AS 2001 707
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC)
del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111, 113 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze
economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale: a. dell’Amministrazione federale secondo gli articoli 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); b. dei servizi del Parlamento secondo l’articolo 8novies della legge del 23 marzo
19623 sui rapporti fra i Consigli;
c. della Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19974 sull’organizzazione delle poste, fintanto che assicura il suo personale presso la Cassa pensioni della Confederazione; d. delle unità amministrative decentrate secondo l’articolo 2 capoverso 3 della LOGA, sempre che le disposizioni legali speciali non prevedano diversa- mente; e. delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato secondo gli articoli 71a- 71c della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministra- tiva; f. dei Tribunali federali secondo la legge federale del 16 dicembre 19436 sull’organizzazione giudiziaria; g. delle organizzazioni affiliate secondo l’articolo 2.
RS 172.222.0
1999-4581 707
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2 La presente legge non si applica alle persone nominate dall’Assemblea federale
conformemente all’articolo 168 capoverso 1 della Costituzione federale.
Art. 2 Organizzazioni affiliate 1 La Cassa pensioni della Confederazione può concludere contratti d’affiliazione con organizzazioni particolarmente vicine alla Confederazione.
2 La Commissione della Cassa è competente per la conclusione e la denuncia dei
contratti d’affiliazione (art. 11). Le sue decisioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 3 Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dettagli, segnatamente le condi- zioni d’affiliazione, la denuncia del contratto e la tenuta di conti separati.
Art. 3 Datori di lavoro Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: a. il Consiglio federale per il personale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f, come pure per le unità amministrative decentrate senza per- sonalità giuridica propria; b. la Posta svizzera, fintanto che assicura il suo personale presso la Cassa pen- sioni della Confederazione; c. le unità amministrative decentrate dotate di personalità giuridica propria; d. le organizzazioni affiliate.
Capitolo 2: Regime previdenziale
Art. 4 Principi 1I guadagni assicurati sino a concorrenza dell’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) moltiplicato per due volte sono assicurati nel primato delle prestazioni (piano di base). 2 Ogni datore di lavoro stabilisce per il suo personale quali componenti del salario, che eccedono l’importo di cui al capoverso 1, sono assicurabili e in quale piano assi- curativo, separato finanziariamente dal piano di base conformemente al capoverso 1, saranno assicurate; esso consulta preventivamente la Commissione della Cassa. 3 Per particolari categorie di persone e per componenti variabili del salario, il Consi- glio federale può prevedere piani assicurativi diversi. 4 La Cassa pensioni della Confederazione può offrire alle organizzazioni affiliate ulteriori piani assicurativi.
7 RS 831.40
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5 Il Consiglio federale può istituire una cassa di soccorso segnatamente nella forma di una fondazione di diritto pubblico. Esso ne disciplina lo scopo e il finanziamento.
Art. 5 Prestazioni 1 In caso di durata assicurativa completa e di età di pensionamento fissata dal Consi- glio federale, la pensione ammonta nel piano di base: a. al 60 per cento del guadagno assicurato per la pensione di vecchiaia e d’invalidità; b. a due terzi della pensione di vecchiaia o d’invalidità per la pensione del co- niuge; c. a un sesto della pensione di vecchiaia o d’invalidità per la pensione per i fi- gli e gli orfani. 2 Il Consiglio federale determina la durata assicurativa completa. Per le pensioni d’invalidità e per i superstiti, si considera la durata assicurativa che il membro avrebbe raggiunto al momento dell’età di pensionamento regolamentare. 3 Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone che ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI) sono beneficiarie di rendite e che, nel momento in cui è sopraggiunta l’incapacità al lavoro che ha determinato l’invalidità, erano assicurate presso la Cassa pensioni della Confederazione. 4 Qualora il datore di lavoro assuma la totalità del finanziamento, in casi particolari possono anche essere accordate rendite di invalidità se un esame medico attesta solo un’invalidità professionale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 5 L’ammontare della compensazione del rincaro sulle pensioni si determina in fun- zione del reddito patrimoniale sul capitale di copertura dei beneficiari. I datori di la- voro possono garantire ai loro beneficiari la compensazione integrale o parziale del rincaro. Nella misura in cui il reddito patrimoniale a disposizione per la compensa- zione del rincaro non copre la compensazione garantita, essi versano alla cassa pen- sioni la differenza corrispondente. I datori di lavoro di cui all’articolo 3 lettere a-c garantiscono al loro personale una compensazione del rincaro pari al 50 per cento. 6 Fintanto che non è percepita una rendita di vecchiaia AVS, ma al più tardi sino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, la Cassa pensioni della Confe- derazione versa, su richiesta, una pensione transitoria ai beneficiari di una pensione di vecchiaia. La pensione transitoria è interamente o parzialmente rimborsabile. 7 Qualora la Cassa pensioni accordi una rendita di invalidità secondo il capoverso 4 e il datore di lavoro assuma la totalità del finanziamento, i beneficiari ottengono un supplemento fisso al più tardi sino al momento in cui sorge il diritto a una rendita intera dell’AI o dell’AVS. Il supplemento fisso non dev’essere rimborsato dagli as- sicurati.
Art. 6 Contributi 1 I contributi sono stabiliti in modo tale che le prestazioni di cui agli articoli 4 e 5 possano essere finanziate secondo la tecnica assicurativa.
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2 I contributi periodici volti a finanziare le prestazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 sono finanziati per metà ciascuno, dall’assicurato e dal datore di lavoro. Essi sono scaglionati secondo l’età. 3 Se, con un grado d’occupazione invariato, il guadagno assicurato aumenta, gli as- sicurati versano un contributo unico fissato in funzione dell’età. I datori di lavoro sono obbligati a versare contributi pari almeno ai contributi complessivi di tutti i salariati. Qualora l’importo ulteriormente necessario per compensare l’onere residuo del capitale di copertura non possa essere finanziato da utili destinati a tale scopo, tale importo è pagato dai datori di lavoro al momento dell’aumento del guadagno assicurato.
Art. 7 Contributi volontari dei datori di lavoro I datori di lavoro possono versare contributi per scopi speciali.
Capitolo 3: Esecuzione della previdenza professionale Sezione 1: Cassa pensioni della Confederazione e altri istituti di previdenza
Art. 8 Cassa pensioni della Confederazione 1 La Cassa pensioni della Confederazione è un istituto di diritto pubblico della Con- federazione dotato di personalità giuridica. Può essere iscritta nel registro di com- mercio.
2 Il Consiglio federale ne stabilisce la ragione sociale e la sede sociale.
3 La Cassa pensioni della Confederazione attua per i suoi membri la previdenza pro- fessionale conformemente alla presente legge. Essa è vincolata alle disposizioni co- genti della LPP8 e della legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio ed è iscritta nel registro della previdenza professionale. 4 Il Consiglio federale può affidare alla Cassa pensioni della Confederazione altri compiti, sempre che questi abbiano un nesso materiale con quelli previsti nella pre- sente legge. La Confederazione assume le relative spese.
5 La Cassa pensioni della Confederazione può affidare a terzi l’adempimento di
compiti conformemente alla presente legge. Ne sono esclusi i compiti di cui agli ar- ticoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 3.
Art. 9 Altri istituti di previdenza 1 Purché disposizioni legali speciali non dispongano diversamente, il Consiglio fede- rale può autorizzare alcune unità amministrative decentrate dotate di personalità giu- ridica propria a:
8 RS 831.40 9 RS 831.42
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a. gestire una propria Cassa pensioni; o b. assicurare il proprio personale presso una Cassa pensioni di terzi. 2 Con tale autorizzazione, il Consiglio federale decide se il regime previdenziale de- finito nella presente legge si applica all’assicurazione del personale interessato.
