AS 2001 720
AS 2001 720
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Modifica del 31 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 gennaio 1997 1 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:
Art. 2 Concessione limitata delle preferenze tariffali Dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, ai Paesi elencati nell’allegato 2 parte 3 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi elencati nell’allegato 2 parte 2.
Art. 3, Voce di tariffa 1701.1100, zucchero di canna greggio Colonna «Quantità in tonnellate (peso netto) per anno civile» Sostituire «5000» con «7000»
Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore
2 Abrogato
II
Nell’allegato 2 parte 1 l’elenco dei Paesi sotto «Europa» è del seguente tenore: Croazia Gibilterra Macedonia Malta Jugoslavia, Repubblica federale
1 RS 632.911
720 2001-0048
Ordinanza sulle preferenze tariffali RO 2001
L’allegato 2 parte 3 è sostituito dalla versione seguente: Parte 3: Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo più poveri (PMA) Albania Bosnia-Erzegovina
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.
31 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz