Lexipedia

AS 2001 720

AS 2001 720

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 31 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 gennaio 1997 1 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 2 Concessione limitata delle preferenze tariffali Dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, ai Paesi elencati nell’allegato 2 parte 3 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi elencati nell’allegato 2 parte 2.

Art. 3, Voce di tariffa 1701.1100, zucchero di canna greggio Colonna «Quantità in tonnellate (peso netto) per anno civile» Sostituire «5000» con «7000»

Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore

2 Abrogato

II

Nell’allegato 2 parte 1 l’elenco dei Paesi sotto «Europa» è del seguente tenore: Croazia Gibilterra Macedonia Malta Jugoslavia, Repubblica federale

1 RS 632.911

720 2001-0048

Ordinanza sulle preferenze tariffali RO 2001

L’allegato 2 parte 3 è sostituito dalla versione seguente: Parte 3: Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo più poveri (PMA) Albania Bosnia-Erzegovina

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

31 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

AS 2001 720 | Lexipedia | Lexipedia