Sezione 2: Organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione
Art. 10 Organi Gli organi della Cassa pensioni della Confederazione sono: a. la Commissione della Cassa; b. la direzione.
Art. 11 Commissione della Cassa 1 La Commissione della Cassa esercita la direzione suprema come pure la vigilanza e il controllo sulla gestione della Cassa pensioni. Adempie fra l’altro i seguenti compiti: a. nomina la direzione della Cassa pensioni; b. nomina l’ufficio di controllo e gli esperti riconosciuti per la previdenza pro- fessionale; c. approva il conto annuale; d. emana gli statuti e i regolamenti. 2 La Commissione della Cassa è composta in modo paritetico. Il Consiglio federale determina la composizione e la ripartizione dei seggi. Disciplina, su proposta della Commissione della Cassa, la procedura d’elezione della rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione della Cassa. 3 Per il resto la Commissione della Cassa si costituisce autonomamente. Può farsi affiancare da specialisti e istituire comitati, i cui membri non devono necessaria- mente appartenere alla Commissione della Cassa.
Art. 12 Direzione 1 La direzione tratta gli affari correnti della Cassa pensioni e partecipa con voto con- sultivo a tutte le sedute della Commissione della Cassa e dei suoi comitati.
2 Essa nomina il personale della Cassa pensioni.
3 La direzione e il personale della Cassa pensioni sottostanno alla legislazione appli- cabile al personale federale. Nell’ambito della previdenza professionale, sono assi- curati presso la Cassa pensioni della Confederazione.
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Art. 13 Responsabilità La responsabilità delle persone incaricate della gestione degli affari, dell’ammini- strazione e del controllo della Cassa pensioni è disciplinata conformemente alla LPP10.
Art. 14 Trattamento di dati 1 La Cassa pensioni tratta i dati personali degli assicurati e dei loro congiunti che sono necessari all’esecuzione della previdenza professionale. 2 Qualora sia necessario all’esecuzione dei suoi compiti, essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione: a. dati sulla salute; b. dati su provvedimenti di carattere sociale, esecuzioni nonché perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. 3 Allo scopo di controllare le indicazioni degli assicurati, la Cassa pensioni può con- frontare segnatamente i dati elettronici con quelli di istituzioni di previdenza e assi- curazioni sociali svizzere ed estere, in particolare della Cassa federale di compensa- zione, dell’Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione, dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni e dell’ufficio AI per le persone residenti all’estero.
4 Il Consiglio federale disciplina:
a. la competenza in materia di trattamento dei dati; b. il termine di conservazione; c. l’organizzazione e l’esercizio dei sistemi automatizzati; d. la sicurezza dei dati.
Sezione 3: Disposizioni particolari in materia di finanziamento e rendiconto
Art. 15 Bilancio La Cassa pensioni è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa. Il Con- siglio federale fissa il tasso di interesse tecnico.
Art. 16 Misure di risanamento 1 Se il grado di copertura della Cassa pensioni, tenuto conto del disavanzo, scende al di sotto del 90 per cento, il Consiglio federale ordina le misure necessarie al ripristi- no dell’equilibrio finanziario.
10 RS 831.40
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2 Se la Confederazione non concede più alcuna garanzia, vengono ordinate misure di risanamento a partire da una sottocopertura del 5 per cento.
Art. 17 Investimento dei fondi della Cassa pensioni e impiego dei proventi del patrimonio 1 La Cassa pensioni investe il patrimonio, sotto la sua responsabilità, nell’ambito delle disposizioni esecutive relative alla presente legge. Per l’investimento del pa- trimonio essa garantisce: a. la necessaria sicurezza; b. un reddito di mercato; c. una ripartizione adeguata dei rischi; d. una liquidità sufficiente. 2 Il Consiglio federale fissa la strategia d’investimento e disciplina l’utilizzo dei pro- venti del patrimonio; a tale scopo bada in primo luogo ad accumulare le riserve e gli accantonamenti necessari. Se oltre a ciò sono disponibili proventi del patrimonio, essi devono essere attribuiti al capitale di copertura in particolare per compensare il rincaro.
Art. 18 Rendiconto La Cassa pensioni può tenere conti separati per i singoli datori di lavoro.
Art. 19 Regresso nei confronti di terzi responsabili La Cassa pensioni subentra nei diritti dei beneficiari, sino a concorrenza delle sue prestazioni, nei confronti di terzi responsabili di aver causato un evento all’origine delle prestazioni assicurative.
Sezione 4: Disposizioni esecutive, statuti e regolamenti
Art. 20 Disposizioni esecutive 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. La Commissione della Cassa dev’essere sentita prima dell’emanazione o della modifica delle disposizioni esecu- tive.
2 Le disposizioni esecutive disciplinano in particolare:
a. i requisiti, l’entità, l’inizio e la fine nonché eventuali restrizioni per quanto riguarda la qualità di membro della Cassa pensioni; b. i diritti e gli obblighi connessi con la qualità di membro; c. le prestazioni della Cassa pensioni nonché la cessione, il prelievo anticipato, la costituzione in pegno, il rimborso, la restituzione, la compensazione e il computo;
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d. il guadagno assicurato, in particolare il suo adeguamento al rincaro; e. le modalità di riscatto di anni d’assicurazione alla Cassa pensioni; f. i requisiti e le modalità del prelievo anticipato regolamentare della pensione; g. l’obbligo di contribuzione del datore di lavoro nonché i requisiti e le moda- lità per il prelievo anticipato extra-regolamentare della pensione; h. la riduzione di prestazioni a causa di una sovraindennizzazione; i. l’obbligo di contribuzione, in particolare l’ammontare dei contributi e il loro scaglionamento; j. i requisiti per la prestazione di una pensione di invalidità e i requisiti per il versamento di un supplemento fisso; k. i casi in cui, d’intesa con gli interessati, è possibile trovare soluzioni assicu- rative particolari. 3 Il Consiglio federale può delegare alla Commissione della Cassa le sue competenze in materia di disciplinamento di singoli settori conformemente alla presente legge. Esso può riservarsi l’approvazione di simili disciplinamenti.
Art. 21 Statuti e regolamenti 1 La Commissione della Cassa emana nell’ambito della presente legge e delle dispo- sizioni esecutive: a. gli Statuti della Cassa pensioni; b. le direttive d’investimento; c. il regolamento d’investimento; d. i principi inerenti alla politica in materia di rischio; e. il regolamento interno e d’organizzazione. 2 I disciplinamenti di cui al capoverso 1 lettere a-d necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
3 Gli Statuti disciplinano in particolare:
a. il trasferimento delle spese amministrative; b. le tasse per particolari prestazioni di servizio della Cassa pensioni; c. i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro; d. la procedura in caso di uscita di un datore di lavoro o di cambiamento del suo statuto; e. l’obbligo di ripresa di beneficiari da attribuire a un datore di lavoro, se quest’ultimo esce dalla Cassa pensioni; f. l’obbligo di notifica dei datori di lavoro; g. gli aspetti attuariali.
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Capitolo 4: Disposizioni transitorie Sezione 1: Regime previdenziale
Art. 22 Pensioni transitorie e compensazione del rincaro 1 Le persone, il cui guadagno assicurato conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 viene ridotto e che, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni esecutive, hanno compiuto i 55 anni, possono mantenere il loro attuale guadagno assicurato. 2 Le persone, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione una pensione d’invalidità o un supple- mento fisso, continuano a ricevere detta pensione, anche se i requisiti per la sua ri- scossione non sono più adempiuti secondo il nuovo diritto. È fatto salvo il cambia- mento dello stato di salute della persona interessata. 3 Sino al momento in cui sono operati gli investimenti di cui all’articolo 24, la Con- federazione garantisce ai beneficiari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f la stessa compensazione percentuale del rincaro riservata al personale fede- rale attivo.
