.

Art. 4 Fatti salvi gli allegati da I a IV, il testo dell’appendice III è sostituito dal testo di cui all’allegato C della presente decisione.

Art. 5 (1) L’allegato I dell’appendice III diventa l’allegato A1 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo per le dichiarazioni di transito». (2) L’allegato II dell’appendice III diventa l’allegato A2 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo alternativo per le dichiarazioni di transito». (3) L’allegato III dell’appendice III diventa l’allegato A3 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo complementare da utilizzare unitamente al formulario-tipo di cui all’allegato A1». (4) L’allegato IV dell’appendice III diventa l’allegato A4 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo complementare da utilizzare unitamente al formulario-tipo di cui all’allegato A2».

Art. 6 L’appendice IV è modificata come segue:

1. La lettera a) dell’articolo 3 è sostituita dal testo seguente:

«a) a tutti i crediti relativi a un debito di cui all’articolo 3, lettera l) dell’ap- pendice I che sono esigibili in relazione a un’operazione di transito comune iniziata dopo l’entrata in vigore della presente appendice».

2. L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) se l’importo del credito è superiore a 1500 euro. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in euro di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II».

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Art. 7

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. Essa si applica a partire dal 1° luglio 2001.

Tuttavia, a partire dal 1°gennaio 2001 le operazioni di transito comune relative alle merci coperte da una garanzia globale, di cui all’allegato I dell’appendice I, possono essere effettuate soltanto se tale garanzia sia stata concessa in conformità degli arti- coli da 48 a 61 dell’appendice I. L’articolo 71 dell’appendice I e il paragrafo 7, lettera b) del presente articolo si ap- plicano dal 1°gennaio 2001. 3. Le disposizioni della presente decisione non si applicano alle merci vincolate al regime di transito comune prima della data di messa in applicazione. 4. I riferimenti alle appendici della convenzione nella versione anteriore alla pre- sente decisione devono essere intesi come riferimenti alle appendici nella versione definita dalla presente decisione. 5. La seconda frase del paragrafo 1 e il paragrafo 2 dell’articolo 4 della decisione n. 1/99 della commissione mista sono abrogati. 6. L’articolo 30, paragrafo 1 dell’appendice I modificato dalla presente decisione si applica agli uffici di partenza al più tardi alla data in cui essi applicano le disposi- zioni del capitolo VII del titolo II dell’appendice I. 7. Le disposizioni elencate qui di seguito si applicano al titolo III dell’appendice I, come modificato dalla presente decisione: a) le autorizzazioni valide alla data di messa in applicazione della presente de- cisione si applicano al più tardi fino al 31 dicembre 2001; b) l’autorizzazione che consente di beneficiare dello status di speditore autoriz- zato deve essere conforme all’articolo 71 dell’appendice I non appena l’ufficio di partenza interessato applica le disposizioni del capitolo VII del titolo II dell’appendice I. Le autorizzazioni valide entro il 31 marzo 1999 devono tuttavia essere conformi all’articolo 71 dell’appendice I a partire da una data determinata dalle autorità competenti e al più tardi il 31 marzo 2004. c) Le semplificazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera g), punti i) e iii) dell’appendice I daranno luogo ad autorizzazione dalla data e alle condizioni determinate dalla commissione mista. 8. I formulari in giacenza alla data di messa in applicazione della presente decisione e che non corrispondono in tutti i punti ai formulari-tipo corrispondenti figuranti all’appendice III della convenzione, come modificati dalla presente decisione, pos-

sono, previ opportuni adeguamenti, essere utilizzati fino ad esaurimento delle gia- cenze e al più tardi fino al 31 dicembre 2002. Alle condizioni di cui al comma precedente, il formulario «TC 32 - Certificato di garanzia forfettaria» può essere utilizzato come certificato di garanzia isolata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’appendice I in luogo e vece del formulario figu- rante all’allegato B3 dell’appendice III. In questo caso il termine «forfettario» che

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figura in alto sul recto del formulario dev’essere depennato e sostituito dal termine «isolata». 9. Entro il 1° gennaio 2003 la commissione mista valuta, in base ad una relazione redatta dalla Commissione in concertazione con le organizzazioni rappresentative degli ambienti economici interessati, il provvedimento relativo alla comunicazione del codice SA. Essa definisce, se del caso, le situazioni e le condizioni in cui l’obbligo di utilizzare tale codice ed eventualmente altri dati relativi alle merci vin- colate al regime di transito comune potrebbe essere esteso al massimo numero di operazioni di transito comune. Tale valutazione terrà conto in particolare dell’in- formatizzazione del transito comune.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione mista: Il presidente, Michel Vanden Abeele

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Allegato A Appendice I

Procedure di transito comune

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 (1) La presente appendice stabilisce talune modalità di applicazione del regime di transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della convenzione. (2) Salvo diversa indicazione, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate nel quadro del regime di transito comune a prescindere dal (3) Le merci che presentano ingenti rischi di frode figurano nell’allegato I. Quando una disposizione della presente convenzione fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità delle merci supera la quantità minima corrispondente. L’allegato I viene riesaminato al- meno ogni anno.

Capitolo I: Applicabilità del regime e definizioni

Art. 2 Applicabilità del regime (1) Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali). (2) Una parte contraente può decidere di non applicare il regime di transito comune ai trasporti di merci a mezzo di condutture. Tale decisione è comunicata alla Com- missione che ne informa gli altri Paesi.

Art. 3 Definizioni Ai fini della presente convenzione s’intende per: a) «autorità competenti»: l’autorità doganale o qualsiasi altra autorità responsabile dell’applicazione della presente convenzione; b) «dichiarazione di transito»: l’atto mediante il quale una persona manifesta nelle forme e modalità stabi- lite la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune; c) «esemplari della dichiarazione di transito»: gli esemplari del documento o dei documenti utilizzati per la dichiarazione di transito;

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d) «procedura T2»: la procedura T2 di cui all’articolo 2 della convenzione e identificata negli esemplari della dichiarazione di transito con la sigla «T2» oppure «T2F»; e) «obbligato principale»: la persona che, eventualmente tramite un rappresentante autorizzato, vincola delle merci al regime di transito comune; f) «ufficio di partenza»: l’ufficio doganale presso il quale le merci sono vincolate al regime di tran- sito comune; g) «ufficio di passaggio»: – l’ufficio doganale di entrata di una parte contraente diversa dalla parte contraente di partenza, – oppure l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando la spedizione lascia tale territorio durante l’opera- zione di transito effettuata attraversando la frontiera tra tale parte con- traente e un Paese terzo; h) «ufficio di destinazione»: l’ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comune e le dichiarazioni devono essere presentate per porre termine a tale regime; i) «ufficio di garanzia»: l’ufficio determinato dalle autorità competenti di ciascun Paese presso il quale viene costituita una garanzia mediante un garante; j) «garante»: qualsiasi persona terza, fisica o giuridica, che si impegna per iscritto a paga- re in solido con l’obbligato principale e nei limiti dell’importo garantito, l’importo dell’eventuale debito; k) «codice SA»: codice numerico concernente le voci e sottovoci della nomenclatura del si- stema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla convenzione del 14 giugno 1983; l) «debito»: i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni esigibili re- lativi alle merci vincolate al regime di transito comune; m) «debitore»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, tenuta al pagamento del debito; n) «Commissione»: la Commissione delle Comunità europee;

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o) «svincolo della merce»: la messa a disposizione da parte delle autorità competenti di una merce ai fi- ni previsti dal regime di transito comune; p) «persona stabilita in una parte contraente»: – nel caso di persone fisiche: persona che risiede permanentemente in una parte contraente, – nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone: chiunque vi abbia la sede sociale, la propria amministrazione centrale o un ufficio stabile; q) «procedimenti informatici»: – lo scambio con le autorità competenti di messaggi normalizzati EDI, o – l’introduzione dei dati necessari all’espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici delle autorità competenti; r) «EDI» (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica fra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute; s) «messaggio normalizzato»: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati; t) «dati personali»: qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica o giuridica identificata o identificabile.

Capitolo II: Obblighi dell’obbligato principale

Art. 4 (1) L’obbligato principale è tenuto a: a) presentare le merci tal quali e i documenti necessari all’ufficio di destinazio- ne entro il termine prescritto ed a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti; b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comune; c) fornire alle autorità competenti incaricate del controllo, su loro richiesta e nei tempi eventualmente fissati, tutti i documenti e le informazioni su qual- siasi tipo di supporto e tutto l’aiuto necessario. (2) Fatti salvi gli obblighi dell’obbligato principale di cui al paragrafo 1, il traspor- tatore o il destinatario delle merci che accetta queste ultime sapendo che sono vin- colate al regime di transito comune sono inoltre tenuti a presentare le merci tal quali nonché i documenti richiesti all’ufficio di destinazione entro il termine fissato ed a rispettare le misure d’identificazione adottate dalle autorità competenti.

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Capitolo III: Garanzie

Art. 5 Obbligatorietà della garanzia (1) L’obbligato principale fornisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che può sorgere nei confronti delle merci interessate. (2) La garanzia è: a) una garanzia isolata relativa ad una sola operazione di transito comune; b) oppure, a fini di semplificazione ai sensi dell’articolo 48, una garanzia glo- bale relativa a più operazioni.

Art. 6 Costituzione della garanzia (1) La garanzia può consistere: a) in un deposito in contanti presso l’ufficio di partenza; b) oppure in una fideiussione presso un ufficio di garanzia. (2) Tuttavia, le autorità competenti possono non accettare il tipo di garanzia propo- sta quando questa sia incompatibile con il buon funzionamento del regime. (3) Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta del Paese di partenza o mediante la consegna di qualsiasi altro mezzo di pagamento accettato dalle autorità competenti di tale Paese. La garanzia in forma di deposito in contanti o di un mezzo di pagamento equivalente deve essere costituita conformemente alle disposizioni del Paese di partenza. (4) Il fideiussore deve essere stabilito nella parte contraente dove viene costituita la garanzia ed essere riconosciuto dalle autorità competenti. Il fideiussore deve elegge- re domicilio o designare un mandatario in ciascuna parte contraente interessata dall’operazione di transito comune in questione. Se una delle parti contraenti è la Comunità, il fideiussore deve eleggere domicilio o designare un mandatario in cia- scuno dei suoi Stati membri. Le autorità competenti rifiutano di accettare il fideiussore proposto qualora a loro parere questi non sembri assicurare con certezza l’effettivo pagamento, entro i ter- mini prescritti, di qualsiasi debito che potrebbe diventare esigibile, nei limiti della fideiussione.

Art. 7 Esonero dalla garanzia (1) Fatti salvi eventuali casi specifici da determinare, non è necessario fornire una garanzia per coprire: a) i tragitti aerei; b) i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane; c) i trasporti a mezzo di condutture; d) le operazioni di transito comune effettuate conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera (g) numero (i).

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(2) Ogni Paese può rinunciare a chiedere la prestazione di una garanzia per i tra- sporti di merci su vie navigabili diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera b) si- tuate sul suo territorio. Il Paese interessato comunica le misure che adotta a tal fine alla Commissione la quale ne informa gli altri Paesi.

Capitolo IV: Disposizioni varie

Art. 8 Statuto giuridico dei documenti e constatazioni (1) I documenti regolarmente rilasciati e le misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese hanno, negli altri Paesi, i medesimi effetti giuridici dei do- cumenti di transito regolarmente rilasciati e delle summenzionate misure adottate o accettate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi. (2) Le constatazioni fatte dalle autorità competenti di un Paese in occasione dei controlli effettuati nell’ambito della procedura di transito comune hanno lo stesso effetto giuridico negli altri Paesi che le constatazioni fatte dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.

Art. 9 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune Ciascun Paese comunica alla Commissione, nelle forme previste, l’elenco degli uffi- ci competenti per le operazioni di transito comune, nonché il numero d’identifica- zione, le competenze, gli orari e i giorni di apertura di tali uffici per le operazioni di transito comune. Eventuali modifiche vengono comunicate alla Commissione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Paesi.

Art. 10 Infrazioni e sanzioni I Paesi adottano le misure necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e applicano sanzioni efficaci.

Art. 11 Formalità espletate con procedimenti informatici Le autorità competenti possono prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da esse determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che le formalità siano espletate con procedimenti informatizzati.

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Titolo II: Funzionamento del regime Capitolo I: La garanzia isolata

Art. 12 Costituzione della garanzia isolata (1) La garanzia isolata deve coprire integralmente l’importo dell’obbligazione che potrebbe diventare esigibile, calcolato tenendo conto dell’aliquota massima applica- bile nel Paese di partenza. Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia iso- lata non possono essere inferiori a un’aliquota minima, quando tale aliquota figura nella quinta colonna dell’allegato I. (2) La garanzia isolata mediante deposito in contanti è valida in tutte le parti con- traenti; essa viene rimborsata quando il regime è appurato. (3) La garanzia isolata a mezzo di fideiussione può basarsi sull’utilizzo di certificati di garanzia isolata dell’importo di 7000 euro, emessi dal garante a favore delle per- sone che intendono agire in qualità di obbligato principale e validi in tutte le parti contraenti. La responsabilità del garante copre fino a 7000 euro per certificato.

Art. 13 Totalità della garanzia isolata a mezzo di fideiussione (1) La garanzia isolata a mezzo di fideiussione deve essere oggetto di un atto di co- stituzione della fideiussione conforme al modello che figura nell’allegato B1 del- l’appendice III. Quando l’ufficio di partenza è diverso dall’ufficio di garanzia, quest’ultimo trattiene una copia dell’atto con il quale ha accettato la fideiussione. L’originale è presentato dall’obbligato principale all’ufficio di partenza che lo trattiene. Se necessario, tale ufficio può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese interessato. (2) Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ciascun Paese può far sottoscrivere il sistema di garanzia di cui al paragrafo 1 secondo una forma diversa purché esso comporti effetti identici a quelli dell’atto previsto nel modello.

Art. 14 Modalità della garanzia isolata basata sull’utilizzazione di certificati (1) Nel caso di cui all’articolo 12, paragrafo 3 la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della fideiussione conforme al modello che figura nell’allegato B2 dell’appendice III. L’articolo 13 paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. (2) Il certificato di garanzia isolata viene emesso conformemente all’appendice III. La validità della fideiussione è indicata sul certificato e non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla sua emissione.

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(3) Si possono rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un’operazione di transito comune relativa a merci di cui all’elenco dell’allegato I. A tal fine, nella fideiussione, sul o sui certificati di garanzia isolata rilasciati figura, in diagonale, una delle menzioni seguenti: – ES Validez limitada − DA Begrænset gyldighed – DE Beschränkte Geltung − EL Περιορισµενη ισχυς − EN Limited validity − FR Validité limitée − IT Validità limitata − NL Beperkte geldigheid − PT Validade limitada − FI Voimassa rajoitetusti − SV Begränsad giltighet − CS Omezená platnost − HU Korlátozott érvényû − IS Takmarkaδ gildissviδ − NO Begrenset gyldighet − PL Ograniczona waznosc − SK Obmedzená platnost’ (4) L’obbligato principale consegna all’ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7000 euro necessario a coprire l’intero importo del debito che potrebbe diventare esigibile. Questi certificati sono conser- vati dall’ufficio di partenza.

Art. 15 Revoca e risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia (1) L’ufficio di garanzia revoca la propria decisione di accettare l’impegno del ga- rante qualora non sussistano più le condizioni esistenti al momento dell’emissione. Il garante può pure denunciare la sua garanzia in qualsiasi momento. (2) La revoca o la risoluzione entrano in vigore il sedicesimo giorno dopo la loro notifica, a seconda dei casi, al garante o all’ufficio di garanzia. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca o della risoluzione, i certifi- cati di garanzia isolata precedentemente emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune. (3) La revoca o risoluzione e la loro data di entrata in vigore sono notificate senza indugio alla Commissione dal Paese dell’ufficio di garanzia. La Commissione ne informa gli altri Paesi.

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Capitolo II: Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Art. 16 Condizioni di carico (1) Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un mezzo di trasporto unico e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione. Ai fini del presente articolo sono considerati come un mezzo di trasporto unico, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un’unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimor- chi; b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio; d) i contenitori caricati su un unico mezzo di trasporto ai sensi del presente ar- ticolo. (2) Un mezzo di trasporto unico può essere utilizzato sia per il carico di merci pres- so più uffici di partenza sia per il loro scarico presso più uffici di destinazione.

Art. 17 Dichiarazione di transito per iscritto (1) Qualsiasi merce, per essere vincolata al regime di transito comune, deve essere oggetto di una dichiarazione di transito redatta su un formulario conforme ad uno dei modelli che figurano all’appendice III. (2) Il formulario della dichiarazione di transito può essere completato, eventual- mente, da uno o più formulari complementari conformi ad uno dei modelli che figu- rano all’appendice III e che costituiscono parte integrante della dichiarazione. (3) Distinte di carico, redatte conformemente al modello che figura all’appendice III, possono essere utilizzate, in luogo dei formulari complementari, come parte descrit- tiva della dichiarazione di transito, della quale costituiscono parte integrante. (4) I formulari di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono compilati conformemente all’ap- pendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Ove necessario, le autorità competenti di un Paese interessato dall’operazione di transito comune possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Paese. (5) Quando il regime di transito comune fa seguito, nel Paese di partenza, ad un’al- tra destinazione doganale, nella dichiarazione di transito è fatta menzione di detta destinazione o dei corrispondenti documenti doganali. L’ufficio di partenza può esi- gere, se del caso, la presentazione di tali documenti. (6) La dichiarazione di transito è accompagnata dal titolo di trasporto. L’ufficio di partenza può rinunciare a chiedere la presentazione di tale documento al momento del completamento delle formalità doganali a condizione che venga tenuto a sua disposizione.

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Art. 18 Dichiarazione di transito mediante altri mezzi (1) La dichiarazione di transito presentata a mezzo di scambio di messaggi norma- lizzati EDI è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’appendi- ce III. (2) Quando la dichiarazione di transito è presentata introducendo i dati necessari all’espletamento delle formalità nei sistemi informatici delle autorità competenti le indicazioni contenute nella dichiarazione scritta di cui all’appendice III sono so- stituite dall’invio alle autorità competenti designate a tal fine di dati codificati o pre- sentati in una forma stabilita dalle autorità competenti e che corrisponde alle indica- zioni richieste per le dichiarazioni scritte, in previsione del loro trattamento compu- terizzato. (3) L’autorità competente può ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici. (4) L’autorità competente può ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione o alcuni dei suoi elementi siano presentati mediante dischi o nastri magnetici o tramite scambio di informazioni con mezzi simili, se del caso in forma codificata.

Art. 19 Spedizioni miste Nel caso di spedizioni che comprendono sia merci che devono circolare sotto la pro- cedura T1 che merci che devono circolare sotto la procedura T2 il formulario della dichiarazione di transito recante la sigla T è completato: a) da formulari aggiuntivi recanti rispettivamente le sigle «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis»; b) oppure da distinte di carico recanti rispettivamente le sigle «T1», «T2» o

Art. 20 Procedura T1 quale norma Qualora la sigla T1, T2 o T2F non sia stata apposta nella sottocasella destra della casella n.1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni che com- prendono allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, le disposizioni dell’articolo 19 non sono state ri- spettate, le merci sono considerate circolare sotto la procedura T1.

Art. 21 Firma della dichiarazione di transito e impegno dell’obbligato principale La dichiarazione di transito è firmata dall’obbligato principale che così facendo si impegna per: a) l’esattezza delle indicazioni che figurano nella dichiarazione di transito;

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b) l’autenticità dei documenti allegati; e c) il rispetto degli obblighi inerenti al vincolo delle merci interessate al regime di transito comune.

Capitolo III: Formalità da espletare presso l’ufficio di partenza

Art. 22 Presentazione della dichiarazione di transito La dichiarazione di transito è presentata all’ufficio di partenza nei giorni e orari d’ufficio. Tuttavia tale ufficio può, su richiesta e a spese dell’obbligato principale, autorizzare la presentazione della dichiarazione di transito al di fuori dei giorni e orari d’ufficio. Su richiesta e a spese dell’obbligato principale, l’ufficio di partenza può altresì auto- rizzare la presentazione della dichiarazione di transito in qualsiasi altro luogo.

Art. 23 Itinerario (1) Le merci vincolate al regime di transito comune devono essere inoltrate all’uffi- cio di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato. (2) Fatto salvo l’articolo 64, per le merci che figurano nell’elenco dell’allegato I o qualora le autorità competenti o l’obbligato principale lo ritengano necessario, l’ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno i Paesi da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall’obbligato principale.

Art. 24 Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito La dichiarazione di transito è accettata e registrata dall’ufficio di partenza a condi- zione che: a) comporti tutte le indicazioni necessarie all’applicazione della presente con- venzione; b) sia accompagnata da tutti i documenti richiesti; e c) le merci alle quali essa si riferisce siano presentate in dogana.

Art. 25 Rettifica della dichiarazione di transito (1) L’obbligato principale è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indi- cazioni della dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità competenti. La rettifica non può avere l’effetto di includere nella di- chiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate. (2) Tuttavia, non è possibile effettuare alcuna rettifica qualora la domanda sia pre- sentata dopo che le autorità competenti: a) hanno comunicato all’obbligato principale la loro intenzione di esaminare le merci;

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b) hanno constatato l’inesattezza delle indicazioni in questione, oppure; c) hanno svincolato le merci.

Art. 26 Termine per la presentazione a destinazione (1) L’ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere pre- sentate all’ufficio di destinazione tenuto conto del tragitto da seguire, della normati- va in materia di trasporti e delle altre regolamentazioni applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall’obbligato principale. (2) Il termine così fissato dall’ufficio di partenza è vincolante per le autorità com- petenti dei Paesi il cui territorio viene attraversato nel corso dell’operazione di tran- sito comune e non può essere modificato da tali autorità. (3) Qualora le merci vengano presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine sia do- vuto a circostanze debitamente comprovate a giudizio dell’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ul- timo abbia rispettato il termine fissato.

Art. 27 Verifica della dichiarazione di transito (1) Per la verifica delle dichiarazioni di transito accettate le autorità competenti del Paese di partenza possono procedere, sulla base di un’analisi dei rischi o a campio- ne: a) ad un controllo documentale della dichiarazione di transito e dei documenti allegati; b) all’esame delle merci accompagnato da un eventuale prelievo di campioni al fine di sottoporli ad analisi o ad un controllo approfondito. (2) Le merci sono esaminate nei luoghi e nelle ore previsti a tal fine. Tuttavia, le autorità competenti possono, su richiesta e a spese dell’obbligato principale, proce- dere all’esame delle merci in altri luoghi o in altre ore.

Art. 28 Misure d’identificazione (1) L’ufficio di partenza adotta le misure d’identificazione che ritiene necessarie. (2) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, della convenzione, non è possibile svincolare merci vincolate al regime di transito comune quando il suggel- lamento non può essere effettuato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 o

3 dell’articolo 11 della convenzione.

(3) Quando il suggellamento si effettua per volume le autorità competenti verificano l’omologazione o, in mancanza, l’idoneità al suggellamento dei mezzi di trasporto. (4) È considerato omologato in applicazione di altre disposizioni ai sensi dell’arti- colo 11, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ogni veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o contenitore omologato per il trasporto di merci sotto sigillo doga- nale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale del quale la Co- munità europea o i suoi Stati Membri e i Paesi dell’AELS sono parti contraenti.

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(5) I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche che figurano nell’allegato II. (6) Il sigillo non può essere rotto senza l’autorizzazione delle autorità competenti. (7) La descrizione delle merci è tale da permetterne l’identificazione ai sensi dell’ar- ticolo 11, paragrafo 4, della convenzione, quando è espressa in termini sufficiente- mente precisi da permettere un facile riconoscimento della loro quantità e natura. In caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4 della convenzione l’ufficio di partenza indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiara- zione di transito, sotto la voce «Sigilli apposti», una delle seguenti menzioni: – ES Dispensa – DA Fritaget – DE Befreiung − EL Απαλλαγη − EN Waiver − FR Dispense − IT Dispensa − NL Vrijstelling – PT Dispensa − FI Vapautettu − SV Befrielse − CS Osvobození − HU Mentesség – IS Undanþegið − NO Fritak − PL Zwolniony − SK Oslobodenie

Art. 29 Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci (1) L’ufficio di partenza annota gli esemplari della dichiarazione di transito in fun- zione dei risultati della verifica. Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione l’ufficio di partenza au- torizza lo svincolo delle merci e ne menziona la data sugli esemplari della dichiara- zione di transito. (2) Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune è effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all’obbligato princi- pale dall’ufficio di partenza.

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Art. 30 Documento d’accompagnamento transito (1) Quando la dichiarazione di transito è trattata all’ufficio di partenza mediante si- stemi informatici gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono sostituiti dal documento d’accompagnamento transito di cui al modello dell’appendice III. (2) Se necessario, il documento d’accompagnamento transito è completato dall’elen- co degli articoli o da una distinta di carico che fanno parte integrante del documento d’accompagnamento transito e sono conformi ai modelli dell’appendice III. (3) Nel caso di cui al paragrafo 1 l’ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all’obbligato principale il documento d’accompa- gnamento transito. (4) Previa autorizzazione, il documento d’accompagnamento transito può essere stampato dal sistema informatico dell’obbligato principale. (5) Quando le disposizioni di questa convenzione fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d’accompagnamento transito.

Capitolo IV: Formalità da espletare durante il trasporto

Art. 31 Formalità da espletare durante il trasporto Gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e gli altri documenti che ac- compagnano le merci sono presentati ad ogni richiesta delle autorità competenti.

Art. 32 Ufficio di passaggio (1) Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati a ogni ufficio di passaggio. (2) Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio che lo conserva un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello figurante nell’appendice III. (3) Gli uffici di passaggio procedono alla verifica delle merci qualora lo ritengano necessario. (4) Quando il trasporto é effettuato transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l’ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l’avviso di passaggio all’ufficio di pas- saggio inizialmente previsto. (5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.

Art. 33 Eventi che si verificano nel corso del trasporto (1) Il trasportatore è tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità competenti del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:

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a) modifica dell’itinerario vincolante, in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2; b) rottura del sigillo durante il trasporto per una causa indipendente dalla vo- lontà del trasportatore; c) trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve ave- re luogo sotto la vigilanza dell’autorità competente, ma quest’ultima può autorizzare il trasbordo prescindendo dalla sua vigilanza; d) pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico parziale o to- tale del mezzo di trasporto; e) qualsiasi evento, contrattempo o incidente che possa influenzare il rispetto degli obblighi dell’obbligato principale o del trasportatore. (2) Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente le autorità competenti, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vista- no gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito.

Capitolo V: Formalità da espletare presso l’ufficio di destinazione

Art. 34 Presentazione all’ufficio di destinazione (1) Le merci e gli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito sono presentati all’ufficio di destinazione nei giorni e orari d’ufficio. Tuttavia tale ufficio può, su richiesta e a spese dell’interessato, autorizzare la presentazione della dichiarazione di transito al di fuori dei giorni ed orari d’ufficio. Parimenti, su richiesta e a spese dell’interessato, l’ufficio di destinazione può autorizzare la presentazione delle mer- ci e degli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito in qualsiasi altro luogo. (2) L’ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in funzione del controllo effettuato. (3) Su richiesta dell’obbligato principale, per documentare la conclusione del regime ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, l’ufficio di destinazione vista un esemplare n. 5 complementare o una copia dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito indi- cando una delle menzioni seguenti: − ES Prueba alternativa − DA Alternativt bevis − DE Alternativnachweis − EL Εναλλακτικη αποδειξη − EN Alternative proof − FR Preuve alternative − IT Prova alternativa − NL Alternatief bewijs − PT Prova alternativa

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− FI Vaihtoehtoinen todiste − SV Alternativt bevis − CS Alternativní dùkaz − HU Alternatív igazolás − IS Önnur sönnun − NO Alternativt bevis − PL Alternatywny dowód − SK Alternatívny dôkaz (4) L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, pertanto, l’ufficio di destinazio- ne. Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene ad una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve menzionare nella casella «I. Controllo da parte dell’ufficio di destinazione» dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali che spettano all’ufficio di destinazione, una delle menzioni seguenti: − ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ... (nombre y país) − DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ......... (navn og land) − DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung ... (Name und Land) erfolgte − EL ∆ιαφορες εµπορευµατα προσκοµισθεντα ... (´Ονοµα και χωρα) στο τελωνειο − EN Differences: office where goods were ................ (name and country) presented − FR Différences: marchandises présentées au bureau ......... (nom et pays) − IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate ...... (nome e Paese) le merci − NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn ............... (naam en land) aangebracht − PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ....... (nome e país) − FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty .................. (nimi ja maa) − SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ............ (namn och land) − CS Nesrovnalosti: úrad, kterému bylo zbo í dodáno Qi]HYD]emi) − HU Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása .............. (név és ország) megtörtént − IS Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum .............. (Nafn og land) var framvisad − NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt .......... (navn og land)

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− PL Niezgodnoœci: urz¹d w którym przedstawiono towar QD]ZDLNUDM − SK Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar dodaný ...... (názov a krajina) (5) Nel caso di cui al paragrafo 4, comma 2, se la dichiarazione di transito presenta una delle menzioni riportate qui di seguito, il nuovo ufficio di destinazione deve mantenere la merce sotto il suo controllo e non può autorizzare una sua messa a di- sposizione per un’altra destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo. − ES Salida de ...................................................... sometida a restricciones − DA Udførsel fra .................................................. undergivet restriktioner − DE Ausgang aus ........................................ Beschränkungen unterworfen − EL ´Eξοδος απο .................................... υποκειµενη σε περιορισµους − EN Export from ....................................................... subject to restriction − FR Sortie de .................................................... soumise à des restrictions − IT Uscita dalla (dall’) ............................................ soggetta a restrizioni – NL Verlaten van ...................................... aan beperkingen onderworpen − PT Saida da ................................................................ sujeita a restriçoes − FI Vienti .................................................................... rajoitusten alaista − SV Utförsel från ............................................... underkastad restriktioner − CS Vývoz z ............................................................... podléhá omezením − HU Indult ................................................................ korlátozások alá esik − IS Utflutningur fra ................................................. haour takmörkunum − NO Utførsel fra ..................................................... underlagt restriksjoner − PL Wywóz z ...................................................... podlega ograniczeniom − SK Vývoz z ......................................................... podlieha obmedzeniam − ES Salida de .................................................... sujeta a pago de derechos − DA Udførsel fra ............................................... betinget af afgiftsbetaling − DE Ausgang aus ..................................... Abgabenerhebung unterworfen

− EL ´Eξοδος απο .................................... υποκειµενη σε επιβαρυνσεις − FR Sortie de ........................................................... soumise à imposition − IT Uscita dalla (dall’) ............................................ soggetta a tassazione − NL Verlaten van ................................ aan belastingheffing onderworpen − PT Saida da ...................................... sujeita a pagamento de imposiçoes − FI Vienti ...................................................................... maksujen alaista − SV Utförsel från ...................................................... underkastad avgifter

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− CS Vývoz z .......................................... podléhá clu, daním a poplatkùm − HU Indult ...................................................................... vám-, adóköteles − IS Gjaldskyldur utflutningur fra ............................................................. − NO Utførsel fra .......................................................... belagt med avgifter − PL Wywóz z ................................................................. podlega op³atom − SK Vývoz z .................................................................. podlieha platbám (6) La dicitura di cui al paragrafo precedente contiene, a seconda del caso e della lingua utilizzata, i termini «la Comunità» o «l’Ungheria» o «l’Islanda» o «la Norve- gia» o «la Polonia» o «la Repubblica slovacca» o «la Svizzera» o «la Repubblica ceca».

Art. 35 Ricevuta (1) L’ufficio di destinazione rilascia una ricevuta su richiesta della persona che pre- senta gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito. (2) Il formulario sul quale viene redatta la ricevuta deve essere conforme al modello di cui all’appendice III. In caso contrario la ricevuta può essere redatta secondo il modello figurante sul verso, in basso dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di tran- sito. (3) La ricevuta deve essere previamente compilata dall’interessato. Essa può conte- nere, al di fuori dello spazio riservato all’ufficio di destinazione, altre indicazioni relative alla spedizione. La ricevuta non può fungere da prova della conclusione del regime ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2.

Art. 36 Rinvio dell’esemplare n. 5 Le autorità competenti del Paese di destinazione rinviano senza indugio l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità competenti del Paese di partenza en- tro un termine massimo di un mese a partire dalla conclusione del regime.

Art. 37 Ufficio centrale Ciascun Paese informa la Commissione della creazione di uffici centrali incaricati di centralizzare la ricezione e la trasmissione dei documenti, del tipo di documenti in questione e delle competenze eventualmente attribuite a tali uffici. La Commissione informa a sua volta gli altri Paesi.

Capitolo VI: Controllo della conclusione del regime

Art. 38 Conclusione e appuramento del regime (1) Il regime del transito comune termina e le obbligazioni dell’obbligato principale sono adempiute quando le merci vincolate al regime e i documenti necessari sono

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presentati all’ufficio di destinazione, conformemente alle disposizioni concernenti tale regime. (2) Le autorità competenti appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto dei dati disponibili all’ufficio di partenza e di quelli disponibili all’ufficio di destinazione, che il regime si è concluso regolar- mente.

Art. 39 Informazione dell’obbligato principale e prove alternative della conclusione del regime (1) Qualora l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità competenti del Paese di partenza, al più tardi allo scadere di un termine di due mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità in- formano l’obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso. (2) La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità competenti del Paese di partenza, presentando un documento certificato dalle auto- rità competenti del Paese di destinazione che comporta l’identificazione delle merci interessate e che attesta che le medesime sono state presentate all’ufficio di destina- zione o, in caso di applicazione dell’articolo 72, presso il destinatario autorizzato. (3) Il regime di transito comune è pure considerato terminato se l’obbligato prin- cipale presenta un documento doganale riconosciuto dalle autorità competenti sulla registrazione delle merci in una destinazione doganale in uno Stato terzo o una copia o fotocopia, che consente l’identificazione della merce in questione. La copia o la fotocopia dev’essere certificata conforme, sia dall’organo che ha vidimato il docu- mento originale, sia dall’autorità dello Stato terzo interessato o di uno dei Paesi.

Art. 40 Procedura di ricerca (1) Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accetta- zione della dichiarazione di transito, le autorità competenti del Paese di partenza non dispongono della prova che il regime è terminato, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appura- mento del regime o, in caso contrario: − accertare le condizioni di nascita del debito, − identificare il debitore, − determinare le autorità competenti per il recupero. La procedura di ricerca è immediatamente avviata se le autorità sono informate in- nanzi tempo o se sospettano che il regime non è concluso. (2) La procedura di ricerca é parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata e il ricorso a tale procedura sia necessario ai fini del paragrafo 1. (3) Per avviare una procedura di ricerca, le autorità competenti del Paese di partenza trasmettono alle autorità competenti del Paese di destinazione una domanda corre- data di tutte le informazioni necessarie.

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(4) Le autorità competenti del Paese di destinazione e, se del caso, gli uffici di pas- saggio chiamati ad intervenire nell’ambito di una procedura di ricerca rispondono immediatamente alla domanda. (5) Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso cor- rettamente le autorità competenti del Paese di partenza ne informano senza indugio l’obbligato principale nonché, se del caso, le autorità competenti che avrebbero in- trapreso un’azione di ricupero conformemente all’articolo 117.

Art. 41 Controllo a posteriori (1) Le autorità competenti possono procedere al controllo a posteriori degli esempla- ri n. 5 delle dichiarazioni di transito, al fine di verificare l’autenticità o l’esattezza delle annotazioni e delle impronte dei timbri apposti. Tali controlli si effettuano nei casi dubbi o di sospetto di frode. I controlli possono essere effettuati anche in base ad un’analisi dei rischi o su campione. (2) Un controllo a posteriori può inoltre riguardare documenti, formulari, autorizza- zioni o dati relativi al regime di transito comune. (3) Le autorità competenti che ricevono una domanda di controllo a posteriori ri- spondono immediatamente. (4) Quando le autorità competenti del Paese di partenza chiedono il controllo a po- steriori dell’esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito in caso di dubbi o di so- spetti di frode le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, non sono considerate soddisfatte fino all’avvenuta conferma dell’autenticità o dell’esattezza dei dati in merito ai quali il controllo a posteriori è stato richiesto.

Capitolo VII: Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito tramite l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche

Art. 42 Campo d’applicazione (1) Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni relative al regime di transito comune che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le auto- rità competenti descritto nel presente capitolo ha luogo con l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche. (2) Per lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1, l’interfaccia «rete comune di comunicazione/sistemi comuni» (CCN/CSI) della Comunità viene utilizzata da tutte le parti contraenti. Le modalità della partecipazione finanziaria dei Paesi AELS e gli altri aspetti pertinenti vengono concordati tra la Comunità e ciascuno dei Paesi AELS. (3) Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili alle procedure semplifi- cate relative a taluni modi di trasporto di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera g).

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Art. 43 Sicurezza (1) Le condizioni determinate per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato. (2) Oltre ai requisiti di sicurezza elencati al paragrafo 1, le autorità competenti defi- niscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell’intero sistema di transito. (3) Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e can- cellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell’operazione sono conservati per un perio- do di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni. (4) Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza. (5) Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di so- spette violazioni della sicurezza.

Art. 44 Protezione dei dati personali (1) Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della pre- sente convenzione unicamente ai fini della convenzione stessa e per le altre destina- zioni doganali della merce successive al regime di transito comune. Questa limita- zione, tuttavia, non impedisce l’uso di tali dati a fini investigativi e processuali conseguenti all’operazione di transito comune. In questo caso l’autorità competente che ha fornito dette informazioni viene notificata senza indugio di tale utilizzo. (2) Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di garan- tire, per quanto concerne il trattamento di dati personali scambiati in applicazione della presente convenzione, una protezione dei dati personali almeno equivalente a quanto stabilito nella convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. (3) Ciascuna parte contraente adotta, mediante controlli efficaci, le misure necessa- rie a garantire il rispetto del presente articolo.

Art. 45 Messaggio di arrivo previsto L’ufficio di partenza notifica all’ufficio di destinazione dichiarato l’operazione di transito comune al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio di arrivo previsto. Questo messaggio è elaborato in base ai dati, se del caso modificati, di cui alla dichiarazione di transito e dev’essere debitamente completato. Tale mes- saggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.

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Art. 46 Comunicazione di arrivo e risultati del controllo (1) L’ufficio di destinazione conserva il documento d’accompagnamento transito e informa l’ufficio di partenza dell’arrivo delle merci il giorno stesso della loro pre- sentazione all’ufficio di destinazione mediante il messaggio «comunicazione di arri- vo». Tale messaggio non può servire da prova della fine del regime ai sensi del- l’articolo 39, paragrafo 2. (2) Salvo circostanze debitamente motivate l’ufficio di destinazione comunica il messaggio «risultati del controllo» all’ufficio di partenza al più tardi il giorno feriale successivo a quello in cui le merci sono presentate all’ufficio di destinazione. (3) I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le parti contraenti.

Art. 47 Controlli basati sul messaggio di arrivo previsto Il controllo delle merci è effettuato prendendo il «messaggio di arrivo previsto» in- viato dall’ufficio di partenza come base di tale controllo.

Titolo III: Semplificazioni Capitolo I: Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 48 Campo di applicazione (1) Su richiesta dell’obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le auto- rità competenti possono autorizzare le seguenti semplificazioni: a) l’utilizzo di una garanzia globale o l’esonero dalla garanzia; b) l’utilizzo di distinte di carico speciali; c) l’utilizzazione di sigilli di un modello particolare; d) la dispensa dall’itinerario vincolante; e) lo status di speditore autorizzato; f) lo status di destinatario autorizzato; g) l’applicazione di procedure semplificate proprie di alcuni tipi di trasporto: i) merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori, ii) merci trasportate via aerea, iii) merci trasportate a mezzo di condutture; h) l’applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della convenzione. (2) Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente appendice o nell’autorizza- zione quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), queste sono applicabili in tutti i Paesi. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere, c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comune che iniziano nel Paese in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

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Quando la semplificazione di cui alla lettera f) é accordata essa è applicabile unica- mente nel Paese in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

Art. 49 Condizioni generali di rilascio dell’autorizzazione (1) L’autorizzazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, è rilasciata unicamente alle persone che: a) sono stabilite in una parte contraente; l’autorizzazione tuttavia ad utilizzare una garanzia globale può essere rilasciata unicamente alle persone stabilite nel Paese in cui è costituita la garanzia; b) ricorrono regolarmente al regime di transito comune o le cui autorità com- petenti sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comune; e c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale. (2) Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l’autorizzazione è rila- sciata unicamente: a) se le autorità competenti possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dover realizzare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa; e b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

Art. 50 Contenuto della domanda d’autorizzazione (1) La domanda d’autorizzazione a beneficiare delle semplificazioni, denominata qui di seguito «la domanda», è presentata per iscritto. Essa è datata e firmata. (2) La domanda deve permettere alle autorità competenti di assicurarsi del rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.

Art. 51 Responsabilità del richiedente La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applica- zione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti ed a prescindere dall’appli- cazione eventuale di disposizioni penali: a) dell’esattezza delle informazioni fornite; b) dell’autenticità dei documenti allegati.

Art. 52 Autorità competenti (1) La domanda è presentata alle autorità competenti del Paese nel quale il richie- dente é stabilito.

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(2) L’autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta conformemente alle disposi- zioni in vigore nelle parti contraenti. (3) La decisione concernente il rifiuto della domanda viene messa per iscritto e deve essere motivata.

Art. 53 Contenuto dell’autorizzazione (1) L’originale dell’autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono conse- gnate al titolare. (2) L’autorizzazione precisa le condizioni nell’ambito delle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo. Essa è applicabile a decorrere dalla data del rilascio. (3) Nei casi delle semplificazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere (c), (d) e (g), l’autorizzazione deve essere presentata ad ogni richiesta dell’ufficio di partenza.

Art. 54 Revoca e modifica (1) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad informare le autorità competenti di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto. (2) L’autorizzazione è revocata o modificata dalle autorità competenti quando: a) una o più delle condizioni stabilite per il suo rilascio non sono o non sono più rispettate; o b) un evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione incide sul suo mantenimento o sul suo contenuto; o c) il suo titolare non soddisfa più un’obbligazione cui è tenuto ai sensi di tale autorizzazione. (3) La decisione di modifica o di revoca dell’autorizzazione è motivata. Essa è co- municata al titolare dell’autorizzazione. (4) La revoca o la modifica della decisione divengono effettive alla data della loro comunicazione. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legit- timi del destinatario della decisione lo esigano, le autorità competenti possono rin- viarne l’applicabilità ad una data ulteriore. La data di entrata in vigore è indicata nella decisione.

Art. 55 Conservazione della documentazione da parte delle autorità competenti (1) Le autorità competenti conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate. (2) Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda oppure di revoca ed i suoi alle- gati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata revocata.

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Capitolo II: Garanzia globale e dispensa dalla garanzia

Art. 56 Importo di riferimento (1) L’obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell’importo di riferimento. (2) L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere per le merci vincolate dall’obbligato principale al regime di transito comune per un periodo di almeno una settimana. Esso è stabilito dall’ufficio di garanzia in collaborazione con l’interessato, tenuto conto: a) dei dati relativi a precedenti trasporti delle merci e di una stima del volume delle operazioni di transito comune da effettuare, determinata principalmente in base alle scritture commerciali e contabili dell’interessato; e b) delle aliquote più elevate relative alle merci nel Paese dell’ufficio di garan- zia. (3) L’ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell’importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l’ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo. (4) L’obbligato principale è tenuto ad assicurarsi, soprattutto per le operazioni anco- ra vincolate al regime, che gli importi impegnati non superino l’importo di riferi- mento. Ove l’importo di riferimento risultasse insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comune, l’obbligato principale è tenuto a segnalarlo all’ufficio di garanzia.

Art. 57 Importo della garanzia globale e esonero dalla garanzia (1) L’importo da coprire con la garanzia globale è pari all’importo di riferimento di cui all’articolo 56. (2) Le persone che provano alle autorità competenti di godere di una situazione fi- nanziaria sana e di osservare le norme di affidabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere autorizzate a fornire una garanzia globale di importo ridotto o beneficiare della dispensa dalla garanzia. (3) L’importo della garanzia globale può essere ridotto: a) al 50 per cento dell’importo di riferimento se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di tran- sito comune; b) al 30 per cento dell’importo di riferimento se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di tran- sito comune e di aver raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti. (4) Può essere concesso un esonero dalla garanzia se l’obbligato principale dimostra di possedere un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito co-

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mune, di aver raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti, di ave- re il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana, sufficiente a soddisfare i suoi impegni. (5) Per l’applicazione dei paragrafi 3 e 4, i Paesi tengono conto delle disposizioni dell’allegato III.

Art. 58 Disposizioni particolari relative alle merci sensibili (1) Per quanto riguarda le merci di cui all’allegato I, l’obbligato principale, per esse- re autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre a soddisfare ai criteri di cui all’articolo 49, di godere di una situazione finanziaria sana, di possede- re un’esperienza sufficiente nell’utilizzazione del regime di transito comune e di avere raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità competenti o di avere il controllo delle operazioni di trasporto. (2) Per queste merci, l’importo della garanzia globale può essere ridotto: a) al 50 per cento dell’importo di riferimento quando l’obbligato principale dimostra di avere raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità compe- tenti e di avere il controllo delle operazioni di trasporto; b) al 30 per cento dell’importo di riferimento quando l’obbligato principale dimostra di avere raggiunto un’ampia collaborazione con le autorità compe- tenti e di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana, sufficiente a soddisfare ai suoi impegni. (3) Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, i Paesi tengono conto delle disposizioni dell’allegato III. (4) L’esonero dalla garanzia non è applicabile alle operazioni di transito comune relative alle merci di cui all’allegato I. (5) In considerazione dei principi che disciplinano la concessione della garanzia globale e la riduzione dell’importo della garanzia, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto può essere vietato temporaneamente, in via eccezionale, in determi- nati casi. (6) In considerazione dei principi che disciplinano la concessione della garanzia globale e la riduzione dell’importo della garanzia, il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente per le merci che sono state oggetto di frodi fre- quenti nell’ambito della garanzia globale. (7) Le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 5 e 6 figurano nell’allegato IV.

Art. 59 Atto costitutivo della garanzia La garanzia globale è costituita da una garanzia. Essa deve formare oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell’allegato B4 dell’appendice III. Le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.

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Art. 60 Certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia (1) Sulla base dell’autorizzazione, le autorità competenti rilasciano all’obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, in appresso denominati «certificati», redatti conformemente all’appendice III al fine di consentirgli di provare la garanzia globale o l’esonero dalla garanzia. (2) Il certificato deve essere presentato all’ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato. (3) La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia, tale durata può essere prorogata dall’ufficio di garanzia una sola volta per un periodo non superiore ai due anni.

Art. 61 Revoca e risoluzione (1) Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, comma 1 dell’articolo 15 si applicano mutatis mutandis alla revoca e alla risoluzione della garanzia globale. (2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell’autorizzazione di garanzia globale o di esonero dalla garanzia accordata dalle autorità competenti o della revoca della decisione con cui l’ufficio di garanzia ha accettato l’impegno del garante o della risoluzione del suo impegno da parte del garante, i certificati emessi anteriormente a tale data non possono essere utilizzati per il vincolo delle merci al regime di transito comune e devono essere restituiti immediatamente dall’obbligato principale all’ufficio di garanzia. (3) Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi d’identificazione dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne in- forma gli altri Paesi. (4) Il paragrafo 3 è applicabile anche ai certificati dichiarati rubati, persi o falsificati.

Capitolo III: Distinte di carico speciali

Art. 62 (1) Le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale ad utilizzare come distinte di carico elenchi che non rispondono a tutte le condizioni dell’ap- pendice III. L’utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente: a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati; b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza diffi- coltà dalle autorità competenti; c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’allegato A11 del- l’appendice III.

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(2) Può inoltre anche essere autorizzato l’utilizzo come distinte di carico di cui al para- grafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizio- ne/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati. (3) Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elet- tronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, sempre che tale semplificazione sia resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.

Capitolo IV: Utilizzo di sigilli di modello speciale

Art. 63 (1) Le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano con- siderati dalle autorità competenti conformi ai requisiti indicati nell’allegato II. (2) L’obbligato principale indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, sotto la voce «Sigilli apposti», la natura, la quantità e i contrassegni dei sigilli apposti. Egli appone i sigilli al più tardi allo svincolo della merce.

Capitolo V: Dispensa dall’itinerario vincolante

Art. 64 (1) Le autorità competenti possono concedere una dispensa dall’itinerario vincolante all’obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità competenti di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione. (2) Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito una delle menzioni seguenti: − ES Dispensa de itinerario obligatorio − DA fritaget for bindende transportrute − DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute − EL Απαλλαγη απο την υποχρεωση τηρησης συγκεκριµενης διαδροµης − EN Prescribed itinerary waived − FR Dispense d’itinéraire contraignant − IT Dispensa dall’itinerario vincolante − NL Geen verplichte route

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− PT Dispensa de itinerário vinculativo − FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta − SV Befrielse från bindande färdväg − CS Osvobození od stanovené trasy − HU Elõírt útvonal alóli mentesség − IS Undanþága frá bindandi flutningsleið − NO Fritak for bindende reiserute − PL Zwolniony z wiazacej trasy przewozu − SK Oslobodenie od predpísanej trasy.

Capitolo VI: Status di speditore autorizzato

Art. 65 Speditore autorizzato Qualsiasi persona che intende effettuare operazioni di transito comune senza pre- sentare all’ufficio di partenza né le merci, né la dichiarazione di transito può ottene- re lo status di speditore autorizzato. Tale semplificazione è accordata soltanto alle persone che beneficiano di una garan- zia globale o dell’esonero dalla garanzia.

Art. 66 Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione determina in particolare: a) l’ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito co- mune da effettuare; b) le modalità e il termine per la comunicazione all’ufficio di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito comune previste, al fine di permettere, eventualmente, l’effettuazione di controlli prima della partenza delle merci; c) le misure di identificazione da adottare. A tal fine, le autorità competenti possono stabilire che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale ammesso dalle autorità competenti in quanto confor- mi ai requisiti dell’allegato II e apposti dallo speditore autorizzato; d) le categorie o i movimenti delle merci esclusi.

Art. 67 Preautentificazione e formalità alla partenza (1) L’autorizzazione stabilisce che il riquadro «C Ufficio di partenza» che figura sui formulari di dichiarazione di transito: a) sia preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio; oppure

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b) rechi, a cura dello speditore autorizzato, l’impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato C1 dell’appendice III. L’impronta di tale timbro può essere pre- stampata sui formulari qualora ciò venga fatto da una tipografia autorizzata. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e a munire la dichiarazione di transito di un numero d’ordine secondo quanto stabilito nella stessa autorizzazione. (2) Le autorità competenti possono stabilire l’utilizzo di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l’individuazione.

Art. 68 Misure di custodia del timbro (1) Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per ga- rantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente. (2) In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l’impronta preventivamente apposta del timbro dell’ufficio di partenza o recanti l’impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, a prescindere dalle azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenute esigibili in un determinato Paese relative alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.

Art. 69 Menzioni obbligatorie (1) Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando, se del caso, nella casella 44 l’iti- nerario vincolante fissato conformemente all’articolo 23, paragrafo 2 e nella casella «D Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’artico- lo 26 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti: − ES Expedidor autorizado − DA Godkendt afsender − DE Zugelassener Versender − EL Εγκεκριµενος αποστολεας − EN Authorised consignor − FR Expéditeur agréé − IT Speditore autorizzato − NL Toegelaten afzender − PT Expedidor autorizado

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− FI Valtuutettu lähettäjä − SV Godkänd avsändare − CS Schválený odesílatel − HU Engedélyezett feladó − IS Viðurkenndur sendandi − NO Autorisert avsender − PL Upowaz niony nadawca − SK Schválený odosielatel’. (2) Quando le autorità competenti del Paese di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione appongono il loro visto nella casella «D Controllo da parte dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito. (3) Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato sen- za indugio all’ufficio di partenza. Le autorità competenti possono stabilire, nell’au- torizzazione, che l’esemplare n. 1 sia inviato alle autorità competenti del Paese di partenza appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci secondo le disposizioni dell’articolo 29.

Art. 70 Dispensa dalla firma (1) Lo speditore può essere autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato C1 dell’appendice III, compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Quest’autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità competenti un impegno scritto con il quale riconosce di essere l’obbligato principale per tutte le operazioni di transito comune effettuate mediante dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale. (2) Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell’obbligato principale, una delle menzioni seguenti: − ES Dispensa de firma − DA Fritaget for underskrift − DE Freistellung von der Unterschriftsleistung − EL ∆εν απαιτειται υπογραϕη − EN Signature waived − FR Dispense de signature − IT Dispensa dalla firma − NL Van ondertekening vrijgesteld − PT Dispensada a assinatura − FI Vapautettu allekirjoituksesta

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− SV Befriad från underskrift − CS Osvobození od podpisu − HU Aláírás alóli mentesség − IS Undanbegid undirskrift − NO Fritatt for underskrift − PL Zwolniony ze skladania podpisu − SK Oslobodenie od podpisu.

Art. 71 Speditore autorizzato in caso di applicazione delle disposizioni del capitolo VII del titolo II (1) Se la dichiarazione di transito è presentata ad un ufficio di partenza che applica le disposizioni del capitolo VII del titolo II, l’autorizzazione può essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli artico- li 49 e 65, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità compe- tenti utilizzando procedimenti informatici. (2) Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di par- tenza prima dello svincolo delle merci. (3) L’autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito affinché le autorità competenti possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.

Capitolo VII: Status di destinatario autorizzato

Art. 72 Destinatario autorizzato (1) Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vinco- late al regime di transito comune senza che né le merci né gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all’ufficio di destinazione può ottenere lo status di «destinatario autorizzato». (2) L’obbligato principale ha adempiuto alle obbligazioni che gli incombono in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e il regime di transito comu- ne si è concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichia- razione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono conse- gnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite. (3) Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinata- rio autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all’artico- lo 35, che si applica mutatis mutandis.

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Art. 73 Contenuto dell’autorizzazione (1) L’autorizzazione determina in particolare: a) l’ufficio o gli uffici di destinazione competenti per le merci che il destinata- rio autorizzato riceve; b) le modalità ed il termine per la comunicazione da parte del destinatario auto- rizzato all’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci, al fine di permet- tergli di effettuare eventuali controlli all’arrivo delle merci; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi. (2) Le autorità competenti indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio di de- stinazione.

Art. 74 Obblighi (1) Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autoriz- zazione, il destinatario autorizzato è tenuto: a) ad avvertire immediatamente, secondo le modalità previste nell’autorizza- zione, l’ufficio di destinazione di eventuali eccedenze, deficienze, sostitu- zioni o altre irregolarità quali la non integrità dei sigilli; b) ad inviare senza indugio all’ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalan- done la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti. (2) L’ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste all’articolo 34.

Capitolo VIII: Procedure semplificate applicabili alle merci trasportate per ferrovia o in grandi contenitori Sezione 1: Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari

Art. 75 Campo d’applicazione Le formalità relative al regime di transito comune sono semplificate secondo gli arti- coli da 76 a 87, 103 e 104 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura CIM e collo espresso», di seguito denominata «lettera di vettura CIM».

Art. 76 Valore giuridico del documento utilizzato La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito.

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Art. 77 Controllo delle scritture Al fine di eventuali controlli, l’azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione delle autorità doganali nazionali competenti le scritture dei centri con- tabili presso i medesimi.

Art. 78 Obbligato principale (1) L’azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata dalla lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comune diviene per tale operazione obbligato principale. (2) L’azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio delle parti contraenti diviene obbligato principale per le opera- zioni relative alle merci che l’azienda ferroviaria di un Paese terzo ha accettato di trasportare.

Art. 79 Etichette Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comune siano caratterizzati dall’uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell’allegato C2 dell’appendice III. Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un tim- bro con inchiostro verde che riproduce il pittogramma che figura nell’allegato C2 dell’appendice III.

Art. 80 Modifica del contratto di trasporto Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare: − all’interno del territorio di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, − all’esterno del territorio di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo interno, le aziende ferroviarie possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio di partenza. In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all’esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l’ufficio di partenza della modifica intervenuta.

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Circolazione delle merci fra le parti contraenti

Art. 81 Utilizzazione della lettera di vettura CIM (1) Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comune inizia e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio di partenza. (2) Nel caso di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel ter- ritorio di uno o più Paesi AELS, l’ufficio di partenza appone, in maniera ben visibi- le, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettu- ra CIM: − la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; − la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, se le merci circolano sotto la pro- cedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, l’apposizione di tale sigla è obbligatoria. La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata col timbro dell’ufficio di partenza. (3) Quando le merci circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS, l’ufficio di partenza appone, in maniera ben visibile, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM, la sigla «T1», se le merci circolano sotto la procedura T1. (4) Fatti salvi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS o che circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro della Comunità, per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territo- rio di uno o più Paesi AELS non è necessario apporre le etichette di cui all’artico- lo 79. (5) Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese AELS sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, con- formemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della convenzio- ne, l’ufficio di partenza indica nell’esemplare 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2; a tal fine, esso appone in maniera ben visibile la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, il

timbro dell’ufficio di partenza e la firma del funzionario competente nella casella riservata alla dogana. Per le merci che circolano sotto la procedura T1, non è neces- sario apporre la sigla T1 sul detto documento. (6) Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all’interessato. (7) Ciascun Paese AELS ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vin- colate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto la procedura T1 senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio di partenza.

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(8) Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Tuttavia, quan- do le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime in una sta- zione ferroviaria intermedia, l’ufficio competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Per quanto concerne le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, nelle condizioni di cui al paragrafo 4, presso l’ufficio di destinazione non è richiesta alcuna forma- lità.

Art. 82 Misure di identificazione Di regola e tenuto conto delle misure di identificazione applicate dalle aziende fer- roviarie, l’ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Art. 83 Utilizzo dei vari esemplari della lettera di vettura CIM (1) Fatti salvi i casi in cui le merci circolano tra due punti della Comunità transitan- do nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’azienda ferroviaria del Paese da cui di- pende l’ufficio di destinazione consegna a quest’ultimo gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM. (2) L’ufficio di destinazione restituisce senza indugio all’azienda ferroviaria l’esem- plare n. 2 dopo averlo vistato e conserva l’esemplare n. 3.

Trasporti a destinazione o in provenienza da Paesi terzi

Art. 84 Trasporti a destinazione di Paesi terzi (1) Quando un trasporto ha inizio all’interno delle parti contraenti e deve terminare all’esterno di queste, sono applicabili le disposizioni degli articoli 81 e 82. (2) L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale la spedizione lascia il territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di desti- nazione. (3) Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di destinazione.

Art. 85 Trasporti in provenienza da Paesi terzi (1) Quando un trasporto ha inizio all’esterno delle parti contraenti e deve terminare all’interno di queste, l’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tra- mite la quale la spedizione entra nel territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di partenza. Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di partenza. (2) L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o

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vincolate ad un altro regime doganale in una stazione ferroviaria intermedia, l’uffi- cio competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 83 devono essere espletate presso l’ufficio di destina- zione.

Art. 86 Trasporti che attraversano il territorio delle parti contraenti (1) Quando un trasporto comincia e deve concludersi all’esterno delle parti con- traenti, gli uffici doganali che assumono il ruolo di ufficio di partenza e ufficio di destinazione sono quelli di cui rispettivamente all’articolo 85, paragrafo 1 e all’ar- ticolo 84, paragrafo 2. (2) Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso gli uffici di partenza e di destinazione.

Art. 87 Posizione doganale delle merci Le merci oggetto di un trasporto di cui all’articolo 85, paragrafo 1 o all’articolo 86, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che il carattere comunitario di tali merci sia stabilito conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 2: Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori

Art. 88 Campo d’applicazione Nei casi in cui si applichi il regime di transito comune, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 89 a 104 per i trasporti di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, per il tramite d’imprese di trasporto e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini della presente appendice, «bollettino di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l’inoltro di queste spedizioni, a cura delle imprese di trasporto che uti- lizzano mezzi di trasporto non ferroviari, nel Paese di spedizione fino alla stazione di partenza situata in questo Paese e nel Paese di destinazione dalla stazione di de- stinazione situata in questo Paese, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni.

Art. 89 Definizioni Ai fini dell’applicazione degli articoli da 88 a 104 s’intende per: 1) «impresa di trasporto», un’impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante gran- di contenitori avvalendosi del bollettino di consegna;

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2) «grande contenitore», un mezzo di trasporto: − di carattere permanente, − specificamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto, − concepito per essere agganciato e/o manipolato facilmente, − configurato in modo da potere essere sigillato efficacemente, in caso di sug- gellamento necessario, in applicazione dell’articolo 97, − di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 metri quadri; 3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l’impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell’angolo superiore destro, di un numero d’ordine che ne permette l’identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR. Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari presentati in ordine numerico: numero 1: esemplare per la direzione generale dell’impresa di trasporto; numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell’impresa di trasporto nella stazione di destinazione; numero 3 A: esemplare per la dogana; numero 3 B: esemplare per il destinatario; numero 4: esemplare per la direzione generale dell’impresa di trasporto; numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell’impresa di trasporto nella stazione di partenza; numero 6: esemplare per il mittente. Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l’esemplare n. 3A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm; 4) «distinta dei grandi contenitori», in seguito denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di più grandi contenitori da una stessa stazione di partenza a una stessa stazione di destinazione; le formalità doganali devono essere espletate in dette stazioni. La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce. Il numero di distinte è indicato nell’apposita casella figurante nell’angolo superiore destro del bollettino di consegna TR. Inoltre, il numero d’ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell’angolo superiore destro di ciascuna distinta.

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Art. 90 Valore giuridico del documento utilizzato Il bollettino di consegna TR utilizzato dall’impresa di trasporto equivale alla dichia- razione di transito.

Art. 91 Controllo delle scritture - Informazioni da fornire (1) In ciascun Paese l’impresa di trasporto – tramite i suoi rappresentanti nazionali – tiene a disposizione delle autorità competenti, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti nazionali, le scritture di detti centri, al fine di eventuali con- trolli. (2) Su richiesta delle autorità competenti l’impresa di trasporto o i suoi rappresen- tanti nazionali trasmettono loro, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui dette autorità ri- tengano di dover essere a conoscenza. (3) Nei casi in cui, conformemente all’articolo 90, i bollettini di consegna TR equi- valgano alle dichiarazioni di transito, l’impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali informano: a) gli uffici di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana; b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile de- terminare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all’ufficio di de- stinazione, oppure, in caso di applicazione dell’articolo 101, abbia lasciato il territorio delle parti contraenti a destinazione di un Paese terzo.

Art. 92 Obbligato principale (1) Per i trasporti di cui all’articolo 88, accettati dall’impresa di trasporto in un Pae- se, l’azienda ferroviaria di tale Paese diviene l’obbligato principale. (2) Per i trasporti di cui all’articolo 88, accettati dall’impresa di trasporto in un Pae- se terzo, l’azienda ferroviaria del Paese in cui il trasporto transita per entrare nel ter- ritorio delle parti contraenti diviene l’obbligato principale.

Art. 93 Formalità doganali nel corso di un trasporto non ferroviario Qualora debbano essere espletate formalità doganali nel corso del tragitto effettuato con modi diversi dalla ferrovia fino alla stazione di partenza o nel corso di un tra- sporto non ferroviario a partire dalla stazione di destinazione, il bollettino di conse- gna TR può riguardare un solo grande contenitore.

Art. 94 Etichette La società di trasporti fa in modo che i trasporti effettuati sotto il regime di transito comune siano caratterizzati dall’utilizzo di etichette munite di un pittogramma con- forme al modello che figura nell’allegato C2 dell’appendice III. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

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L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’impronta di un timbro di colore verde che riproduca il pittogramma di cui al summenzionato allegato.

Art. 95 Modifica del contratto di trasporto In caso di modifica del contratto di trasporto, in virtù della quale termina: − all’interno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, − all’esterno di una parte contraente un trasporto che doveva concludersi al suo interno, l’impresa di trasporto può procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio di partenza. In tutti gli altri casi, l’impresa di trasporto può procedere all’esecuzione del con- tratto modificato; essa comunica immediatamente all’ufficio di partenza l’avvenuta modifica.

Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Art. 96 Bollettino di consegna TR e distinte (1) Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comune inizia e deve concludersi all’interno del territorio delle parti contraenti, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all’ufficio di partenza. (2) Quando le merci circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’ufficio di partenza appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di conse- gna TR: − la sigla «T1» se le merci circolano vincolate alla procedura T1; − la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, se le merci circolano vincolate alla procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni comunita- rie, l’apposizione di tale sigla è obbligatoria. La sigla «T2» o «T2F» è autenticata con il timbro dell’ufficio di partenza. (3) Quando le merci circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS, l’ufficio di partenza appone, in maniera ben visibile, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3A e 3B del bollettino di consegna TR, la sigla «T1», se le merci circolano sotto la procedura T1. (4) Fatti salvi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS o che circolano in partenza dalla Comunità a destinazione di un Paese AELS possono essere vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro della Comunità, per l’intero percorso, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a tali merci. Trattandosi di merci che circolano tra

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due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 94. (5) Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese AELS sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, con- formemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della convenzio- ne, l’ufficio di partenza indica nell’esemplare 3A del bollettino di consegna TR che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2; a tal fine, esso appone la sigla «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio di par- tenza e la firma del funzionario competente nella casella riservata alla dogana dell’esemplare 3A del bollettino di consegna TR. Per le merci che circolano sotto la procedura T1, non è necessario apporre la sigla «T1» su tale documento. (6) Quando un bollettino di consegna TR riguardi contenitori contenenti merci vin- colate alla procedura T1 e contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T2, l’ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti al(ai) contenito- re(i), secondo il tipo di merci in esso(i) contenute e appone rispettivamente la sigla «T1», la sigla «T2» o la sigla «T2F», a seconda del caso, in corrispondenza del rife- rimento al(ai) relativo(i) contenitore(i). (7) Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi con- tenitori, devono essere compilate distinte separate per i contenitori contenenti merci vincolate alla procedura T1 e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di con- segna TR, del numero d’ordine delle distinte di detti contenitori. La sigla «T1» viene apposta a lato del numero d’ordine delle distinte cui essa si riferisce. (8) Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR sono consegnati all’interessato. (9) Ciascun Paese AELS ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vin- colate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto la procedura T1 senza la necessità di presentare il bollettino di consegna TR all’ufficio di partenza. (10) Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, il bollettino di conse-

gna TR dev’essere presentato all’ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime do- ganale. Per quanto concerne le merci che circolano tra due punti della Comunità transitando nel territorio di uno o più Paesi AELS, nelle condizioni di cui al paragrafo 4, presso l’ufficio di destinazione non è richiesta alcuna formalità.

Art. 97 Misure d’identificazione L’identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell’articolo 11 della convenzione. Tuttavia, l’ufficio di partenza non procede, in generale, al suggella- mento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d’identifi- cazione. In caso di apposizione di suggelli, questi vengono menzionati nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 3A e 3B del bollettino di consegna TR.

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Art. 98 Utilizzo dei vari esemplari del bollettino di consegna TR (1) Fatti salvi i casi in cui le merci circolano tra due punti della Comunità transitan- do nel territorio di uno o più Paesi AELS, l’impresa di trasporto consegna all’ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3A del bollettino di consegna TR. (2) L’ufficio di destinazione restituisce senza indugio all’impresa di trasporto gli esemplari n. 1 e 2 dopo averli vistati e conserva l’esemplare n. 3A.

Trasporto di merci a destinazione o in provenienza da Paesi terzi

Art. 99 Trasporti a destinazione di Paesi terzi (1) Quando un trasporto ha inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e deve terminare all’esterno del territorio delle parti contraenti, sono applicabili le di- sposizioni dell’articolo 96, paragrafi da 1 a 9 e dell’articolo 97. (2) L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale il tra- sporto lascia il territorio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di destina- zione. (3) Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di destinazione.

Art. 100 Trasporti in provenienza da Paesi terzi (1) Quando un trasporto ha inizio all’esterno del territorio delle parti contraenti e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, l’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera tramite la quale il trasporto entra nel territo- rio delle parti contraenti assume il ruolo di ufficio di partenza. Non è prevista alcuna formalità presso l’ufficio di partenza. (2) L’ufficio presso il quale sono rappresentate le merci assume il ruolo di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 98 devono essere espletate presso l’ufficio di destina- zione.

Art. 101 Trasporti che attraversano il territorio delle parti contraenti (1) Quando un trasporto comincia e deve concludersi all’esterno del territorio delle parti contraenti, gli uffici doganali che assumono il ruolo di ufficio di partenza e uf- ficio di destinazione sono quelli di cui rispettivamente all’articolo 100, paragrafo 1 e all’articolo 99, paragrafo 2. (2) Non è previsto l’adempimento di alcuna formalità presso gli uffici di partenza e di destinazione.

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Art. 102 Posizione doganale delle merci Le merci oggetto di un trasporto di cui all’articolo 100, paragrafo 1 o all’artico- lo 101, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che il carattere comunitario di tali merci sia stabilito conformemente alle disposizio- ni dell’appendice II.

Sezione 3: Altre disposizioni

Art. 103 Distinte di carico (1) Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3 e dell’articolo 62 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla desi- gnazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci. (2) Per i trasporti che cominciano all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, devono essere redatte distinte di carico separa- te; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR, le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci. I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. (3) Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 75 a 104 le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici. L’originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

Sezione 4: Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate

Art. 104 (1) Le disposizioni degli articoli da 75 a 103 non escludono la possibilità di utilizza- re le procedure definite al titolo II; le disposizioni degli articoli 77 e 79 oppure 91 e

94 restano nondimeno applicabili.

(2) Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre, in maniera ben visibile un riferi- mento alla(alle) dichiarazione(i) di transito utilizzata(e) al momento della redazione

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della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l’ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato. Inoltre, l’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bol- lettino di consegna TR devono recare il visto dell’azienda ferroviaria cui fa capo l’ultima stazione interessata dall’operazione di transito comune. L’azienda vi appo- ne il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito cui è fatto riferimento. Qualora le operazioni di transito comune di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo si concludono in un Paese AELS, tale Paese può stabilire che l’esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR siano presentati all’ufficio doganale cui fa capo l’ultima stazione inte- ressata dall’operazione di transito comune. L’ufficio doganale vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documen- to(i) di transito cui è fatto riferimento. (3) Qualora un’operazione di transito comune venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 88 a 102, la lettera di vettura CIM utilizzata nell’ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 75 a 87 e dell’articolo 104, paragrafi 1 e 2. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in ma- niera ben visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l’indicazione «Bollettino di consegna TR» seguita dal numero d’ordine. (4) Qualora un trasporto combinato strada-ferrovia di merci accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita al titolo II sia accettato dalle ferrovie in un terminale ferroviario ed effettuato in vagoni, le aziende ferrovia- rie assumono la responsabilità del pagamento dei dazi e altre imposizioni in caso di infrazioni o irregolarità compiute durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o sa-

rebbe stata compiuta e nella misura in cui risulterebbe impossibile recuperare tali importi a carico dell’obbligato principale.

Art. 105 Speditore e destinatario autorizzato (1) Qualora l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito all’ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 75 a 104, le autorità competenti stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla «T1» o «T2» o «T2F». (2) Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 75 a 104 siano destinate ad un destinatario autorizzato, le autorità competenti possono stabili- re che, in deroga agli articoli 72, paragrafo 2, e 74, paragrafo 1 lettera b), gli esem- plari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3A del bollettino di

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consegna TR siano consegnati direttamente all’ufficio di destinazione dall’azienda ferroviaria o dall’impresa di trasporto.

(art. da 106 a 110 liberi)

Capitolo IX: Procedure semplificate specifiche per i trasporti via aerea

Art. 111 Procedura semplificata (livello 1) (1) Le compagnie aeree sono autorizzate ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto aereo il cui contenuto corrisponde al modello che figura all’appendice 3 dell’allegato 9 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (procedura semplificata - livello 1). La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune, sono indicati nell’autorizzazione. Una copia certifi- cata conforme dell’autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità competenti di ciascun aeroporto interessato. (2) Quando il trasporto riguarda sia merci che devono circolare sotto la procedura T1 che merci che devono circolare sotto la procedura T2, tali merci devono figurare in manifesti distinti. (3) Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica: − mediante la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; − mediante la sigla «T2» o «T2F», secondo i casi, se le merci circolano sotto la procedura T2; tuttavia, un manifesto può essere contrassegnato con una sola di queste due sigle. (4) Il manifesto deve inoltre comportare le seguenti menzioni: − il nome della compagnia aerea che trasporta le merci; − il numero del volo; − la data del volo; − il nome dell’aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aero- porto di destinazione); e, per ogni spedizione ripresa nel manifesto: − il numero della lettera di vettura aerea; − il numero di colli; − la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione; − la massa lorda. In caso di trasporti consolidati di merci, la loro designazione è sostituita, se necessa- rio, dalla menzione «Consolidated», eventualmente in forma abbreviata. In questo

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caso, le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni riprese nel manifesto devo- no comportare la denominazione commerciale abituale delle merci con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione. (5) Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità com- petenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno. Tali autorità possono chiedere la presentazione, a fini di controllo, di tutte le lettere di vettura aeree concernenti le spedizioni riprese nei manifesti. (6) Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità competenti del- l’aeroporto di destinazione, che lo conservano. Le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione possono inoltre, per controllo, chiedere la presentazione dei manifesti e delle lettere di vettura aeree relative a tutte le merci scaricate nell’aeroporto. (7) Le autorità competenti di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensil- mente alle autorità competenti di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenti- cato, l’elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente. La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere realizzata utilizzando le indicazioni seguenti: − il numero di riferimento del manifesto; − la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3; − il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci; − il numero del volo; − la data del volo. L’autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo comma. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che fi- gurano in tale elenco, le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione ne in- formano le autorità competenti dell’aeroporto di partenza, oltre che l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aeree relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Art. 112 Procedura semplificata (livello 2) (1) Le compagnie aeree sono autorizzate ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati se opera- no un numero significativo di voli fra i Paesi (procedura semplificata - livello 2). In deroga all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale. (2) Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità competenti notifica- no tale domanda agli altri Paesi nel territorio dei quali sono situati rispettivamente

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gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifi- ca, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione. Tale autorizzazione è valida in tutti i Paesi interessati e si applica soltanto alle ope- razioni di transito comune effettuate tra gli aeroporti interessati dalla suddetta auto- rizzazione. (3) Per gli articoli in questione la semplificazione si applica come segue: a) il manifesto predisposto all’aeroporto di partenza è trasmesso mediante si- stemi di scambio elettronico di dati all’aeroporto di destinazione; b) la compagnia aerea indica nel manifesto: − la sigla «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1, − la sigla «T2» o «TF», a seconda dei casi, se le merci circolano sotto la procedura T2, − la sigla «TD» per le merci già vincolate ad un regime di transito. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla «TD» nella lettera di vet- tura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l’ufficio di emissione della dichiara- zione di transito, − la sigla «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), a se- conda dei casi, per le merci comunitarie che non sono vincolate ad un regime di transito, − la sigla «X» per le merci comunitarie destinate all’esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito. Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all’articolo 111, pa- ragrafo 4. c) il regime di transito comune è considerato concluso appena il manifesto tra- smesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità competenti dell’aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate; d) a richiesta un’edizione del manifesto trasmessa mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti degli aero- porti di partenza e di destinazione; e) le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le in- formazioni di cui alla lettera b); f) le autorità competenti dell’aeroporto di partenza effettuano, mediante un si- stema di audit, controlli in base ad un’analisi dei rischi; g) le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione effettuano, mediante un

sistema di audit, dei controlli sulla base di un’analisi dei rischi e, se necessa- rio, trasmettono dettagli dei manifesti ricevuti, tramite un sistema di scambio elettronico di dati, alle autorità competenti dell’aeroporto di partenza, a fini di verifica.

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(4) Fatte salve le disposizioni capitolo VI del titolo II e del titolo IV: − la compagnia aerea notifica alle autorità competenti qualsiasi infrazione o ir- regolarità; − le autorità competenti dell’aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti dell’aero- porto di partenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Capitolo X: Procedura semplificata specifica per i trasporti a mezzo di condutture

Art. 113 (1) Quando il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti di merci a mezzo di condutture, le formalità relative a tale regime sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2-5. (2) Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime del transito comune: − quando entrano nel territorio doganale di una parte contraente, se si tratta di merci che giungono su tale territorio a mezzo di condutture; − dalla loro introduzione nelle condutture se si tratta di merci che si trovano già nel territorio doganale di una parte contraente. Se necessario, il carattere comunitario di queste merci deve essere stabilito confor- memente alle disposizioni dell’appendice II. (3) Per le merci di cui al paragrafo 2 il gestore della conduttura stabilito nel Paese attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio di una parte contraente op- pure l’esercente della conduttura stabilito nel Paese in cui ha inizio il trasporto di- viene l’obbligato principale. (4) Per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, il gestore della conduttura stabi- lito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture è considerato il trasportatore. (5) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella sua rete di distribuzione e vengono registrate nelle sue scritture. (6) Quando merci trasportate a mezzo di condutture tra due parti contraenti e rite- nute vincolate al regime di transito comune, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di una parte con- traente dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di condutture, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio. (7) Quando delle merci sono trasportate a mezzo di condutture a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mez- zo di condutture, a destinazione in una parte contraente dove tale regime è utilizzato,

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il vincolo delle merci al regime in questione è considerato avere luogo nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte contraente. (8) Quando delle merci sono trasportate a mezzo di condutture a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di condutture, a destinazione di una parte contraente dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato concluso nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato. (9) Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere le loro scrittu- re da mettere a disposizione dell’autorità competente per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell’ambito delle operazioni di transito comune di cui al presente articolo.

Titolo IV: Obbligazione doganale e recupero

Art. 114 Nascita dell’obbligazione doganale (1) L’obbligazione doganale di cui all’articolo 3, lettera l) sorge: a) in seguito alla sottrazione delle merci al regime di transito comune; o b) in mancanza di tale sottrazione, in seguito all’inadempimento di una delle obbligazioni che comporta l’utilizzo del regime di transito comune o al- l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce al regime di transito comune. Tuttavia, non fanno sorgere un’obbligazione gli inadempimenti che non hanno avuto conseguenze reali sul funzionamento del regime, a condizione che: i) non si tratti di tentativi di sottrazione della merce al regime di transito comune; ii) non implichino negligenza manifesta da parte dell’interessato; iii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce siano compiute a posteriori. Le parti contraenti possono identificare le situazioni cui si applica il paragrafo 2. (2) L’obbligazione sorge: a) nel momento in cui le merci sono sottratte al regime di transito comune; o b) quando cessa di essere soddisfatto un requisito il cui mancato rispetto com- porta la nascita dell’obbligazione oppure nel momento in cui la merce viene vincolata al regime, quando risulta a posteriori che una delle condizioni sta- bilite per il vincolo al regime non era stata soddisfatta. (3) Non sorge un’obbligazione doganale nei confronti di una merce vincolata al re- gime di transito comune quando l’interessato dimostra che l’inadempimento degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime di transito comune di cui al pa- ragrafo 1 primo comma, lettera b), è causato dalla distruzione totale o dalla perdita irrimediabile della suddetta merce per cause dipendenti dalla natura stessa della

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merce o in seguito ad un caso fortuito o di forza maggiore o a seguito dell’autorizza- zione delle autorità competenti. Una merce è considerata irrimediabilmente perduta quando non è utilizzabile.

Art. 115 Identificazione del debitore (1) Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera a), viene definito debitore: a) la persona che ha sottratto la merce al regime di transito comune; b) le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo ra- gionevolmente sapere che si trattava di una sottrazione della merce al regime di transito comune; c) le persone che hanno acquisito o detenuto la merce in causa e che sapevano o dovevano ragionevolmente sapere nel momento in cui hanno acquisito o ricevuto detta merce che si trattava di merce sottratta al regime di transito comune; d) l’obbligato principale. (2) Nel caso di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera b), viene definito debitore chi deve, a seconda dei casi, adempiere gli obblighi previsti per il vincolo al regime di transito comune oppure rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime. (3) Qualora un’obbligazione doganale faccia capo a più debitori, questi sono tenuti in solido al pagamento del debito.

Art. 116 Determinazione del luogo di nascita dell’obbligazione (1) L’obbligazione sorge: a) nel luogo in cui si producono i fatti che fanno sorgere l’obbligazione; b) o, se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità competenti constatano che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione; c) o, se il luogo non può essere determinato ai sensi delle lettere (a) o (b), entro un termine di dieci mesi a decorrere dall’accettazione della dichiarazione di transito, nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio di passaggio di entrata al quale è stato consegnato un avviso di passaggio oppure, in caso contrario, nel Paese da cui dipende l’ufficio di partenza. (2) Le autorità competenti di cui all’articolo 117, paragrafo 1 sono le autorità del Paese in cui è sorta l’obbligazione o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Art. 117 Azione nei confronti del debitore (1) Le autorità competenti intraprendono l’azione di recupero non appena sono in grado di:

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a) calcolare l’importo dell’obbligazione; e b) determinare il debitore. (2) A tal fine, e fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione, le autorità co- municano l’importo dell’obbligazione al debitore secondo le modalità ed entro i termini in vigore nelle parti contraenti. (3) Tutti gli importi concernenti obbligazioni che sono stati oggetto della comunica- zione di cui al paragrafo 2 devono essere pagati dal debitore secondo le modalità ed entro i termini in vigore nelle parti contraenti. (4) Quando, dopo l’avvio di un’azione di recupero, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità competenti determinate conformemente all’artico- lo 116 (autorità richiedenti), e sempre che tale luogo si trovi in un’altra parte con- traente, queste ultime inviano senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione (autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova autenti- cata degli elementi di prova. Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se sono competenti. Se non c’è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono l’azione di re- cupero che avevano avviato. (5) Se le autorità interpellate sono competenti, esse intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione imme- diata delle autorità richiedenti una nuova azione di recupero degli importi dovuti. Le procedure di recupero avviate dalle autorità richiedenti, non ancora concluse, sono sospese non appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione. Quando le autorità interpellate forniscono la prova di recupero, le autorità richie- denti rimborsano le somme già riscosse o annullano l’azione di recupero.

Art. 118 Azione nei confronti del garante (1) Fatto salvo il paragrafo 3, la responsabilità del garante copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può essere suscettibile di divenire esigibile. (2) Quando il regime non è appurato, le autorità competenti determinate conforme- mente all’articolo 116 devono: − notificare al garante il mancato appuramento del regime entro 12 mesi a de- correre dalla data di accettazione della dichiarazione di transito; − notificare al garante che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde nei confronti dell’operazione di transito comune interessata, entro tre anni a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di tran- sito. La notifica deve precisare il numero e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio di partenza, il nome dell’obbligato principale e l’importo dell’obbligazione in questione. (3) Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui al para- grafo 2 non sia stata effettuata entro i termini previsti.

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(4) Quando una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato del- l’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

Art. 119 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero Fatto salvo l’articolo 13bis della convenzione, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero in applicazione dell’artico- lo 116. Queste ultime informano l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’uffi- cio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscos- sione degli importi dovuti.

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Allegato I

Merci che presentano ingenti rischi di frode

1 2 3 4 5

Codice SA Designazione delle merci Quantità Codice Aliquota mi- minime prodotti nima di ga- sensibili 1 ranzia isolata

ex 0102.90 Altri animali vivi della specie bovina 4 000 kg 1 1.500 /t domestica

0201.10 Carni di animali della specie bovina, 3 000 kg 2.700 /t

0201.20 fresche o refrigerate 2.900 /t

0201.30 5.200 /t

0202.10 Carni di animali della specie bovina, 3 000 kg 2.700 /t

0202.20 congelate 2.900 /t

0202.30 3.900 /t

0402.10 Latte e crema di latte, concentrati 2 500 kg 1.600 /t

0402.21 o con aggiunta di zuccheri o di altri 1.900 /t

0402.29 dolcificanti 2.500 /t

0402.91 1.400 /t

0402.99 1.600 /t

0405.10 Burro o altre materie grasse del latte 3 000 kg 2.600 /t

0405.90 2.800 /t

ex 0803.00 Banane fresche, escluse le frutta della 8 000 kg 1 800 /t piantaggine

1701.11 Zuccheri di canna o di barbabietola 7 000 kg –

1701.12 o saccarosio chimicamente puro, –

1701.91 allo stato solido –

1701.99 –

2207.10 Alcole etilico non denaturato, con titolo 3 hl 2.500 /hl di

alcolometrico volumico uguale alcole o superiore a 80% vol puro

2208.20 Acquaviti, liquori ed altre bevande 5 hl

2208.30 contenenti alcole di distillazione

2208.40

2208.50 2.500 /hl

2208.60 di alcole

2208.70 puro

ex 2208.90 1

2402.20 Sigarette contenenti tabacco 35 000 120 /1000

pezzi pezzi

1 Quando si applicano le disposizioni del capitolo VII del titolo II, occorre utilizzare il co- dice dei prodotti sensibili di cui alla colonna 4 in aggiunta al codice SA indicato nella colonna 1 quando quest’ultimo non consenta di identificare in maniera univoca le merci sensibili di cui alla colonna 2.

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Allegato II

Caratteristiche dei sigilli

I sigilli di cui all’articolo 28 dell’appendice I devono per lo meno presentare le se- guenti caratteristiche e specifiche tecniche: a) Caratteristiche essenziali: I sigilli devono: 1) sopportare un utilizzo normale; 2) essere facilmente verificabili e riconoscibili; 3) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione o rimozione lasci tracce visibili ad occhio nudo; 4) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’unica indicazione; 5) recare marche di identificazione. b) Specifiche tecniche: 1) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del tipo di suggellamento utilizzato ma le dimensioni devono essere concepite in modo che le marche di identificazione siano facilmente leggibili; 2) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili; 3) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

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Allegato III

Criteri di cui agli articoli 57 e 58

Criteri Commenti

1) Esperienza Un’esperienza sufficiente è attestata dall’utilizzazione corretta sufficiente del regime di transito comune, in qualità di obbligato princi- pale, per uno dei seguenti periodi, che precedono la domanda: – un anno per l’applicazione degli articoli 57, paragrafo 3, lette- ra a) e 58, paragrafo 1; – due anni per l’applicazione degli articoli 57, paragrafo 3, lettera b) e 58, paragrafo 2, lettera a); – tre anni per l’applicazione degli articoli 57, paragrafo 4 e 58, paragrafo 2, lettera b). Questi periodi sono ridotti di un anno qualora la dichiarazione di transito sia presentata utilizzando mezzi informatici.

2) Ampia L’obbligato principale dimostra di aver raggiunto un’ampia collaborazione collaborazione con le autorità competenti quando introduce con le autorità nella gestione delle sue operazioni misure particolari, competenti offrendo così alle autorità maggiori possibilità di controllo e di protezione degli interessi in gioco. Tali misure possono in particolare, con soddisfazione delle autorità competenti, riguardare: – le condizioni di presentazione della dichiarazione di transito (in particolare tramite sistemi informatici), o – il contenuto della dichiarazione di transito, qualora l’obbligato principale faccia figurare su tale dichiarazione dati supple- mentari anche in casi diversi da quelli in cui tali dati sono ob- bligatori, o – le modalità di esecuzione delle formalità di vincolo al regime (in particolare la presentazione della dichiarazione presso un unico ufficio doganale).

3) Controllo L’obbligato principale dimostra il controllo del trasporto del trasporto in particolare quando: a) assicura lui stesso il trasporto rispondendo a norme di sicurez- za elevate, o b) si rivolge ad un trasportatore legato da un contratto a lungo termine che offre servizi rispondenti a norme di sicurezza ele- vate, o c) si rivolge ad un intermediario legato per contratto a lungo termine ad un trasportatore che offre servizi che rispondono a norme di sicurezza elevate.

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Criteri Commenti

4) Buona capacità L’obbligato principale dimostra una buona capacità finanzia- finanziaria, ria, sufficiente a soddisfare i propri impegni, presentando alle sufficiente autorità competenti gli elementi che provano che esso dispone a soddisfare dei mezzi per pagare l’importo dell’obbligazione che potrebbe gli impegni sorgere nei confronti delle merci in questione.

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Allegato IV

Modalità di applicazione dell’articolo 58, paragrafo 7

Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale 1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati temporaneamente

1.1 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto

Per «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 5, si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi in cui siano coinvolti obbligati principali e sia messo in pericolo il buon funzionamento del re- gime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 54 o 61, la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 58, paragrafo 2, non è più in grado di garantire il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni sorte in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di merci che figurano nell’allegato I.

1.2 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale

Per «frodi frequenti» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 54 o 61 e, se del caso, dell’articolo 58, paragrafo 5, la garanzia globale di cui all’artico- lo 58, paragrafo 1, non è più in grado di garantire il pagamento entro il termine pre- visto delle obbligazioni sorte in seguito alle sottrazioni al regime di transito comune di merci che figurano nell’allegato I, tenuto conto dell’ammontare di dette sottrazio- ni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, in particolare quando esse siano commesse da organizzazioni criminali internazionali.

2. Procedura decisionale per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia

globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale 2.1 La decisione della commissione mista di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell’arti- colo 58, paragrafi 5 o 6 (in appresso: «la decisione»), è adottata conformemente alla procedura seguente:

2.2 La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti.

2.3 Quando tale domanda è formulata, le parti contraenti si informano reciproca-

mente in merito alle constatazioni fatte e valutano se le condizioni indicate ai punti

1.1 o 1.2 sono soddisfatte.

2.4 Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni sono soddisfatte, presentano alla commissione mista un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.5. 2.5 Il Segretariato generale della Commissione invia alle parti contraenti diverse dalla Comunità un progetto di decisione. La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del pro- getto di decisione, il Segretariato generale della Commissione non ha ricevuto per

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lettera obiezioni delle parti contraenti. Il Segretariato generale della Commissione informa le parti contraenti dell’adozione della decisione. Qualora fossero comunicate obiezioni entro il termine previsto da una o più parti contraenti al Segretariato generale della Commissione, quest’ultimo ne informa le altre parti contraenti.

2.6 Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.

2.7 L’effetto della decisione è limitato ad un periodo di dodici mesi. La commissio- ne mista può tuttavia deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti. 2.8 Per le operazioni di transito relative a merci per le quali il ricorso alla garanzia globale è stato vietato, si applicano le misure seguenti: − gli esemplari della dichiarazione di transito recano in diagonale, in maiu- scolo e in rosso una delle seguenti menzioni del formato di 100×10 mm: − ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA − DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION − DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT − EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ − EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED − FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE − IT GARANZIA GLOBALE VIETATA − NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN − PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA − FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY − SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN − CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY − HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA − IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ − NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI − PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ − SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY − in deroga all’articolo 36, l’esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito re- cante tale menzione deve essere rinviato dall’ufficio di destinazione al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione all’ufficio di destina- zione della spedizione e degli esemplari richiesti. Se una spedizione di tal ti- po è presentata ad un destinatario autorizzato ai sensi dell’articolo 72, quest’ultimo è tenuto a restituire l’esemplare n. 5 all’ufficio di destinazione da cui dipende al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la spedizione.

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3. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di

ricorrere alla garanzia globale I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale temporaneamente vietata per merci che figurano nell’allegato I possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: − la garanzia isolata è oggetto di un specifico atto costitutivo della fideiussione che reca riferimento al presente allegato e che copre soltanto le merci inte- ressate da questa decisione; − la garanzia isolata è oggetto di un specifico atto costitutivo della fideiussione che reca riferimento al presente allegato e che copre soltanto le merci inte- ressate da questa decisione; − essa può coprire più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è appurato non superi l’importo della garanzia isolata; − ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comune coperta da tale garanzia isolata l’importo corrispondente all’operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per coprire un’altra operazione nel limite dell’importo della garanzia.

4. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale di importo

ridotto o alla garanzia globale 4.1 L’obbligato principale può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale per vincolare al regime di transito comune merci cui si applica la decisione di divieto se dimostra che non è sorta alcuna obbli- gazione per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune iniziate nel corso dei due anni precedenti la decisione o se, in caso contrario, dimo- stra di aver corrisposto integralmente gli importi dovuti entro i termini previsti dal debitore o dalla fideiussione. Per poter ricorrere alla garanzia globale in caso di divieto temporaneo, l’obbligato principale deve inoltre soddisfare le condizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera b). 4.2 Le disposizioni di cui agli articoli da 50 a 55 sono applicabili mutatis mutandis alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1. 4.3 Quando concedono la deroga le autorità competenti indicano nella casella 8 del certificato di garanzia globale una delle seguenti menzioni: − ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA − DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE − DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG − EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ − EN UNRESTRICTED USE − FR UTILISATION NON LIMITEE

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− IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA − NL GEBRUIK ONBEPERKT − PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA − FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU − SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING − CS NEOMEZENÉ POU IT Ý − HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESÕ HASZNÁLAT − IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN − NO UBEGRENSET BRUK − PL NIEOGRANICZONA WAZNOSC − SK NEOBMEDZENÉ POU ITIE

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Allegato B Appendice II

Carattere comunitario delle merci e disposizioni relative all’euro

Art. 1 La presente appendice determina le modalità di applicazione della convenzione e dell’appendice I relative al carattere comunitario delle merci e all’utilizzo dell’euro.

Titolo I: Carattere comunitario delle merci Capitolo I: Campo d’applicazione

Art. 2 (1) La prova del carattere comunitario può essere fornita conformemente al presente titolo soltanto quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente ad un’altra. Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente ad un’altra: a) le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un Paese terzo; b) le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più Pae- si terzi, a condizione che l’attraversamento di questi Paesi si effettui sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, redatto in una parte contraente. (2) Il presente titolo non si applica alle merci: a) destinate ad essere esportate all’esterno delle parti contraenti, o b) trasportate sotto il regime del trasporto internazionale delle merci coperte da carnet TIR a meno che: – le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte con- traente siano trasportate insieme a merci da scaricare in un Paese terzo, o – le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un’altra passando per un Paese terzo. (3) Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente ad un ufficio postale di un’altra parte contraente.

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Capitolo II: Prova del carattere comunitario

Art. 3 Ufficio competente Ai sensi del presente capitolo per «ufficio competente» si intende le autorità com- petenti a provare il carattere comunitario delle merci.

Art. 4 Disposizioni generali (1) La prova del carattere comunitario delle merci che non circolano sotto la proce- dura T2 può essere fornita tramite uno dei documenti di cui al presente capitolo. (2) Sempre che le condizioni per il rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci può essere rilasciato a posteriori. In tal caso, il documento reca, in colore rosso, una delle menzioni seguenti: − ES Espedido a posteriori − DA Udstedt efterfølgende − DE Nachträglich ausgestellt − EL Εκδοθεν εκ των υστερων − EN Issued retroactively − FR Delivré a posteriori − IT Rilasciato a posteriori − NL Achteraf afgegeven − PT Emitido a posteriori − FI Annettu jälkikäteen − SV Utfärdat i efterhand − CS Vystaveno dodatecne − HU Utólag kiállítva − IS Útgefiδ eftir à − NO Utstedt i etterhånd − PL Wystawiony z moca wsteczna − SK Vyhotovené dodatocne

Sezione 1: Documento T2L

Art. 5 Definizione (1) La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, alle condizioni seguenti, mediante la produzione di un documento T2L.

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(2) Per documento T2L si intende ogni documento che porta la sigla «T2L» o la si-

Art. 6 Formulario da utilizzare (1) Il documento T2L è redatto su un formulario conforme ad uno dei modelli figu- ranti nell’appendice III. (2) Tale formulario può essere integrato, eventualmente, da uno o più formulari complementari conformi ai modelli figuranti all’appendice III e che sono parte inte- grante del documento T2L. (3) Distinte di carico, redatte secondo il modello che figura all’appendice III, posso- no essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte de- scrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante. (4) I formulari di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono compilati conformemente all’appen- dice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti con- traenti accettata dalle autorità competenti.

Art. 7 Distinte di carico speciali (1) Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni di cui all’articolo 49 dell’appendice I ad utilizzare in qualità di distinte di carico, distinte che non soddisfano a tutte le condizioni dell’appendice III. (2) Il secondo comma del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 62 dell’ap- pendice I si applicano mutatis mutandis.

Art. 8 Redazione del T2L (1) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, il documento T2L è redatto in un uni- co esemplare. (2) Il documento T2L e, se necessario, il/i formulario/i complementare/i o le distinte di carico utilizzati sono vistati, su richiesta dell’interessato, dell’ufficio competente. Il visto deve comportare le menzioni seguenti che devono figurare, per quanto pos- sibile, nella casella C («Ufficio di partenza») di tali documenti: a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registra- zione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o d’esportazione, se tale dichiarazione è necessaria; b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Tale numero deve essere apposto tramite un timbro che riporta il nome dell’ufficio competente, oppure a mano. In quest’ultimo ca- so, il numero deve essere accompagnato dal timbro ufficiale del suddetto uf- ficio. I summenzionati documenti sono consegnati all’interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il Paese di destinazione sono state com- piute.

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Sezione 2: Documenti commerciali

Art. 9 Fattura e documento di trasporto (1) La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, conformemente alle condizioni figuranti qui di seguito, mediante la presentazione della fattura o del do- cumento di trasporto relativo a tali merci. (2) La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l’indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell’interessato se que- st’ultimo non è lo speditore/esportatore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg. e, se necessa- rio, i numeri dei contenitori. L’interessato deve apporre in maniera ben visibile, nel suddetto documento, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta. (3) Quando le formalità sono compiute tramite sistemi informatici pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che lo chiedono di sostituire la fir- ma prevista al paragrafo 2 con un’altra tecnica di identificazione che può eventual- mente basarsi sull’utilizzo di codici e aventi le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Questa facilitazione è accordata soltanto se le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità competenti sono soddisfatte. (4) La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall’inte- ressato sono vistati, su richiesta di quest’ultimo, dall’ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome ed il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzio- nario di detto ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione oppure il nume- ro della dichiarazione di spedizione o d’esportazione, se tale dichiarazione è neces- saria. (5) Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il docu- mento di trasporto riguardano unicamente merci comunitarie. (6) Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 val- gono come documento T2L. (7) Per l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, l’ufficio doga- nale di un Paese AELS sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto assimilati a un documento T2L può unire al documento T2 o T2L che rilascia per queste merci una copia o fotocopia certificata

conforme di tale fattura o documento di trasporto.

Art. 10 Manifesto marittimo (1) La prova del carattere comunitario delle merci è fornita, conformemente alle condizioni figuranti qui di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci.

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(2) Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti: a) il nome e l’indirizzo completo della società di navigazione; b) l’identità della nave; c) il luogo e la data di carico delle merci; d) il luogo di scarico delle merci. Il manifesto riporta inoltre per ogni spedizione: a) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento com- merciale; b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli; c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identifica- zione; d) la massa lorda in chilogrammi; e) se necessario, i numeri dei contenitori; f) le seguenti indicazioni relative alla posizione delle merci: – la sigla «C» (che equivale a T2L) o la sigla «F» (che equivale a T2LF) per le merci di cui bisogna giustificare il carattere comunitario, – la sigla «N» per le altre merci. (3) Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è vistato, su richiesta di quest’ultima, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto uffi- cio e la data del visto.

Art. 11 Manifesto unico Quando si utilizza la procedura semplificata di transito comune di cui all’articolo 112 dell’appendice I, la prova del carattere comunitario delle merci è fornita dal- l’apposizione della sigla «C» (equivalente a T2L) o della sigla «F» (equivalente a T2LF) sul manifesto, accanto agli articoli in questione.

Sezione 3: Altre prove applicabili a talune operazioni

Art. 12 Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA (1) Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare il carattere comunitario delle merci e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, apporre in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest’ultimo dall’ufficio di partenza. La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono, su

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tutte le pagine dove sono state apposte, essere convalidate dal timbro dell’ufficio di partenza unitamente alla firma del funzionario competente. (2) Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia merci comunitarie che merci non comunitarie, queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da rife- rirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

Art. 13 Merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli Nella misura in cui debba essere stabilito il carattere comunitario delle merci al se- guito di viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli, tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie: a) quando sono dichiarate come merci comunitarie e non sussistano dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione; b) negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capitolo.

Sezione 4: Prova del carattere comunitario delle merci fornita da uno speditore autorizzato

Art. 14 Speditore autorizzato (1) Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare qualsiasi persona, qui di seguito denominata «speditore autorizzato», che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 dell’appendice I e che intende giustificare il carattere comunitario delle merci tramite un documento T2L conformemente all’articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, qui di seguito denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall’ufficio competente. (2) Le disposizioni degli articoli da 50 a 55 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis all’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione determina in particolare: a) l’ufficio incaricato della preautenticazione, ai sensi dell’articolo 16, para- grafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei docu- menti interessati; b) le condizioni in base alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei suddetti formulari; c) le categorie o i movimenti delle merci esclusi; d) il termine e le condizioni in base alle quali lo speditore autorizzato informa l’ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

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Art. 16 Preautenticazione e formalità alla partenza (1) L’autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati op- pure la casella C «Ufficio di partenza» che figura al recto dei formulari utilizzati ai fini della redazione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari com- plementari sia: a) preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di cui all’arti- colo 15, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto uffi- cio, o b) munito dallo speditore autorizzato dell’impronta del timbro speciale in me- tallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato C1 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere pre- stampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autoriz- zata a tal fine. Le disposizioni dell’articolo 68 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis. (2) Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella D «Controllo da parte dell’ufficio di partenza» del documento T2L o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio competente, la data di redazione del documento ed una delle menzioni seguenti: − ES Expedidor autorizado − DA Godkendt afsender − DE Zugelassener Versender − EL Εγκεκριµενος αποστολεας − EN Authorised consignor − FR Expéditeur agréé − IT Speditore autorizzato − NL Toegelaten afzender − PT Expedidor autorizado − FI Valtuutettu lähettäjä − SV Godkänd avsändare − CS Schválený odesílatel − HU Engedélyezett feladó − IS Viðurkenndur sendandi − NO Autorisert avsender − PL Upowazniony nadawca − SK Schválený odosielatel’.

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Art. 17 Dispensa dalla firma (1) Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sui docu- menti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l’impronta del timbro spe- ciale di cui all’allegato C1 dell’appendice III e compilate tramite un sistema inte- grato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Quest’autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente pre- sentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti il rilascio di tutti i documenti T2L o di tutti i docu- menti commerciali recanti l’impronta del timbro speciale. (2) I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono comportare, invece della firma dello speditore autorizzato, una delle menzioni seguenti: − ES Dispensa de firma − DA Fritaget for underskrift − DE Freistellung von der Unterschriftsleistung − EL ∆εν απαιτειται υπογραϕη − EN Signature waived − FR Dispense de signature − IT Dispensa dalla firma − NL Van ondertekening vrijgesteld − PT Dispensada a assinatura − FI Vapautettu allekirjoituksesta − SV Befriad från underskrift − CS Osvobození od podpisu − HU Aláírás alóli mentesség − IS Undanbegiδ undirskrift − NO Fritatt for underskrift − PL Zwolniony ze skladania podpisu − SK Oslobodenie od podpisu.

Art. 18 Manifesto marittimo rilasciato a posteriori (1) Le autorità competenti dei Paesi possono autorizzare le compagnie di navigazio- ne a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare il carattere comu- nitario delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione. (2) L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:

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a) soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 48 dell’appendice I; in deroga tuttavia all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), le compagnie marittime pos- sono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un uffi- cio regionale, e b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informa- zioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti con- traenti, e c) operano un numero significativo di viaggi tra i Paesi secondo itinerari rico- nosciuti. (3) Al ricevimento della domanda, le autorità competenti del Paese nel quale la so- cietà di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri Paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifi- ca, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4.. Tale autorizzazione è valida nei Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione. (4) La semplificazione si applica come segue: a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione; b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figura- no nel paragrafo 2 dell’articolo 10; c) un’edizione del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elet- tronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo suc- cessivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di parten- za, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave nel porto di destinazione; d) un’edizione del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elet- tronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione; e) le autorità competenti del porto di partenza effettuano, tramite audit, con- trolli in base ad un’analisi dei rischi; f) le autorità competenti del porto di destinazione effettuano, tramite audit, controlli in base ad un’analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particola- ri dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza, per permettere loro di effettuare le dovute verifiche. (5) Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell’appendice I:

− la compagnia marittima notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di in- frazione o irregolarità; − le autorità competenti del porto di destinazione notificano immediatamente alle autorità competenti del porto di partenza e all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità.

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Art. 19 Obbligo di redigere una copia Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ogni documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno due anni.

Art. 20 Controlli presso lo speditore autorizzato Le autorità competenti possono effettuare presso gli speditori autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. Gli speditori autorizzati sono tenuti a prestare la loro assi- stenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.

Capitolo III: Assistenza reciproca

Art. 21 Le autorità competenti dei Paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle moda- lità utilizzate, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, ai fini della prova del carattere comunitario delle merci.

Titolo II: Disposizioni relative all’euro

Art. 22 (1) Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo. Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell’ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato. (2) Il controvalore dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data della registrazione della dichiarazione di transito comune coperta dal titolo o dai titoli di garanzia isolata, conformemente all’articolo 14, paragrafo 4 dell’appendice I.

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Allegato C Appendice III

Dichiarazione di transito e altri documenti

Art. 1 La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo 1: Formulari utilizzati per compilare le dichiarazioni di transito o il documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci

Art. 2 (1) I formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni di transito o su cui è re- datto il documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci deb- bono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati da A1 a A4 della presente appendice. (2) I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco: a) per gli allegati A1 e A3, sugli esemplari di cui all’allegato A5; b) per gli allegati A2 e A4, sugli esemplari di cui all’allegato A6. (3) I formulari sono compilati ed utilizzati: a) come dichiarazione di transito, in conformità della nota esplicativa di cui all’allegato A7; b) come documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle mer- ci, in conformità della nota esplicativa di cui all’allegato A8. In entrambi i casi ci si dovrebbe servire ove necessario, dei codici di cui all’allega-

Art. 3 (1) I formulari sono stampati su carta autocopiante collata, del peso di almeno 40 grammi al metro quadro. L’opacità di questa carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, sugli esem- plari per il transito (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (eccettuata la suddivisione centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde. I caratteri dei formulari sono stampati in verde.

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(2) I vari esemplari dei formulari sono evidenziati tramite una marcatura di colore, nel modo seguente: a) sui formulari conformi ai modelli di cui agli allegati A1 e A3: − gli esemplari 1, 2, 3 e 5 presentano sul bordo destro un margine conti- nuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu, − gli esemplari 4, 6, 7 e 8 presentano sul bordo destro un margine di- scontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo; b) sui formulari conformi ai modelli di cui agli allegati A2 e A4, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 presentano sul bordo destro un margine continuo e sulla sua destra, un margine discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu. I margini sono larghi circa tre millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una serie di quadrati di tre millimetri di lato spaziati ogni tre millimetri. (3) Il formato dei formulari è di 210 per 297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza. (4) Le parti contraenti possono esigere che i formulari rechino anche il nome e l’indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione. (5) Nell’angolo a sinistra della parte superiore, le parti contraenti possono imprimere un’indicazione che permetta d’identificare la parte contraente interessata. Esse pos- sono inoltre imprimere le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO COMUNITARIO». I documenti che rechino una di tali indicazioni o entrambe sono accettati quando sono presentati in un’altra parte contraente.

Art. 4 (1) Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico di identificazione che, ove occorra, può fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti. (2) Qualora per l’espletamento delle formalità ci si avvalga di sistemi informatizzati pubblici o privati che permettano anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti possono disporre che le dichiarazioni stesse siano direttamente autenticate da tali sistemi, anziché procedere all’apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

Titolo II: Formulari diversi dal documento amministrativo unico

Art. 5 Distinte di carico (1) Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico deve essere conforme al modello figurante nell’allegato A10. Esso è redatto in conformità della nota esplica- tiva figurante nell’allegato A11.

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(2) Per i formulari delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 grammi/metro quadro; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati. (3) Il formato dei formulari è di 210×297 millimetri, con una tolleranza massima di

5 millimetri in meno e di 8 millimetri più nel senso della lunghezza.

Art. 6 Avviso di passaggio (1) Il formulario su cui è redatto l’avviso di passaggio deve essere conforme al mo- dello figurante nell’allegato A12. (2) Per i formulari degli avvisi di passaggio è utilizzata una carta collata per scrittu- re, del peso di almeno 40 grammi/metro quadro; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco. (3) Il formato dei formulari è di 210×148 millimetri.

Art. 7 Ricevute (1) Il formulario su cui è redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figu- rante nell’allegato A13. (2) Per i formulari delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 grammi/metro quadro; la sua resistenza deve essere tale da non pre- sentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco. (3) Il formato dei formulari è di 148×105 millimetri.

Art. 8 Certificato di garanzia isolata (1) Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata deve essere confor- me al modello figurante nell’allegato B3. (2) Per i formulari del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 grammi/metro quadro. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso, il quale faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. (3) Il formato dei formulari è di 148×105 millimetri. (4) I formulari del certificato di garanzia isolata devono essere corredati di una di- citura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione. Il certificato di garanzia isolata reca, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue.

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Art. 9 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia (1) I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, qui di seguito denominati il «certificato», devono essere conformi al mo- dello figurante negli allegati B5 e B6. Essi devono essere compilati conformemente alla nota di cui all’allegato B7. (2) Per il formulario del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gram- mi/metro quadro. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato, il quale faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è: − di colore verde per i certificati di garanzia globale; − di colore blu per i certificati di esonero dalla garanzia. (3) Il formato dei formulari è di 210×148 millimetri. (4) È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

Art. 10 Disposizioni comuni al titolo II (1) Il formulario deve essere compilato a macchina o con un procedimento mecca- nografico o affine. I formulari di cui agli articoli da 5 a 7 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. (2) Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti con- traenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. (3) Ove necessario, le autorità competenti di un altro Paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione di tale formulario nella lingua uffi- ciale o in una delle lingue ufficiali di questo Paese. (4) Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia. (5) Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche even- tualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e ag- giungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. (6) Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo disposizioni particolari intese ad au- mentarne la sicurezza.

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Titolo III: Dichiarazione di transito e formulari necessari alla trasmissione elettronica di dati

Art. 11 Dichiarazione di transito La dichiarazione di transito di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni di cui all’allegato D1. Sono utilizzati i co- dici di cui all’allegato D2.

Art. 12 Documento d’accompagnamento transito Il documento d’accompagnamento transito è conforme al modello e alle indicazioni di cui all’allegato D3. Esso è redatto conformemente alle note esplicative di cui all’allegato D4.

Art. 13 Elenco di articoli L’elenco di articoli è conforme al modello e alle indicazioni di cui all’allegato D5. Esso è redatto conformemente alle note esplicative di cui all’allegato D6.

