AS 2001 78
Ordinanza concernente il fondo per lo spegnimento di impianti nucleari
Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 concernente il Fondo per lo spegnimento di im- pianti nucleari è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari (Ordinanza concernente il Fondo di spegnimento, OFSpe)
Art. 1 cpv. 2 2 Il Fondo deve coprire i costi derivanti dallo spegnimento di impianti nucleari.
Art. 2 cpv. 1 lett. b
1 La presente ordinanza si applica agli impianti nucleari:
b. che servono al deposito intermedio di combustibili usati, di residui e di sco- rie radioattive provenienti da centrali nucleari.
Titolo precedente l’art. 2a
Sezione 2: Entità dei costi di spegnimento, finanziamento e prestazioni
Art. 2a Sono considerati costi di spegnimento le spese per: a. lo spegnimento e lo smantellamento di impianti nucleari in disuso; b. lo smaltimento delle scorie così prodotte; c. la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di smaltimento, inclusa la ricerca e gli atti preparatori; d. la chiusura e sorveglianza di un deposito finale.
1 RS 732.013
78 2000-2539
Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari RU 2001
Titolo precedente l’art. 3 Abrogato
Art. 3 cpv. 2 2 L’obbligo inizia se l’esercente mette in esercizio l’impianto e dura sino all’adem- pimento completo dei suoi obblighi finanziari concernenti lo spegnimento e lo smantellamento dell’impianto e lo smaltimento delle scorie così prodotte.
Art. 4 cpv. 1
1 L’importo dei contributi è determinato in modo da coprire:
a. i costi presumibili per lo spegnimento e lo smantellamento dell’impianto, te- nuto conto della loro evoluzione e dell’evoluzione del patrimonio del Fondo fino all’esecuzione dei lavori; b. i costi presumibili per lo smaltimento sicuro e a lungo termine delle scorie prodotte in seguito allo spegnimento e allo smantellamento dell’impianto, tenuto conto della loro evoluzione e dell’evoluzione del patrimonio del Fon- do sino alla conclusione dei lavori di smaltimento; sono dedotti i costi già assunti dall’esercente per lo smaltimento delle scorie radioattive; c. i costi presumibili per l’amministrazione del Fondo.
Art. 5 Riscossione dei contributi 1 Il contributo per ogni impianto nucleare è di norma fissato per cinque anni e ri- scosso annualmente. La Commissione amministrativa stabilisce il termine di paga- mento.
2 La Commissione amministrativa può stabilire rate.
3 Con l’approvazione della Commissione amministrativa, i contributi possono essere forniti sotto forma di titoli o, fino a un quarto, sotto forma di pretese assicurative nei confronti di una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore del Fondo.
Art. 6 Collocamento degli averi Gli attivi del Fondo devono essere investiti in modo che ne sia garantita la sicurezza, nonché un’equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni impianto.
Art. 7 Pretese 1 Ogni esercente tenuto a versare contributi ha nei confronti del Fondo pretese per una somma pari a quella versata (art. 4); le uscite e le entrate del Fondo sono prese in considerazione proporzionalmente. 2 Dette pretese non possono essere cedute, date o prese in pegno o attribuite alla massa fallimentare. Gli averi sono assegnati al Fondo se l’esercente fallisce prima
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che lo spegnimento dell’impianto, lo smantellamento e lo smaltimento delle scorie prodottesi siano terminati. 3 Il Fondo paga a ogni esercente, fino a concorrenza delle sue pretese, i costi per lo spegnimento, lo smantellamento e lo smaltimento delle scorie prodotte durante que- ste operazioni. 4 Se il capitale accumulato è maggiore di quello necessario per la copertura dei costi per lo spegnimento, lo smantellamento e lo smaltimento, la differenza è rimborsata entro un termine adeguato, prendendo in considerazione la struttura dell’investi- mento.
5 Se il capitale accumulato non copre interamente i costi per lo spegnimento, lo
smantellamento e lo smaltimento, l’esercente salda l’importo mancante entro tre an- ni con rate annue.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1 Se riceve dal Fondo versamenti che superano l’importo delle sue pretese,
l’esercente deve rimborsare la differenza, aumentata di un interesse calcolato al tasso usuale di mercato, entro tre anni, con rate annue. 2 Se l’esercente non è in grado di rimborsare entro tre anni, gli altri esercenti sono tenuti a coprire la differenza con versamenti supplementari, entro un termine di altri tre anni, con rate annue.
Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) istituisce una Commissione amministrativa di nove membri al massimo e ne designa il presidente. 2 Gli esercenti di impianti hanno diritto a una rappresentanza equa, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.
Art. 12 Durata della carica, limitazione del periodo della carica e limite di età La durata della carica, la limitazione del periodo della carica e il limite di età si conformano agli articoli 14-16 dell’ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 1996 2.
Art. 13 lett. b, c ed e La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: b. deliberare sull’accettazione di titoli, pretese assicurative e garanzie (art. 5 cpv. 3);
2 RS 172.31
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c. determinare periodicamente i costi presumibili dello spegnimento, dello smantellamento e dello smaltimento; e. decidere circa le modalità di efficienti operazioni di pagamento.
Art. 14 lett. c Previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento elabora un regolamento per il Fondo. Le sue disposizioni disciplinano in particolare: c. le esigenze relative ai titoli, alle assicurazioni e alle garanzie (art. 5 cpv. 3);
Art. 17 Segretariato
1 Il Dipartimento nomina il segretariato su proposta della Commissione.
2 Il segretariato ha in particolare i compiti seguenti:
a. tenere la contabilità e sbrigare i pagamenti, per quanto la Commissione am- ministrativa non disciplini diversamente la competenza; b. preparare le sedute della Commissione ed eseguirne le decisioni; c. redigere i verbali.
3 La Commissione può assegnare altri compiti al segretariato.
Art. 18 Spese Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese di segretariato, dell’organo di controllo e degli specialisti, nonché per i mandati confe- riti dalla Commissione sono a carico del Fondo. È applicabile l’ordinanza del 12 dicembre 19963 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparla- mentari.
Art. 19 Sorveglianza
1 Il Fondo è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento.
2 La Commissione amministrativa affida la verifica dei conti a una società di re- visione (organo di controllo). L’organo di controllo fa rapporto alla Commissione sull’esito del suo controllo.
Art. 20 Rendiconto Ogni anno la Commissione presenta al Dipartimento e agli esercenti soggetti al ver- samento dei contributi un rapporto di attività; quest’ultimo contiene anche i conti e il rapporto dell’organo di controllo.
3 RS 172.311
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Art. 21 Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso alla Commissione di
ricorso DATEC.
2 Il Dipartimento è pure autorizzato a interporre ricorso.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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