Art. 23 Regimi transitori secondo il diritto previgente Gli assicurati la cui posizione giuridica è disciplinata dalle disposizioni transitorie degli Statuti previgenti, la mantengono anche nel nuovo diritto. Il Consiglio federale emana le disposizioni transitorie.
Sezione 2: Regime di finanziamento
Art. 24 Investimento del patrimonio 1I capitali della Cassa pensioni devono essere completamente investiti entro il 31 dicembre 2005 secondo la strategia di investimento definita dal Consiglio fede- rale. Sono fatti salvi gli averi della Cassa pensioni derivanti dal disavanzo del prece- dente regime della Cassa pensioni. 2 Per i capitali non ancora investiti secondo questa strategia d’investimento, la Con- federazione versa alla Cassa pensioni un interesse che corrisponde al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione, ma ammonta almeno al 4 per cento all’anno. 3 L’Amministrazione federale delle finanze è competente per la gestione del patri- monio della Cassa pensioni della Confederazione giusta l’articolo 17 capoverso 2 al più tardi per tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale può trasmettere la competenza della gestione del patrimonio alla Cassa pensioni della Confederazione prima di questa scadenza.
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4 Su mandato della Cassa pensioni della Confederazione, l’Amministrazione fede-
rale delle finanze può continuare a gestirne il patrimonio anche dopo lo scadere del termine di cui al capoverso 3.
Art. 25 Riserve di fluttuazione Fintanto che le riserve di fluttuazione non raggiungono il 10 per cento del capitale di copertura del bilancio d’apertura, rispettivamente dei capitali di copertura giusta l’articolo 29 capoverso 3, la Confederazione garantisce alla Cassa pensioni le riserve di fluttuazione mancanti. Per coprire gli eventuali costi, essa li ripartisce fra i datori di lavoro proporzionalmente al capitale di copertura necessario, tenendo conto del numero dei loro assicurati attivi e dei loro beneficiari. Se il contributo ai costi ha gravi conseguenze finanziarie per i singoli datori di lavoro, la Confederazione può rinunciarvi parzialmente o integralmente.
Art. 26 Pagamento del disavanzo 1 All’atto della costituzione della Cassa pensioni, il Consiglio federale stabilisce la ripartizione definitiva fra i datori di lavoro del disavanzo risultante dal precedente regime della Cassa pensioni (CPC). La Confederazione assume la parte del disavan- zo delle organizzazioni affiliate dovuta esclusivamente all’introduzione della legge del 17 dicembre 199311 sul libero passaggio (LFLP). 2 La Confederazione paga un interesse del 4 per cento sul suo debito risultante dal disavanzo di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale può aumentare il tasso di inte- resse al massimo al 4,5 per cento. La Confederazione estingue il suo debito nei con- fronti della Cassa pensioni al più tardi entro 8 anni dopo la costituzione della Cassa pensioni. 3 Il debito delle organizzazioni affiliate risultante dal disavanzo soggiace al medesi- mo tasso di interesse della Confederazione (cpv. 2). Il Consiglio federale determina il termine e le modalità di pagamento del debito alla Cassa pensioni.
4 La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito delle
singole organizzazioni affiliate risultante dal disavanzo, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l’organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni e i limiti di tale assunzione. 5 L’onere sostenuto dalla Confederazione per il rimborso del debito risultante dal disavanzo è registrato all’attivo nel bilancio della Confederazione e ammortizzato negli anni successivi a carico del conto economico. 6 La Confederazione garantisce le prestazioni della Cassa pensioni finché vi è un disavanzo a carico della Confederazione. Per coprire gli eventuali costi, essa li ri- partisce fra i datori di lavoro proporzionalmente al capitale di copertura necessario, tenendo conto del numero dei loro assicurati attivi e dei loro beneficiari. Se il contri- buto ai costi ha gravi conseguenze finanziarie per i singoli datori di lavoro, la Con- federazione può rinunciarvi parzialmente o integralmente.