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Allegato A5

Indicazione degli esemplari dei formulari di cui agli allegati A1 e A3 nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco (a partire dall’esemplare n. 1)

I. Riquadri riservati agli operatori economici

Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella

1 da 1 a 8 32 da 1 a 8

salvo la sottocasella centrale 33 prima sottocasella di sinistra da 1 a 3 da 1 a 8

2 da 1 a 5 1 altre sottocaselle

3 da 1 a 8 da 1 a 3

4 da 1 a 8 35 da 1 a 8

5 da 1 a 8 38 da 1 a 8

6 da 1 a 8 40 da 1 a 5 1

8 da 1 a 5 1 44 da 1 a 5 1

15 da 1 a 8 50 da 1 a 8

17 da 1 a 8 51 da 1 a 8

18 da 1 a 5 1 52 da 1 a 8

19 da 1 a 5 1 53 da 1 a 8

21 da 1 a 5 1 54 da 1 a 4

25 da 1 a 5 1 55 –

27 da 1 a 5 1 56 –

31 da 1 a 8

II. Riquadri riservati all’amministrazione

Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella

C da 1 a 8 2 G – F –

1 In nessun caso può essere fatto obbligo agli utilizzatori di compilare queste caselle sull’esemplare n. 5 ai fini del transito. 2 Lo Stato di partenza può scegliere se far apparire questi dati sugli esemplari specificati.

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Allegato A6

Indicazione degli esemplari dei formulari figuranti negli allegati A2 e A4 nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco (a partire dall’esemplare n. 1/6)

I. Riquadri riservati agli operatori economici

Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella

1 da 1 a 4 32 da 1 a 4

salvo la sottocasella centrale 33 prima sottocasella di sinistra da 1 a 3 da 1 a 4

2 da 1 a 4 altre sottocaselle

3 da 1 a 4 da 1 a 3

4 da 1 a 4 35 da 1 a 4

5 da 1 a 4 38 da 1 a 4

6 da 1 a 4 40 da 1 a 4

8 da 1 a 4 44 da 1 a 4

15 da 1 a 4 50 da 1 a 4

17 da 1 a 4 51 da 1 a 4

18 da 1 a 4 52 da 1 a 4

19 da 1 a 4 53 da 1 a 4

21 da 1 a 4 54 da 1 a 4

25 da 1 a 4 55 –

27 da 1 a 4 56 –

31 da 1 a 4

II. Riquadri riservati all’amministrazione

Numero Numero degli esemplari Numero Numero degli esemplari della casella della casella

C da 1 a 4 G – F –

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Allegato A7

Istruzioni per l’impiego dei formulari necessari per le dichiarazioni di transito Titolo I: Osservazioni generali A. Presentazione generale I formulari di cui agli allegati da A1 a A4 della presente appendice devono essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito comune, salvo se la convenzio- ne lo disponga altrimenti. Dei formulari di cui agli allegati A1 e A3 della presente appendice, vengono utiliz- zati soltanto gli esemplari n. 1, 4 e 5: – l’esemplare n. 1 è custodito dalle autorità competenti del Paese di partenza; − l’esemplare n. 4 accompagna le merci ed è custodito dalle autorità compe- tenti del Paese di destinazione; − l’esemplare n. 5 accompagna le merci e costituisce il documento da rinviare per il regime di transito comune. Si può fare uso anche dei formulari di cui agli allegati A2 e A4 della presente ap- pendice, in particolare quando si ricorre ad un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni. In tal caso è necessario utilizzare due «pacchetti», costituiti al- meno dagli esemplari n. 1/6 e 4/5; il primo «pacchetto» corrisponde, per quanto concerne le informazioni da fornire, agli esemplari n. 1 e n. 4; il secondo all’esem- plare n. 5. In tal caso, su ogni «pacchetto» deve essere indicata la numerazione degli esemplari utilizzati, cancellando la numerazione indicata a margine relativa a quelli non utiliz- zati. Ogni «pacchetto» così definito è concepito in modo che le informazioni da riprodur- re sui vari esemplari risultino a ricalco, grazie al trattamento chimico subìto dalla carta. Gli operatori economici che lo desiderino possono anche far stampare direttamente i tipi di «pacchetti» di formulari da loro eventualmente prescelti, sempreché il formu- lario utilizzato sia conforme al modello ufficiale. La dichiarazione di transito è inoltrata in un unico esemplare all’ufficio di partenza quando quest’ultimo ricorra a sistemi informatici.

B. Informazioni richieste I formulari in oggetto contengono tutti i dati che i vari Paesi possono richiedere. Al- cune caselle devono essere obbligatoriamente compilate, mentre altre lo saranno soltanto su richiesta del Paese in cui vengono espletate le formalità. È quindi op- portuno, in proposito, conformarsi alla parte di queste istruzioni che riguardano l’uso delle varie caselle. Il numero massimo di caselle eventualmente da compilare è il seguente:

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− 1 (esclusa la seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15,17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (caselle a fondo verde).

C. Modalità per l’uso del formulario I formulari debbono essere compilati con la macchina per scrivere o con un proce- dimento meccanografico o affine, o anche a mano, in modo leggibile, a penna e stampatello. Per facilitare la compilazione a macchina è necessario introdurre il for- mulario in modo tale che la prima lettera dell’indicazione da scrivere nella casella n.

2 venga apposta nella piccola casella nell’angolo superiore sinistro.

I formulari non possono recare raschiature, cancellature o aggiunte. Fatto salvo l’ar- ticolo 25 dell’appendice I, le eventuali modifiche devono essere apportate cancel- lando le indicazioni errate ed aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica in tal modo effettuata deve essere siglata dall’autore ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali possono, all’occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di ripro- duzione, invece che con i sistemi suddetti, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature o aggiunte ed alle modifiche. Devono essere compilate, se necessario, unicamente le caselle recanti un numero d’ordine; le altre, indicate con una lettera maiuscola, sono riservate alle amministra- zioni. L’esemplare destinato ad essere custodito presso l’ufficio di partenza deve recare la firma originale dell’obbligato principale. Ove la normativa predisponga l’emissione di copie complementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare ai sensi degli art. 12, par. 1 della con- venzione o 34, par. 3 dell’appendice I), l’obbligato principale può utilizzare a tale effetto e se necessario esemplari complementari o fotocopie di tali esemplari. Questi esemplari complementari o fotocopie di esemplari devono essere firmati dall’obbligato principale, presentati alle autorità competenti e convalidati da queste ultime alle stesse condizioni richieste per il documento unico. Fatte salve le disposi- zioni particolari di cui alla normativa, tali documenti sono identificati come «copie» ed accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo che i documenti originali non appena la loro qualità e leggibilità siano considerate sufficienti da tali autorità.

Titolo II: Dati da riportare nelle varie caselle I. Formalità da espletare nel Paese di partenza Casella n. 1: Dichiarazione Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni: (1) Merci destinate a circolare secondo il regime T 2:

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(2) Merci destinate a circolare secondo il regime T 1: T 1. (3) Spedizioni di cui all’articolo 19 dell’appendice I: T. In questo caso, lo spazio libero dopo la sigla T va sbarrato. Casella n. 2: Speditore/esportatore Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’inte- ressato. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (è il numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle auto- rità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di spedizione raggruppata, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture seguenti: − ES Diversos − DA Diverse − DE Verschiedene − EL διαϕορα − EN Various − FR Divers − IT Vari − NL Diverse − PT Diversos − FI Useita − SV Flera − CS Ruzní − HU Többféle − IS Ýmis − NO Diverse − PL Rózne − SK Rôzni sia apposta in questa casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiara- zione di transito. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d’ordine del «pacchetto» e il numero totale di «pacchetti» di for- mulari e di fogli supplementari impiegati. Per esempio, se si presentano un formula- rio e due fogli supplementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo foglio supplementare con 2/3, ed il secondo foglio supplementare con 3/3.

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Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «descrizione delle merci»), non indicare nulla in questa casella n. 3, ed apporre un «1» nella casella n. 5. Se invece di un «pacchetto» di 8 esemplari vengono utilizzati due «pacchetti» di 4 esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo «pacchetto». Casella n. 4: Distinte di carico Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi commerciali descrittivi autorizzati dalle autorità competenti. Casella n. 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito. Casella n. 6: Totale dei colli Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto. Casella n. 8: Destinatario Indicare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate. In caso di spedizione raggruppata, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture di cui alla casella 2 sia apposta in questa casella e che l’elenco dei destinatari sia accluso alla dichiarazione di tran- sito. Le parti contraenti possono permette che questa casella non sia compilata qualora il destinatario sia stabilito fuori del territorio delle parti contraenti. In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d’identificazione. Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Casella n. 17: Paese di destinazione Indicare il nome del Paese interessato. Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all’ufficio di parten- za, seguita dal codice della nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propul- sore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di tar- ga della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice. In caso di spedizione a mezzo di trasporto mediante infrastrutture fisse non è neces-

sario indicare il numero d’immatricolazione e la nazionalità. In caso di trasporto fer- roviario, non è necessario indicare la nazionalità. Negli altri casi, indicare la nazionalità è facoltativo per le parti contraenti.

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Casella n. 19: Contenitore (Ctr) Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, i dati necessari alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza, al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune. Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera Per quanto riguarda l’identità, compilare questa casella è facoltativo per le parti contraenti. È invece obbligatorio per quanto concerne la nazionalità. Tuttavia, in caso di trasporti ferroviari o di trasporti mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione e la nazionalità. Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) precisando ad esempio il numero d’immatricolazione o la denomina- zione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza, seguito dal codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risultava al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, servendosi dei codici previsti a tale scopo. In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto (es.: nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimor- chio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice). Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispon- dente al mezzo attivo di trasporto col quale si presume che le merci lascino il territo- rio della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza. Casella n. 27: Luogo di carico Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci quale risultava al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune sul mezzo attivo di trasporto mediante il quale attraversano la frontiera della parte contraente dove si situa l’ufficio di partenza.

Casella n. 31: Colli e descrizione delle merci - marchi e numeri - numero di contenitori - quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o apporre, secon- do il caso, una delle diciture seguenti:

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− ES A granel − DA Bulk − DE Lose − EL χυµα − EN Bulk − FR Vrac − IT Alla rinfusa − NL Los gestort − PT A granel − FI Irtotavaraa − SV Bulk − CS Volne lo eno − HU Ömlesztett − IS Vara í lausu − NO Bulk − PL Luzem − SK Vol’ne indicare, in ogni caso, la denominazione commerciale abituale delle merci; tale de- nominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere l’identificazione di dette merci; qualora vada compilata la casella n. 33: «Codice delle merci», tale denominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono risulta- re anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (imposte di consumo, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro mar- chi d’identificazione. Casella n. 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella n. 5. Se la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono preve- dere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra «1» deve figurare nella casella n. 5. Casella n. 33: Codice delle merci Questa casella va completata quando: − la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contempo- raneamente o successivamente ad una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci, oppure

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− quando la dichiarazione di transito riguarda le merci di cui all’allegato I dell’appendice I. Indicare il codice corrispondente alle merci in questione. Anche questa casella va completata nelle dichiarazioni T2 e T2F redatte in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene un’indicazione del codice delle merci. Indicare in questo caso il numero di codice figurante negli esemplari di detta dichia- razione. Negli altri casi, compilare tale casella è facoltativo. Casella n. 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro im- ballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Qualora la dichiarazione riguardi vari tipi di merci, basterà indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35, tenuto conto che le altre caselle n. 35 non sono state completate. Casella n. 38: Massa netta Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31: si tratta della mas- sa delle merci prive del loro imballaggio. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare il riferimento alla destinazione doganale precedente o ai corrispondenti do- cumenti doganali. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti posso- no prevedere che una delle diciture seguenti: − ES Diversos − DA Diverse − DE Verschiedene − EL διαϕορα − EN Various − FR Divers − IT Vari − NL Diverse − PT Diversos − FI Useita − SV Flera − CS Ruzné − HU Többféle

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− IS Ýmis − NO Diverse − PL Rózne − SK Rôzne figuri in questa casella e che l’elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito. Casella n. 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Indicare i dati richiesti da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a soste- gno della dichiarazione (compresi se del caso, i numeri degli esemplari di controllo T 5, il numero della licenza e autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai rego- lamenti veterinari e fitosanitari, il numero della fattura di carico, ecc.). La sottoca- sella «codice menzioni speciali» (MS) non va completata. Casella n. 50: Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale e l’eventuale numero d’identificazione attribuitogli dalle autorità compe- tenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante au- torizzato che firma per l’obbligato principale. Fatte salve le disposizioni particolari relative all’uso dell’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare che viene conservato all’ufficio di partenza. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica. Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attra- versare il territorio e, se il trasporto debba attraversare il territorio di Paesi terzi, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraen- ti. Gli uffici di passaggio figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Indicare inoltre il Paese, avvalendosi del codice previsto. Casella n. 52: Garanzia Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garan- zia utilizzato per l’operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del buono della singola garanzia corrispondente e, se del caso, l’ufficio di garanzia. Se la garanzia globale, l’esonero dalla garanzia oppure la garanzia isolata mediante

fideiussione non è valida per tutte le parti contraenti, si indichi dopo «non valida per ...» la o le parte(i) contraente(i) interessata(e), servendosi dei codici previsti a tale scopo.

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Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Indicare l’ufficio a cui le merci devono essere presentate per porre termine all’ope- razione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici com- petenti per le operazioni di transito comune. Dopo il nome dell’ufficio, indicare il codice del Paese interessato.

II. Formalità durante il percorso Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere negli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci, al- cuni dati riguardanti l’operazione di trasporto, che devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate, e cioè nel corso delle operazioni di trasporto. Questi dati si possono anno- tare a mano, in modo leggibile, a penna e in stampatello. Tali dati si riferiscono alle seguenti caselle: − Trasbordi: riempire la casella n. 55. Casella n. 55: Trasbordi Le prime tre righe di tale casella devono essere riempite dal vettore se nel corso dell’operazione in questione le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato. Quando tali autorità ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, esse appon- gono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito. − Altri incidenti di percorso: riempire la casella n. 56. Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio, e durante il tra- sporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso, l’attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.

Titolo III: Osservazioni relative ai fogli supplementari A. I fogli supplementari possono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazio- ne riguardi più di un articolo (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati con- giuntamente a un formulario contenuto negli allegati A1 o A2. B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II sono pure applicabili ai fogli supplementari.

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Tuttavia: − la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione; − l’uso delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell’allegato A3 e delle caselle 2/8 del formulario supplementare figurante nell’allegato A4 è facoltativo per le parti contraenti e dovrebbero recare solo il nome o il numero di identificazione eventuale della persona interessata. C. Se vengono utilizzati formulari complementari: − le caselle «Colli e descrizione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori ag- giunte; − le caselle 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti pre- sentati, certificati e autorizzazioni» del formulario di dichiarazione di tran- sito o del documento T2L utilizzato sono cancellate a tratti di penna e la ca- sella 31 «Colli e descrizione delle merci» non deve essere compilata per quanto riguarda l’indicazione dei marchi, numeri, numero e natura dei colli e descrizione delle merci. Nella casella 31 «Colli e descrizione delle merci» del formulario di dichiarazione di transito o del documento T2L utilizzato sono indicati il numero d’ordine e la sigla dei vari formulari complementari.

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Allegato A8

Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione dei documenti attestanti il carattere comunitario delle merci A. Osservazioni generali (1) Qualora vada attestato il carattere comunitario delle merci a norma della conven- zione, si utilizzerà un formulario conforme all’esemplare 4 del modello figurante all’allegato A1 della presente appendice o all’esemplare 4/5 del modello figurante all’allegato A2 della presente appendice. Tale formulario è completato, se del caso, da uno o più formulari conformi all’esemplare 4 o all’esemplare 4/5 del modello figurante rispettivamente agli allegati A3 e A4 della presente appendice. (2) L’interessato deve compilare soltanto le caselle nella parte superiore del docu- mento, alla voce «Nota importante». (3) I formulari devono essere compilati con la macchina per scrivere o con un pro- cedimento meccanografico o affine, anche a mano, in modo leggibile, a penna e in stampatello. (4) Non devono essere fatte raschiature o aggiunte. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi quelle deside- rate. Ogni modifica effettuata in tal modo deve essere siglata dall’autore e convali- data dalle autorità doganali dell’ufficio di rilascio, le quali possono eventualmente esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. (5) Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall’interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.

B. Indicazioni relative alle varie caselle Casella n. 1: Dichiarazione Indicare la sigla «T2L» oppure «T2LF» nella terza sottocasella. In caso d’impiego di formulari complementari la casella n. 1 del formulario o dei formulari usati a tale fine deve recare la sigla, secondo il caso, «T2Lbis» oppure «T2LFbis» nella terza suddivisione. Casella n. 2: Speditore/esportatore Compilare tale casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguar- da il numero d’identificazione, possono indicarlo i Paesi interessati (numero d’iden- tificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di spedizione raggruppata, le parti contraenti possono prevedere che una delle diciture seguenti: − ES Diversos − DA Diverse − DE Verschiedene − EL διαϕορα

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− EN Various − FR Divers − IT Vari − NL Diverse − PT Diversos − FI Useita − SV Flera − CS Ruzní − HU Többféle − IS Ýmis − NO Diverse − PL Rozne − SK Rôzni sia apposta in questa casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiara- zione. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d’ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventual- mente usati. Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2Lbis, numerare il do- cumento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L compren- de due formulari complementari T2Lbis, numerare il documento T2L 1/3; il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2L bis 3/3. Casella n. 4: Distinte di carico Indicare il numero di distinte di carico allegate. Casella n. 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L. Casella n. 14: Dichiarante/rappresentante Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’inte- ressato, conformemente alle norme in vigore. In caso d’identità tra l’interessato e lo speditore di cui alla casella 2, indicare una delle diciture seguenti: − ES Expedidor − DA Afsender − DE Versender − EL αποστολεας − EN Consignor

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− FR Expéditeur − IT Speditore − NL Afzender − PT Expedidor − FI Lähettäjä − SV Avsändare − CS Odesílatel − HU Feladó − IS Sendandi − NO Avsender − PL Nadawca − SK Odosielatel’ Per quanto riguarda il numero d’identificazione, potranno indicarlo i Paesi interes- sati (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri – marchi d'identificazione dei contenitori – quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, una delle diciture seguenti: − ES A granel − DA Bulk − DE Lose − EL χυµα − EN Bulk − FR Vrac − IT Alla rinfusa − NL Los gestort − PT A granel − FI Irtotavaraa − SV Bulk − CS Volne lo eno − HU Ömlesztett − IS Vara í lausu − NO Bulk

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− PL Luzem − SK Vol’ne Indicare, in ogni caso, la denominazione commerciale abituale delle merci; tale de- nominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere l’identificazione di dette merci; qualora vada compilata la casella 33 «Codice delle merci», tale denominazione dev’essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere apposte anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (imposte di consumo, ecc.). In caso d’impiego di contenitori nella casella vanno indicati anche i loro mar- chi d’identificazione. Casella n. 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari, secondo quanto preci- sato nella nota relativa alla casella n. 5. Se il documento T2L si riferisce ad un solo articolo, le parti contraenti possono pre- vedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra «1» deve figurare nella casella n. 5. Casella n. 33: Codice delle merci Questa casella va redatta sui documenti T2L emessi in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contiene un’indicazione del codice delle merci. Casella n. 35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro im- ballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Qualora un documento T2L riguardi vari tipi di merci, basterà indicare la massa lor- da totale nella prima casella n. 35, tenuto conto che le altre caselle n. 35 non sono state completate. Casella n. 38: Massa netta Questa casella va redatta in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contiene l’indicazione della massa netta. Indicare la mas- sa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare la natura, la data e l’ufficio che ha rilasciato la dichiarazione o il docu- mento precedente sulla cui base è stato emesso il documento T2L. Casella n. 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni

Questa casella dev’essere compilata in un Paese AELS solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contiene dettagli in tale casella. Questi dettagli devono essere ripresi nel documento T2L.

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Casella n. 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in caso di uso dell’informatica, la firma della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare nel do- cumento T2L. Se l’interessato è una persona giuridica, dopo la firma e il nome e cognome l’interessato deve precisare il proprio statuto.

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Allegato A9

Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito o del documento attestanti il carattere comunitario delle merci

Casella n. 19: Contenitore I codici da utilizzare sono i seguenti: 0: merci non trasportate in contenitori; 1: merci trasportate in contenitori. Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera La lista dei codici da utilizzare è la seguente: Codice dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni A. Codice di una cifra (obbligatorio) B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti).

A B Denominazione

1 10 Trasporto marittimo

12 Carrozza ferroviaria trasportata su nave

16 Autoveicolo trasportato su nave

17 Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave

18 Chiatta trasportata su nave

2 20 Trasporto ferroviario

23 Autoveicolo trasportato su carrozza ferroviaria

3 30 Trasporto stradale

4 40 Trasporto aereo

5 50 Spedizione postale

7 70 Infrastrutture fisse di trasporto

8 80 Trasporto per via navigabile interna

9 90 Propulsione propria

Casella n. 27: Luogo di carico/scarico I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti. Casella n. 33: Codice delle merci Prima sottocasella Indicare il codice relativo alle merci, composto perlomeno delle sei cifre del sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci. Nella Comunità, tuttavia, indicare le otto cifre della nomenclatura combinata quando una disposizione comu- nitaria lo preveda. Altre sottocaselle Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

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Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicazione dei Paesi Il codice Paesi è costituito dal codice ISO alpha - 2 Paesi (ISO 3166). L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente: Belgio BE Danimarca DK Germania DE Grecia GR Spagna ES Francia FR Irlanda IE Italia IT Lussemburgo LU Paesi Bassi NL Austria AT Portogallo PT Finlandia FI Svezia SE Regno Unito GB Ungheria HU Islanda IS Norvegia NO Polonia PL Slovacchia SK Svizzera CH Repubblica ceca CZ Casella n. 52: Garanzia Tipo di garanzia L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

Situazione Codice Altre indicazioni necessarie

In caso di esonero dalla garanzia 0 – numero del certificato di (art. 57 dell’appendice I) esonero dalla garanzia In caso di garanzia globale 1 – numero del certificato di ga- ranzia globale – ufficio di garanzia In caso di garanzia isolata mediante 2 fideiussione In caso di garanzia isolata in contanti 3 In caso di garanzia isolata per titoli 4 – numero del titolo di garanzia isolata

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Situazione Codice Altre indicazioni necessarie

In caso di esonero dalla garanzia 6 (art. 7 dell’appendice I) In caso di esonero dalla garanzia 7 per il percorso compreso fra l’ufficio di partenza e l’ufficio di passaggio (art. 10, par. 2, lett. b) della convenzione) In caso di garanzia isolata allegato IV 9 – riferimento all’atto costituti- punto 3 dell’appendice I vo della garanzia – ufficio di garanzia

Indicazione dei Paesi Si utilizzano i codici previsti per la casella n. 51. Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Si utilizzano i codici previsti per la casella n. 51.