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Sezione 3: Regime di competenze
Art. 27 Il Consiglio federale assolve le competenze della Commissione della Cassa al mas- simo per due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. Esso può affidare alcune competenze alla direzione della Cassa pensioni. La Commissione della Cassa va sentita prima di emanare le disposizioni esecutive, gli Statuti e i regolamenti non- ché prima di prendere importanti decisioni.
Sezione 4: Costituzione dell’istituto e trapasso
Art. 28 Costituzione
1 La Cassa pensioni della Confederazione acquisisce la personalità giuridica con
l’entrata in vigore della presente legge. Da questo momento rileva gli attivi e i passi- vi della Cassa pensioni esistente, conformemente al bilancio di apertura. 2 Per l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti: a. approva il bilancio d’apertura della Cassa pensioni; b. designa i fondi e definisce i diritti reali limitati, gli accordi obbligatori e i ti- toli che passano alla Cassa pensioni; c. si adopera affinché i fondi e i diritti reali limitati della Confederazione che passano alla Cassa pensioni figurino nel registro fondiario. L’iscrizione nel registro fondiario è esente da imposte e da tasse. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare direttive per l’esecuzione delle iscrizioni nel registro fondiario; d. fa iscrivere la Cassa pensioni della Confederazione nel registro della previ- denza professionale. 3 L’istituto subentra, quale datore di lavoro, nei rapporti di servizio e di lavoro esi- stenti. Il passaggio dei rapporti di servizio e di lavoro esistenti dalla Cassa pensioni attuale alla Cassa pensioni della Confederazione può avvenire progressivamente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 29 Passaggio dei rapporti previdenziali 1 Il Consiglio federale determina la data del trasferimento dei singoli datori di lavoro dalla Cassa pensioni attuale alla Cassa pensioni della Confederazione. Sino alla data del trasferimento nella Cassa pensioni della Confederazione o in un’altra Cassa pen- sioni per gli assicurati vigono gli statuti della CPC. 2 Esso disciplina il passaggio di tutti gli assicurati il cui datore di lavoro è già uscito dalla Cassa pensioni attuale o che non sottostanno più a un datore di lavoro definito.
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3 A tempo debito, ritira il capitale di copertura corrispondente dalla Cassa pensioni attuale e lo trasferisce alla Cassa pensioni della Confederazione. All’atto del trasfe- rimento, alle singole persone assicurate è accreditato il valore attuale delle presta- zioni acquisite. 4 Il Consiglio federale scioglie la Cassa pensioni attuale dopo che ne sono usciti l’ultimo datore di lavoro e l’effettivo dei beneficiari giusta il capoverso 2. Con lo scioglimento, ne ordina la radiazione dal registro della previdenza professionale.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Abrogazione degli Statuti della CPC L'abrogazione degli Statuti della CPC del 24 agosto 199412 dal Consiglio federale è approvata.
Art. 31 Modifica del diritto vigente
1. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192713
Art. 48 cpv. 1-5ter Abrogati
2. Legge del 6 ottobre 198914 sulle finanze della Confederazione
Ingresso visto l’articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale15, ...
Art. 36 cpv. 4 4 Il denaro di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto legislativo, può essere inve- stito conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.
3. Legge del 30 aprile 199716 sull’organizzazione delle poste
Ingresso visto l’articolo 36 della Costituzione federale17, ...
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Art. 15 cpv. 1 terzo periodo 1 ... La Posta può, con l’approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affiliarsi a un’altra istituzione di previdenza.
Art. 32 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.18
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2001.
21 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 RU 1995 533 3705, 1999 2450 2451 13 CS 1 453 [RS 172.221.10] 14 RS 611.0 15 Questa disposizione corrisponde all’articolo 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 16 RS 783.1 17 Questa disposizione corrisponde all’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 18 FF 2000 3205
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