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Allegato A10

Distinta di carico

Numero Marche, numeri, quantità e natura dei colli desi- Paese Massa lor- Riservato d’ordine gnazione delle merci di partenza da all’amministra- (kg) zione

(firma)

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Allegato A11

Avvertenza relativa alla distinta di carico

Titolo I: Disposizioni generali

1. Definizione

La distinta di carico di cui all’articolo 5 dell’appendice III è un documento che ri- sponde alle caratteristiche del presente allegato.

2. Formato delle distinte di carico

2.1 Il formulario può essere utilizzato come distinta di carico soltanto sul recto.

2.2 Le distinte di carico recano:

a) l’intestazione «Distinta di carico»; b) un riquadro di 70 millimetri per 55 millimetri diviso in una parte superiore di 70 millimetri per 15 millimetri e una parte inferiore di 70 millimetri per

40 millimetri;

c) nell’ordine seguente, una serie di colonne la cui intestazione è così redatta: – numero d’ordine, – marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci, – Paese di spedizione/esportazione, – massa lorda in chilogrammi, – riservato all’amministrazione. Gli interessati possono allargare le colonne in funzione dei loro fabbisogni. La co- lonna intitolata «riservato all’amministrazione» deve avere, tuttavia, una larghezza perlomeno di 30 millimetri. Gli interessati possono, inoltre, disporre liberamente degli spazi diversi da quelli di cui ai punti a), b) e c). 2.3 Subito sotto l’ultima iscrizione dev’essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

Titolo II: Indicazioni relative alle varie rubriche

1. Riquadro

1.1 Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata ad una dichiarazione di transito, l’obbligato principale appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F». Quando la distinta di carico è allegata ad un documento «T2L», l’interessato appone nella parte superiore la sigla«T2L» o la sigla «T2LF».

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

1.2 Parte inferiore

Gli elementi che figurano al paragrafo 4 del titolo III di cui in appresso devono esse- re inseriti in questa parte del riquadro.

2. Colonne

2.1 Numero d’ordine

Gli articoli che figurano nella distinta di carico devono essere preceduti da un nume- ro d’ordine.

2.2 Marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata ad una dichiarazione di transito, le informa- zioni richieste sono fornite conformemente agli allegati A7 e A9. Vi devono figurare le informazioni di cui alle caselle 31 «Colli e descrizione delle merci», 44 «Men- zioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» e, se del caso, 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta» della dichiarazione di transito. Quando la distinta di carico è allegata ad un documento T2L, le informazioni richie- ste sono fornite conformemente agli allegati A8 e A9.

2.3 Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del Paese da cui le merci sono spedite/esportate. Questa colonna non va compilata quando la distinta di carico è allegata ad un docu- mento T2L.

2.4 Massa lorda (kg)

Indicare la dicitura di cui alla casella 35 del documento DAU (cfr. allegati A7 e A8).

Titolo III: Utilizzo delle distinte di carico (1) Non è possibile per una stessa dichiarazione di transito allegare nel contempo una o più distinte di carico e uno o più formulari complementari. (2) In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/ esportazione», 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, se del caso, 44 «Menzioni speciali, documenti pre- sentati, certificati e autorizzazioni» del formulario di dichiarazione di transito sono sbarrate e la casella 31 «Colli e descrizione delle merci» non dev’essere compilata per quanto riguarda l’indicazione relativa a marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci. Nella casella 31 « Colli e descrizione delle merci » del formulario di dichiarazione di transito utilizzato sono indicati il numero d’ordine e la sigla delle varie distinte di carico. (3) La distinta di carico è riprodotta nello stesso numero di esemplari del formulario di riferimento. La distinta di carico è inoltrata in un unico esemplare presso l’ufficio di partenza quando quest’ultimo ricorre ad un sistema informatizzato di trattamento della di-

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chiarazione di transito e introduce in tale sistema i dati di cui alla distinta di carico; negli altri casi, la distinta di carico è inoltrata perlomeno in tre esemplari. (4) Alla registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico porta lo stesso numero di registrazione del formulario di riferimento. Tale numero dev’essere apposto con un timbro su cui figura il nome dell’ufficio di partenza oppure scritto a mano. In quest’ultimo caso, esso deve recare anche il timbro ufficiale dell’ufficio di partenza. La firma di un funzionario dell’ufficio di partenza è facoltativa. (5) Quando varie distinte di carico sono allegate ad uno stesso formulario per la pro- cedura T1 o T2, esse devono recare un numero d’ordine attribuito dall’obbligato principale; il numero di distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» del detto formulario. (6) Quando la distinta di carico è allegata ad un documento T2L il disposto dei pa- ragrafi da 1 a 5 si applica mutatis mutandis.

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Allegato A12

TC 10 - AVVISO DI PASSAGGIO Identificazione del mezzo di trasporto: .................................................................................... DICHIARAZIONE DI TRANSITO UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE): Natura (T1, T2 o T2F) Ufficio di partenza e numero

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DOGANALE Data del passaggio:

....................................................... ....................................................... (firma)

Timbro delle autorità

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Allegato A13

TC 11 - RICEVUTA

L’ufficio di destinazione di ............................. certifica che la dichiarazione T1, T2, T2F (1) l’esemplare di controllo T5(1) registrato il .......................................... con il n. ................................................ dall’ufficio di .........................................

gli è stato consegnato.

Timbro A ................................... il ........................................................ delle autorità ................................................................................................... (firma)

(1) Cancellare le diciture che non interessano.

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Allegato B1

Regime comune di transito/transito comunitario

Sistema di garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante (1) Il(la) sottoscritto(a) 1 residente a 2 si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di a concorrenza di un importo massimo di nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione Sviz- zera, della Repubblica ceca, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino 3, per tutte le somme di cui un obbligato principale 4 .................................. .............................................................................................................................……. è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addi- zionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci menzionate qui di seguito, vincolate al regime comune di transito/transito comunitario dall’ufficio di partenza di all’ufficio di destinazione di Descrizione delle merci:

1 Cognome e nome o ragione sociale.

2 Indirizzo completo.

3 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) il cui territo- rio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. 4 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

(2) Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme ri- chieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della ri- chiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ra- gione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termi- ne supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. (3) Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occa- sione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garan- zia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. (4) Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domi- cilio 5 in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. ..............................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente co- municategli(le). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

5 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni co- municazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente ga- ranzia.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di ga- ranzia.

Fatto a ........................................................................................................................., il ....................................................

(Firma) 6

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ...........................................................................................…… a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla

...........................................................…… (Timbro e firma)

6 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ...............», indicando l’importo in lettere.

7 Da riempire dall’ufficio di partenza.

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Allegato B2

Regime comune di transito/transito comunitario

Sistema di garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante (1) Il(la) sottoscritto(a) 1 residente a 2 si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione Sviz- zera, della Repubblica ceca, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino 3 per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei con- fronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed acces- sori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi appli- cabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità me- diante il rilascio di certificati di garanzia isolata e a concorrenza di un importo mas- simo di 7000 euro per certificato. (2) Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme ri- chieste, fino a concorrenza di 7000 euro per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ra- gione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il

pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termi- ne supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che

1 Cognome e nome o ragione sociale.

2 Indirizzo completo.

3 Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

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il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. (3) Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occa- sione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garan- zia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. (4) Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domi- cilio 4 in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. ..............................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di ga- ranzia.

Fatto a ........................................................................................................................., il ....................................................

(Firma) 5

4 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni co- municazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente ga- ranzia. 5 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di.................................................................................................... Impegno del garante accettato il...................................................................................

......................................................... (Timbro e firma)

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Allegato B3 (recto)

TC 32 - CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA A 000 000 Rilasciato da: .......................................................................................................... ................................................................................................................................. (Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo) (impegno del garante accettato il ............................................................................ dall’ufficio di garanzia di ......................................................................................)

Il presente certificato, emesso il ..............................., è valido fino a concorrenza di 7000 euro per un’operazione di transito comunitario/comune che ha inizio e n- tro il ..........................................e nei confronti della quale agisce come obbligato principale ........…………………………………………………………………… (Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo)

(Firma dell’obbligato (Firma e timbro di chi rilascia principale) (1) ( il certificato)

(1) Firma facoltativa

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

(verso)

Spazio riservato all’ufficio di partenza Operazione di transito scortata dalla dichiarazione T1, T2, T2F (1) Registrata il ..................................... con il numero ....................................... dall’ufficio di: ......................................................................................................

Timbro Firma

(1) Cancellare le diciture che non interessano.

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Allegato B4

Regime comune di transito/transito comunitario

Sistema di garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante (1) Il(la) sottoscritto(a) 1 residente a 2 si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di a concorrenza di un importo massimo di che rappresenta 100/50/30 3.per cento dell’importo di riferimento nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione Sviz- zera, della Repubblica ceca, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino4, per tutte le somme di cui l'obbligato principale 5 .......................................... è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addi- zionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di tran- sito/transito comunitario. (2) Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle au- torità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richie- ste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

1 Cognome e nome o ragione sociale.

2 Indirizzo completo.

3 Cancellare le menzioni inutili.

4 Cancellare l’indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. I riferi- menti al Principato d’Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. 5 Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ra- gione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termi- ne supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente im- pegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comunitario/comune, la quale abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. (3) Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occa- sione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impe- gno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revo- ca o della risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamen- to successiva. (4) Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domi- cilio 4 in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso 5:

Stato Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. .............................................................................................. ................................. ..............................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più gene- ralmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente co- municategli(le). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

4 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni co- municazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente ga- ranzia.

5 Indirizzo completo.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di ga- ranzia.

Fatto a ........................................................................................................................., il ....................................................

....................................................................... (Firma) 6

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di.................................................................................................... Impegno del garante accettato il...................................................................................

......................................................... (Timbro e firma)

6 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ...............», indicando l’importo in lettere.

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Allegato B5 (recto)

TC 31 - Certificato di garanzia globale

1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero

3. Obbligato principale (Cognome e nome

o ragione sociale, indirizzo completo e Paese)

4. Garante (Cognome e nome o ragione

sociale, indirizzo completo e Paese)

5. Ufficio di garanzia (designazione,

indirizzo completo e Paese)

6. Importo di riferimento in cifre in lettere

Codice di valuta:

7. L’ufficio di garanzia certifica che l’obbligato principale sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito comunitario/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: COMUNITÁ EUROPEA, UNGHERIA, ISLANDA, NORVEGIA, POLONIA, SLOVACCHIA, SVIZZERA, REPUBBLICA CECA, ANDORRA (*), SAN MARINO (*)

8. Menzioni particolari

9. Termine di validità prorogato fino al

Giorno Mese Anno (A ........................................................., il ......................

incluso

(luogo) .................................. (data) ........................ (firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio di garanzia) di garanzia)

(*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

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Allegato B5 (verso)

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito

comunitario/comune per l’obbligato principale

11. Cognome, nome 12. Firma dell’obbligato 11. Cognome, nome 12. Firma dell’obbligato e facsimile della firma principale (1) e facsimile della firma principale (1) della persona abilitata della persona abilitata

(1) Quando l’obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione del cognome, del nome e della qualifica di chi firma.

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Allegato B6 (recto)

TC 33 - Certificato di esonero dalla garanzia

1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero

3. Obbligato principale (Cognome e nome

o ragione sociale, indirizzo completo e Paese)

4. Ufficio di garanzia (designazione,

indirizzo completo e Paese)

5. Importo di riferimento in cifre in lettere

Codice di valuta:

6. L’ufficio di garanzia certifica che l’obbligato principale sopra indicato beneficia di un esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario/comune da lui effettuate che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: COMUNITÁ EUROPEA, UNGHERIA, ISLANDA, NORVEGIA, POLONIA, SLOVACCHIA, SVIZZERA, REPUBBLICA CECA, ANDORRA (*), SAN MARINO (*)

7. Menzioni particolari

8. Termine di validità prorogato fino al

Giorno Mese Anno (Luogo) ........................................................., il ...............

incluso

(luogo) ................................... (data) ........................ (firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio di garanzia) di garanzia)

(*) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

Allegato B6 (verso)

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito

comunitario/comune per l’obbligato principale

10. Cognome, nome 11. Firma dell’obbligato 10. Cognome, nome 11. Firma dell’obbligato e facsimile della firma principale (1) e facsimile della firma principale (1) della persona abilitata della persona abilitata

(1) Quando l’obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall’indicazione del cognome, del nome e della qualifica di chi firma.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

Allegato B7

Avvertenza relativa ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati

Dopo il rilascio del certificato non è possibile apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle diciture figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.1 Codice «valuta»

Nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia figura per ogni Paese il codice ISO ALPHA 3 (codice ISO 4217) della valuta utilizzata.

1.2 Menzioni particolari

1.2.1 Qualora la garanzia globale non sia applicabile alle merci di cui all’allegato I dell’appendice I, indicare nella casella 8 del certificato una delle diciture seguenti: − ES Validez limitada − DA Begrænset gyldighed − DE Beschränkte Geltung − EL Περιορισµενη ισχυς − EN Limited validity − FR Validité limitée − IT Validità limitata − NL Beperkte geldigheid − PT Validade limitada − FI Voimassa rajoitetusti − SV Begränsad giltighet − CS Omezená platnost − HU Korlátozott érvényü − IS Takmarkaδ gildissviδ − NO Begrenset gyldighet − PL Ograniczona waznosc − SK Obmedzená platnost’. 1.2.2 Qualora l’obbligato principale si sia impegnato ad inoltrare la dichiarazione di transito soltanto presso un ufficio di partenza, il nome di tale ufficio figurerà in let- tere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale oppure nella casella

7 del certificato di esonero dalla garanzia.

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1.3 Indicazione dei certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga della durata di validità del certificato, l’ufficio di garanzia deve compilare la casella 9 del certificato di garanzia globale oppure la casella 8 del cer- tificato di esonero dalla garanzia.

2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati. Persone abilitate a firmare

le dichiarazioni di transito 2.1 Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento situato entro il termine di validità del certificato, l’obbligato principale designa sotto la sua responsabilità sul verso del certificato le persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione reca l’indicazione del cognome e nome della persona abilitata, accompagnata da un facsimile della sua firma. Le menzioni relative alla persona abilitata devono essere controfirmate dall’obbligato principale. L’obbligato princi- pale ha facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. 2.2 L’obbligato principale può in qualsiasi momento annullare l’iscrizione sul verso del certificato della persona abilitata. 2.3 La persona che figura sul verso di un certificato inoltrato presso un ufficio di partenza è il rappresentante abilitato dell’obbligato principale.

3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale Le modalità e le menzioni del caso figurano al punto 4 dell’allegato IV dell’ap- pendice I.

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Allegato C1

Timbro speciale

1. Stemma o altro simbolo o lettere del Paese

2. Ufficio di partenza

3. Numero della dichiarazione

4. Data

5. Speditore autorizzato

6. Autorizzazione

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Allegato C2

Etichetta

(transito per ferrovia)

Colori: nero in campo verde

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Allegato D1

Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi normalizzati (Dichiarazione di transito EDI)

Titolo I: Generalità La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati A7 e A9, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti. Il presente allegato contiene unicamente le esigenze particolari di base che si appli- cano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell’allegato D2. Gli allegati A7 e A9 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nel presente allegato o nell’allegato D2. La struttura e il contenuto nei particolari della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti all’obbli- gato principale e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali speci- ficazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato. Il presente allegato descrive la struttura dell’IE (scambio di informazioni). La di- chiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell’ambito di ciascun IE. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata. Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU. Il termine «numero» nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esi- genze in materia di tipo di dato e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni: I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei de- cimali.

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Titolo II: Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI A. Elenco dei gruppi di dati Operazione di transito Operatore speditore Operatore destinatario Designazione delle merci − operatore speditore − operatore destinatario − contenitori − codici SGI − colli − riferimenti amministrativi precedenti − documenti/certificati presentati − menzioni speciali Ufficio doganale di partenza Operatore obbligato principale Rappresentante Ufficio doganale di passaggio Ufficio doganale di destinazione Operatore destinatario autorizzato Risultato del controllo Info suggelli − identificazione dei suggelli Garanzia − riferimento della garanzia – limitazione della validità CE – limitazione della validità non CE

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B. Elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito

Operazione di transito Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato. LRN Tipo/Lunghezza: an ..22 Il numero di riferimento locale (LRN) dev’essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall’utente in accordo con le autorità competenti per identifi- care ogni singola dichiarazione. Tipo di dichiarazione (casella 1) Tipo/Lunghezza: an ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato. Numero delle distinte di carico (casella 4) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato quando vengono presentate distinte di carico. In questo caso si applicano le seguenti regole: – L’attributo richiesto «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERA- ZIONE DI TRANSITO» viene contrassegnato con «–». – Il gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» si incontra una sola volta come pure, se necessario, i sottogruppi di dati «RIFERIMENTI AM- MINISTRATIVI PRECEDENTI», «DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI»e «MENZIONI SPECIALI». Tutti gli altri sottogruppi di dati di «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non possono essere utilizzati. – L’attributo «Descrizione testuale» contiene riferimenti alle distinte di carico allegate. «LNG della descrizione testuale» contiene il codice della lingua (LNG) utilizzata per tali riferimenti. Il contenuto dei riferimenti può essere: – per «Tipo di dichiarazione» = «T1»: «vedere distinta/e di carico», – per «Tipo di dichiarazione» = «T2»: «vedere distinta/e di carico», – per «Tipo di dichiarazione» = «T2F»: «vedere distinta/e di carico», – per «Tipo di dichiarazione» = «T-»: «T1: «vedere distinta/e di carico da .. a ..», «T2: «vedere distinta/e di carico da .. a ..», «T2F: «vedere distinta/e di carico da .. a ..». – L’attributo «Numero dell’articolo» viene indicato come «–». – Tutti gli altri attributi del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non possono essere utilizzati. Numero totale di articoli (casella 5) Tipo/Lunghezza: n ..5

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Questo attributo dev’essere utilizzato. Numero totale di colli (casella 6) Tipo/Lunghezza: n ..7 Questo attributo è utilizzato se è utilizzata la casella «Numero delle distinte di cari- co». In caso contrario, l’utilizzazione di questo attributo è facoltativa. Il numero to- tale dei colli corrisponde alla somma di tutti i «numero di colli» + tutti i «numero di pezzi» +«1» per ciascun gruppo di merce «alla rinfusa». Paese di spedizione (casella 15a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di spedizio- ne. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di spedizio- ne, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Paese di destinazione (casella 17a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di destina- zione. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In que- sto caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di destina- zione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Tipo/Lunghezza: an ..27 Questo attributo dev’essere utilizzato conformemente all’allegato A7. LNG Identità alla partenza Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Nazionalità alla partenza (casella 18) Il codice del Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato conformemente all’al- legato A7. Contenitori (casella 19) Devono essere utilizzati i codici seguenti:

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0: no 1: sì. Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Il codice del Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato conformemente all’al- legato A7. Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: an ..27 Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti conformemente all’allegato A7. LNG identità all’attraversamento della frontiera Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti conformemente all’allegato A7. Modo di trasporto alla frontiera (casella 25) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti conformemente all’allegato A7. Modo di trasporto interno (casella 26) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti. Esso dev’essere utilizzato, conformemente alle note esplicative, relative alla casella 25 di cui all’allegato A9. Luogo di carico (casella 27) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo è facoltativo per le parti contraenti. Codice della localizzazione convenuta (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esamina- te. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci/»Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

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Localizzazione convenuta delle merci (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci / Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. LNG Localizzazione convenuta delle merci Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, l’attributo non può essere uti- lizzato. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci/Codice della localizza- zione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale dogana- le» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Succursale doganale (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci/Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Massa lorda totale (casella 35) Tipo/Lunghezza: n ..11,3 Questo attributo dev’essere utilizzato. Codice lingua del documento d’accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato

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Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua del documento d’accompagnamento transito (documento d’accompagnamento transito del nuovo sistema di transito informatizzato). Indicatore della lingua di dialogo alla partenza L’utilizzazione del codice lingua di cui all’allegato D2 è facoltativa. Se questo attri- buto non è utilizzato, il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell’ufficio di partenza. Data della dichiarazione (casella 50) Questo attributo dev’essere utilizzato. Luogo della dichiarazione (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato. LNG del luogo della dichiarazione Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Operatore speditore (casella 2) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNA- ZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato. Via e numero (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato. Paese (casella 2) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. CAP (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev’essere utilizzato.

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Città (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato. LNG NAD Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (LNG NAD). Numero di identificazione (TIN) (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’ope- ratore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore destinatario (casella 8) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «Paese» quale definito in questa Convenzione. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESI- GNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato. Via e numero (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato. Paese (casella 8) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. CAP (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev’essere utilizzato. Città (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato.

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LNG NAD Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (LNG NAD). TIN (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’ope- ratore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

Designazione delle merci Numero: 999 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato. In caso di distinte di carico si applicano le seguenti regole: – L’attributo richiesto «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIO- NE DI TRANSITO» viene contrassegnato con «–». – Il gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» si incontra una sola volta come pure, se necessario, i sottogruppi di dati «RIFERIMENTI AM- MINISTRATIVI PRECEDENTI», «DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI» e «MENZIONI SPECIALI». Tutti gli altri sottogruppi di dati di «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non possono essere utilizzati. – L’attributo «Descrizione testuale» contiene riferimenti alle distinte di carico allegate. «LNG della descrizione testuale» contiene il codice della lingua (LNG) utilizzata per tali riferimenti. Il contenuto dei riferimenti può essere: – per «Tipo di dichiarazione» = «T1»: «vedere distinta/e di carico», – per «Tipo di dichiarazione» = «T2»: «vedere distinta/e di carico», – per «Tipo di dichiarazione» = «T2F»: «vedere distinta/e di carico», – per «Tipo di dichiarazione» = «T-»: «T1: «vedere distinta/e di carico da .. a ..», «T2: «vedere distinta/e di carico da .. a ..», «T2F: «vedere distinta/e di carico da .. a ..», – L’attributo «Numero dell’articolo» viene indicato come «–». – Tutti gli altri attributi del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non possono essere utilizzati. Tipo di dichiarazione (ex casella 1) Tipo/Lunghezza: an ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l’attri- buto «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato. Paese di spedizione (ex casella 15a)

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Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di destinazio- ne. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPE- RAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev’essere utilizzato. Paese di destinazione (ex casella 17a) Questo attributo dev’essere utilizzato, se viene dichiarato un solo Paese di destinazio- ne. Dev’essere quindi utilizzato il codice del Paese di cui all’allegato D2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPE- RAZIONE DI TRANSITO». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» dev’essere utilizzato. Descrizione testuale (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..140 Questo attributo dev’essere utilizzato. LNG della descrizione testuale Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Numero dell’articolo (casella 32) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato anche se «1» è stato utilizzato per l’attributo «Numero ttotale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» dev’essere utilizzato per questo attributo. Ciascuno «N. articolo» è unico per l’intera dichiarazione. Codice delle merci (casella 33) Tipo/Lunghezza: n ..8 Questo attributo dev’essere utilizzato introducendo da un minimo di 4 ad un massi- mo di 8 cifre conformemente all’allegato A7. Massa lorda (casella 35) Tipo/Lunghezza: n ..11,3 Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la deter- minazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce. Massa netta (casella 38) Tipo/Lunghezza: n ..11,3 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

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– Operatore speditore (ex casella 2) Numero: 1 Il gruppo di dati «OPERATORE speditore» non può essere utilizzato se è stato di- chiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati «OPE- RATORE speditore» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Nome (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attribuito dev’essere utilizzato. Via e numero (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attribuito dev’essere utilizzato. Paese (ex casella 2) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. CAP (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attribuito dev’essere utilizzato. Città (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attribuito dev’essere utilizzato. LNG NAD Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (LNG NAD). TIN (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’operatore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

– Operatore destinatario (ex casella 8) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «Paese» quale definito in questa Convenzione. Se viene di- chiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

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Nome (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attribuito dev’essere utilizzato. Via e numero (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attribuito dev’essere utilizzato. Paese (ex casella 8) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. CAP (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attribuito dev’essere utilizzato. Città (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attribuito dev’essere utilizzato. LNG NAD Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (LNG NAD). TIN (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..17 L’utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d’identificazione dell’ope- ratore (TIN) è facoltativa per le parti contraenti.

– Contenitori (casella 31) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1». Numeri dei contenitori (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..11 Questo attributo dev’essere utilizzato.

– Codici SGI (casella 31) Numero: 9 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato per identificare le merci sensibili (SGI) quando la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all’allegato I dell’appendice I.

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Codice merci sensibili (casella 31) Tipo/Lunghezza: ..2 Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato se il codice delle merci non è sufficiente ad identificare univocamente una merce dell’allegato I dell’appendice I. Quantità sensibile (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..11,3 Questo attributo dev’essere utilizzato qualora la dichiarazione di transito comprenda merci di cui all’allegato I dell’appendice I.

– Colli (casella 31) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato. Marchi e numeri dei colli (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..42 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene altri co- dici di cui all’allegato D2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» («VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» oppure «VO») o utilizzati per «non imballato» («NE»). La sua utilizzazione è facoltativa se l’attributo «Tipo di colli» contiene uno dei codici summenzionati. LNG dei marchi e numeri dei colli Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Tipo di colli (casella 31) Il codice colli di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. Numero di colli (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene altri co- dici di cui all’allegato D2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» («VQ», «VG», «VL», «VY», «VR» o «VO») o utilizzati per «non imballato» («NE»). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene uno dei codici summenziona- ti. Numero di pezzi (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di colli» contiene un codi- ce di cui all’allegato D2 per «non imballato» («NE»). In caso contrario questo attri- buto non può essere utilizzato.

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– Riferimenti amministrativi precedenti (casella 40) Numero: 9 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONI DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene il codice «T2» o «T2F» e se il Paese dell’ufficio di partenza è un Paese AELS, come definito nella Convenzione. Tipo di documento precedente (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..6 Se dev’essere utilizzato il gruppo di dati, dev’essere utilizzato almeno un codice di documento precedente di cui all’allegato D2. Riferimento del documento precedente (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..20 Questo attributo dev’essere utilizzato. LNG di riferimento del documento precedente Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Informazioni complementari (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..26 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti. LNG delle informazioni complementari Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

– Documenti/certificati presentati (casella 44) Numero: 99 L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è uti- lizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi dev’essere utilizzato. Tipo di documento (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..3 Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato. Riferimento del documento (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..20 LNG del riferimento del documento

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Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero. Informazioni complementari (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..26 LNG delle informazioni complementari Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

– Menzioni speciali (casella 44) Numero: 99 L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi «Identifi- cazione delle informazioni complementari» oppure «Testo». Identificazione delle informazioni complementari (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..3 Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per identificare le informazioni complementari. Esportazione dalla CE (casella 44) Se l’attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l’attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal Paese» dev’essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, i codici seguenti devono essere utilizzati: Esportazione dal Paese (casella 44) Se l’attributo «Identificazione delle informazioni complementari» contiene il codice «DG0» oppure «DG1» l’attributo «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal Paese» dev’essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, il codice del Paese di cui all’allegato D2 dev’essere uti- lizzato. Testo (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..70

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LNG del testo Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

Ufficio doganale di partenza (casella C) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato. Numero di riferimento (casella C) Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato.

Operatore obbligato principale (casella 50) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato. TIN (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo dev’essere utilizzato per inserire il numero d’identificazione dell’operatore (TIN) se il gruppo di dati «Risultato del controllo» contiene il codice corrispondente a «speditore autorizzato». Nome (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. Via e numero (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. Paese (casella 50) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato se l’attributo «TIN» è uti- lizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal siste- ma. CAP (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema.

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Città (casella 50) Tipo/Lunghezza an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. LNG NAD Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Rappresentante (casella 50) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’obbligato principale fa ricorso ad un rappresentante autorizzato. Nome (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Capacità rappresentativa (casella 50) Tipo/Lunghezza: a ..35 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa. LNG della capacità rappresentativa Il codice lingua di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Ufficio Doganale di passaggio (casella 51) Numero: 9 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato almeno una volta se sono state dichiarate parti contraenti diverse per la partenza e la destinazione. Numero di riferimento (casella 51) Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato.

Ufficio doganale di destinazione (casella 53) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato.

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Numero di riferimento (casella 53) Il codice di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato.

Operatore destinatario autorizzato (casella 53) Numero: 1 Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato. TIN del destinatario autorizzato (casella 53) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo dev’essere utilizzato per inserire il numero d’identificazione del- l’operatore (TIN).

Risultato del controllo (casella D) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione. Codice del risultato del controllo (casella D) Il codice A3 dev’essere utilizzato. Data limite (casella D) Questo attributo dev’essere utilizzato.

Info suggelli (casella D) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato pre- senti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di suggelli o sia garantito il principio dell’uso di suggelli di tipo speciale. Numero di suggelli (casella D) Tipo/Lunghezza: n ..4 Questo attributo dev’essere utilizzato.

– Identificazione dei suggelli (casella D) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato per l’identificazione dei suggelli.

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Identità dei suggelli (casella D) Tipo/Lunghezza: an ..20 Questo attributo dev’essere utilizzato. LNG dell’identità dei suggelli Il codice lingua (LNG) di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato.

Garanzia Numero: 9 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato. Tipo di garanzia (casella 52) Il codice di cui all’allegato A9 dev’essere utilizzato.

– Riferimento della garanzia Numero: 99 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di garanzia» contie- ne il codice «0», «1», «4» oppure «9». GRN (casella 52) Questo attributo dev’essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della ga- ranzia (GRN) se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «4» op- pure «9». In questo caso l’attributo «Altro riferimento della garanzia» non può esse- re utilizzato. Altro riferimento della garanzia (casella 52) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «4» oppure «9». In questo caso l’attributo «GRN» non può essere utilizzato. Codice di accesso Questa informazione è facoltativa per ogni Paese. Se l’attributo è utilizzato, il dato sarà menzionato se «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «4» oppure «9».

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– – Limitazione della validità CE Numero: 1 Non valida per la CE (casella 52) I codici seguenti devono essere utilizzati:

– – Limitazione della validità non CE Numero: 99 Non valida per altre parti contraenti (casella 52) Il codice Paese di cui all’allegato D2 dev’essere utilizzato per indicare la parte con- traente. Il codice di uno Stato membro della Comunità europea non può essere uti- lizzato.

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Allegato D2

Codici supplementari per il sistema di transito informatizzato

1. Codici Paesi (CNT)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Codice del Paese ISO alpha 2. 2 alfabetici IT

Si applica il codice Paese «ISO ALPHA-2» quale specificato in ISO - 3166 del 1° gennaio 1996.

2. Codice lingua

Viene applicata la codificazione ISO Alpha 2 come definito nella norma ISO - 639: 1988.

3. Codice dei prodotti (COM)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 SA6 6 numerici 010290

(allineato a sinistra)

Per le prime sei cifre, si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4. Codice merci sensibili

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Identificatore aggiuntivo per merci 2 numerici 2

sensibili

Il codice è utilizzato come estensione del SA6, come indicato all’allegato I dell’ap- pendice I, qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6.

5. Codici degli imballaggi

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/Rev.1-agosto 1994) Aerosol AE Ampolla, non protetta AM Ampolla, protetta AP

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Anello RG Astuccio CV Atomizzatore AT Balla, compressa BL Balla, non compressa BN Bara CJ Barattolo metallico TN Barile («barrel») BA Barile («keg») KG Barilotto FI Barra BR Barre, in pacchi/mazzi/fasci BZ Baule («coffer») CF Baule («trunk») TR Baule da marinaio SE Bauletto («footlocker») FO Benna CU Bidone da latte CC Bidone, cilindrico CX Bidone, rettangolare CA Bobina («bobbin») BB Bobina («coil») CL Bobina («reel») RL Bobina («spindle») SD Bombola di gas GB Borsa BG Botte («butt») BU Botte («cask») CK Botte («hogshead») HG Botte di grande capacità TO Bottiglia impagliata WB Bottiglia, a bulbo, non protetta BS Bottiglia, a bulbo, protetta BV Bottiglia, cilindrica, non protetta BO Bottiglia, cilindrica, protetta BQ Bottiglione, non protetto CO Bottiglione, protetto CP Brocca («jug») JG Brocca («pitcher») PH Busta EN Canestro («basket») BK Cartone CT Cassa a gabbia FD Cassa a spiraglio SK Cassa bassa SC Cassa da frutta FC Cassa da tè TC Cassa della birra CB

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Cassetta CR Cassetta («tray») PU Cassetta («tray pack») PU Cassetta allungabile NS Cassetta del latte MC Cassetta, rastrelliera per bottiglie BC Cilindro CY Cofano CH Condotti («pipes»), in pacchi/mazzi/fasci PZ Condotto («pipe») PI Damigiana, non protetta DJ Damigiana, protetta DP Fascio («truss») TS Fiala VI Flacone FL Fogli, in pacchi/mazzi/fasci SZ Foglio ST Fusto DR Gabbia CG Gas alla rinfusa (a 1031 mbar e a 15°C) VG Gas liquefatto alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale) VQ Giara JR Imballaggio termoretrattile SW Intelaiatura FR Lamiera SM Lastra PG Lastre, in pacchi/barre/mazzi/fasci PY Latta CI Lingotti, in pacchi/mazzi/fasci IZ Lingotto IN Liquidi alla rinfusa VL Martello TB Mazzo BH Merce disimballata o non imballata NE Pacchetto PA Pacco («bundle») BE Pacco («package») PK Pacco («parcel») PC Pallone, non protetto BF Pallone, protetto BP Paniere HR Paniere, grane, in vimini CE Pannello BD Pannello, in pacchi/mazzi/fasci BY Particelle alla rinfusa, solide, fini (polveri) VY Particelle alla rinfusa, solide, grandi (noduli) VO Particelle alla rinfusa, solide, granulari (grani) VR Pellicola plastica («filmpack») FP

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Rete («Net») NT Rotolo («bolt») BT Rotolo («roll») RO Sacchetto («pouch») PO Sacchetto a più pareti MB Sacco SA Sacco a più strati MS Sacco in juta JT Sacco in rete («rednet») RT Scatola («box») BX Scatola («case») CS Scatola di fiammiferi MX Secchio («bucket») BJ Secchio («pail») PL Serbatoio, cilindrico TY Serbatoio, rettangolare TK Sotto vuoto l VP Strato-paletta («slipsheet») SL Tanica, cilindrica JY Tanica, rettangolare JC Tavola PN Tavole, in pacchi/mazzi/fasci PZ Tela di sacco MT Telone CZ Tino VA Trave GI Travi, in pacchi/mazzi/fasci GZ Tronchi, in pacchi/mazzi/fasci LZ Tronco LG Tubi («tubes»), in pacchi/mazzi/fasci TZ Tubo («tube») TU Tubo flessibile («collapsible tube») TD Valigia SU Valigia («bin») BI Vaso PT Vergella RD Vergelle, in pacchi/ mazzi/fasci RZ

6. Codice documento precedente

I codici applicabili sono i seguenti: T2 = Documento amministrativo unico concernente una procedura di transito comune relativa a merci comunitarie. T2F = Documento amministrativo unico concernente una procedura di transito comune relativa a merci comunitarie provenienti da o a destinazione di una parte del territorio doganale della Comunità che non applica le re- gole comunitarie relative all’IVA.

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T2CIM = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM o di un bollettino di consegna TR. T2TIR = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet TIR. T2ATA = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet ATA. T2L = Documento amministrativo unico comprovante il carattere comunitario delle merci. T2LF = Documento amministrativo unico comprovante il carattere comunitario delle merci negli scambi fra parti del territorio doganale della Comunità che applicano la regola comunitaria relativa all’IVA e parti di tale ter- ritorio che non le applicano.

7. Codici dei documenti e dei certificati inoltrati

(codici numerici estratti dai «Repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto», 1997b: lista di codici per l’ele- mento dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Certificato di conformità 2 Certificato di qualità 3 Certificato di circolazione A.TR.1 18 Elenco dei contenitori 235 Distinta del carico 271 Fattura proforma 325 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Road list-SMGS 722 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato (generico) 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Documento di spedizione modello T 820 Documento di spedizione modello T1 821 Documento di spedizione modello T2 822 Documento di controllo T5 823 Documento di spedizione modello T2L 825 Dichiarazione delle merci all’esportazione 830 Certificato fitosanitario 851 Certificato sanitario 852

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Certificato veterinario 853 Certificato d’origine 861 Dichiarazione di origine 862 Certificato di origine preferenziale 864 Modulo del certificato di origine per il sistema di preferenze generalizzate 865 Licenza d’importazione 911 Dichiarazione del carico (arrivo) 933 Autorizzazione di embargo 941 Modulo TIF 951 Carnet TIR 952 Certificato di origine EUR 1 954 Carnet ATA 955 Altro zzz

8. Codice «informazioni complementari/indicazioni speciali»

I codici seguenti sono applicabili: DG0 = Esportazione da un Paese «AELS» soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni. DG1 = Esportazione da un Paese «AELS» soggetta a tassazione o esportazione dalla CE soggetta a tassazione. Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale.

9. Numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Identificatore del Paese al quale l’ufficio 2 alfabetici IT

doganale appartiene (cfr. CNT)

2 Numero nazionale dell’ufficio doganale 6 alfanumerici 0830AB

Campo 1 come illustrato sopra. Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri per- mettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

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Allegato D3

Modello del documento d’accompagnamento A

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Modello del documento d’accompagnamento B

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Allegato D4

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento transito

A. Note esplicative per la compilazione del documento d’accompagnamento transito Il documento d’accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati rica- vati dalla dichiarazione di transito, eventualmente modificata dall’obbligato princi- pale e/o rettificata dall’ufficio doganale di partenza e completata con:

1. MRN (numero di riferimento del movimento)

L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il mo- dello seguente:

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Ultime due cifre dell’anno di accet- 2 numerici 97

tazione formale del movimento di transito (YY)

2 Identificatore del Paese nel quale 2 alfabetici IT

ha origine il movimento (codice del Paese in Codice ISO alpha 2)

3 Identificatore unico del movimento 13 alfanumerici 9876AB8890123

di transito per anno e per Paese

4 Carattere di controllo 1 alfanumerico 5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel Paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderino inclu- dere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nel MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale. Nel campo 4 dev’essere immessa una cifra di controllo dell’intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

2. Casella 3:

– prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente, – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli), – non dev’essere usata in presenza di un solo articolo.

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3. Nello spazio alla destra della casella 8:

Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale inviare l’esemplare per il rinvio del documento d’accompagnamento transito.

4. Casella C:

– Nome dell’ufficio di partenza – Numero di riferimento dell’ufficio di partenza – Data di accettazione della dichiarazione di transito – Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella D:

– Risultati del controllo – Eventualmente, la dicitura «Itinerario obbligato». Il documento d’accompagnamento transito non deve formare oggetto di modifiche aggiunte o soppressioni, salvo indicazione contraria specificata nella Convenzione.

B. Note esplicative per la stampa Per quanto riguarda la stampa del documento d’accompagnamento transito vi sono le seguenti possibilità: 1. L’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatiz- zato e non vengono utilizzate distinte di carico: – stampa del solo esemplare A (doc. acc.) 2. L’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatiz- zato e vengono utilizzate distinte di carico: – stampa dell’esemplare A (doc. acc.), e – stampa dell’esemplare B (esemplare per il rinvio). 3. L’ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informa- tizzato (indipendentemente dall’utilizzo o meno di distinte di carico): – stampa dell’esemplare A (doc. acc.), e – stampa dell’esemplare B (esemplare per il rinvio).

C. Note esplicative per il rinvio dei risultati del controllo dall’ufficio di destinazione Per il rinvio dei risultati del controllo dall’ufficio di destinazione esistono le se- guenti possibilità: 1. L’ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato: – qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono trasmessi all’ufficio di partenza in forma elettronica,

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– qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono in- viati all’ufficio di partenza utilizzando l’esemplare B per il rinvio del docu- mento d’accompagnamento transito (comprese le distinte di carico). 2. L’ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ma non è colle- gato al sistema di transito informatizzato: – i risultati del controllo vengono inviati all’ufficio di partenza utilizzando l’esemplare per il rinvio B del documento d’accompagnamento transito (comprese eventuali distinte di carico o elenchi degli articoli) sia in caso di utilizzo che di non utilizzo di distinte di carico. 3. L’ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatiz- zato ma l’ufficio di destinazione effettiva non lo è (cambio dell’ufficio di destina- zione): – qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono inviati all’ufficio di partenza utilizzando la fotocopia del docu- mento d’accompagnamento transito, esemplare A (compresi gli elenchi degli articoli), – qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono in- viati all’ufficio di partenza utilizzando l’esemplare per il rinvio B del bollet- tino di transito (comprese le distinte di carico). 4. L’ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informa- tizzato ma l’ufficio di destinazione effettiva lo è (cambio dell’ufficio di destinazio- ne): – qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo so- no trasmessi all’ufficio di partenza in forma elettronica, – qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono in- viati all’ufficio di partenza utilizzando l’esemplare per il rinvio B del docu- mento d’accompagnamento transito (comprese le distinte di carico).

D. Note esplicative per l’utilizzo delle distinte di carico Quando vengano utilizzate distinte di carico su carta le copie A e B del documento d’accompagnamento transito sono stampate a partire dal sistema. In tale caso ven- gono inseriti i seguenti dati: 1. Indicazione del numero totale di distinte di carico (casella 4) invece del numero totale di elenchi degli articoli (casella 3). 2. La casella «Descrizione delle merci» (casella 31) contiene unicamente le seguenti indicazioni: − se vi sono merci T1, T2 o T2F: «cfr. distinte di carico» – «Merci T1 : «cfr. distinte di carico dal n. … al n. …» – «Merci T2: «cfr. distinte di carico dal n. … al n. …» – «Merci T2F: «cfr. distinte di carico dal n. … al n. …»

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3. Anche la casella «Menzioni speciali» dev’essere stampata.

4. Tutte le altre informazioni specifiche concernenti le singole merci figurano nelle pertinenti distinte di carico allegate al documento d’accompagnamento transito.

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Allegato D5

Modello di elenco degli articoli

Elenco degli articoli UdP: MRN

Foglio A Data:

Art. n. Marchi/numeri Quantità/natura N. contenitore Designazione delle merci (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)

Regime Codice delle Codice merci Quantità Dichiarazione som- merci sensibili sensibile maria/Documento pre- cedente (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)

Paese di Paese di Massa lorda Massa netta Menzioni speciali/ spedizione/ destinazione (kg) (kg) Documenti presen- esportazione tati/Certificati ed auto- rizzazioni (15) (17) (35) (38) (44)

Speditore/ Esportatore Destinatario (2) (8)

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Elenco degli articoli UdP: MRN

Foglio B Data:

Art. n. Marchi/numeri Quantità/natura N. contenitore Designazione delle merci (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)

Regime Codice delle Codice merci Quantità Dichiarazione som- merci sensibili sensibile maria/Documento pre- cedente (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)

Paese di Paese di Massa lorda Massa netta Menzioni speciali/ spedizione/ destinazione (kg) (kg) Documenti presen- esportazione tati/Certificati ed auto- rizzazioni (15) (17) (35) (38) (44)

Speditore/ Esportatore Destinatario (2) (8)

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Allegato D6

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli

Quando un movimento concerne più di un articolo, l’esemplare A dell’elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e dev’essere alle- gato all’esemplare A del documento d’accompagnamento transito. Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stam- pato anche l’esemplare B dell’elenco degli articoli e viene allegato all’esemplare B del documento d’accompagnamento transito. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Devono essere stampati i seguenti dati:

1. Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):

a) elenco degli articoli; b) foglio A/B; c) numero di serie dell’esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d’accompagnamento transito).

2. Udp - Nome dell’ufficio di partenza.

3. Data - Data di accettazione della dichiarazione di transito.

4. MRN - Numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato D4.

5. I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue: a) articolo n. - numero di serie dell’articolo corrente; b) regime - se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata; c) in caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, d) le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell’allegato A7, eventualmente in forma codificata.

Regime comune di transito. Convenzione RU 2001

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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