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AS 2001 826

Trattato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (con acc.)

Traduzione 1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Concluso l’11 aprile 2000 Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20002 Ratificato con strumenti scambiati il 18 dicembre 2000 Entrato in vigore il 1° gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein, considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spa- zio economico comune con frontiere aperte, sostenuti dalla volontà comune di garantire in materia di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni un ordinamento, un’interpretazione ed un’esecuzione comuni, hanno deciso di concludere il presente trattato e hanno designato a tale scopo loro plenipotenziari: il Consiglio federale svizzero: l’onorevole Kaspar Villiger, Capo del Dipartimento federale delle finanze Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein: il dott. Michael Ritter, Vicecapo del Governo del Principato del Liechtenstein i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 1 La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein riscuotono sul loro territorio una tassa comune sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. 2 Nel rispetto dell’autonomia della fiscalità stradale delle due Parti contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein disciplina- no in un accordo aggiuntivo i particolari concernenti l’introduzione simultanea in Svizzera e nel Liechtenstein della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni, la trasposizione nel diritto del Liechtenstein delle disposizioni materiali sviz- zere concernenti tale tassa e la loro applicazione in parallelo.

RS 0.641.851.41

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 826).

2 RU 2001 825

826 2000-0885

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

3 La Confederazione Svizzera informa in tempo utile il Principato del Liechtenstein delle modifiche previste nel diritto relativo alla tassa sul traffico pesante commisu- rata alle prestazioni e nella sua applicazione, in vista della loro ripresa da parte del Principato. In caso di conflitto d’interessi, le Parti contraenti si sforzano di trovare soluzioni in comune.

Art. 2 Le due Parti contraenti istituiscono una commissione mista, incaricata del tratta- mento delle questioni correlative all’interpretazione e all’applicazione del trattato e del relativo accordo. Essa agisce per consenso.

Art. 3 Le controversie concernenti l’interpretazione del presente trattato o dell’accordo che non possano essere composte dalla commissione mista o per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato.

Art. 4

1 Il trattato ha durata indeterminata.

2 Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il trattato in ogni momento per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

Art. 5 Il presente trattato è sottoposto a ratifica. Esso entra in vigore previa ratifica, alla data fissata dalle Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l'11 aprile 2000.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Kaspar Villiger Michael Ritter

Traduzione 3 Accordo relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Concluso l’11 aprile 2000 Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20004 Ratificato con strumenti scambiati il 18 dicembre 2000 Entrato in vigore il 1° gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein, in esecuzione del trattato dell’11 aprile 2000, stipulato tra la Confederazione Svizze- ra e il Principato del Liechtenstein, concernente la tassa sul traffico pesante commi- surata alle prestazioni (qui appresso tassa sul traffico pesante) nel Principato del Liechtenstein (detto qui appresso «trattato»), hanno deciso di concludere un accordo e designato a tale scopo loro plenipotenziari: il Consiglio federale svizzero: l’onorevole Kaspar Villiger, Capo del Dipartimento federale delle finanze Sua altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein: il dott. Michael Ritter, Vicecapo del Governo del Principato del Liechtenstein i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Diritto applicabile 1 Il Principato del Liechtenstein assume nel suo diritto interno le prescrizioni della legislazione svizzera in materia di tassa sul traffico pesante, in conformità delle se- guenti disposizioni. 2 La legislazione concernente la tassa sul traffico pesante determinante nel Princi- pato del Liechtenstein al momento dell’entrata in vigore del presente accordo è menzionata negli allegati I a III. L’Amministrazione federale delle dogane notifica alle autorità del Liechtenstein le modifiche concernenti gli allegati I a III conforme- mente all’articolo 1 capoverso 3 del trattato. 3 Per garantire un’applicazione uniforme del diritto relativo alla tassa sul traffico pesante sono previste nel Liechtenstein sanzioni equivalenti almeno a quelle del di- ritto svizzero per infrazioni analoghe.

3 Dal testo originale tedesco (AS 2001 828).

4 RU 2001 825

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

Art. 2 Campo d’applicazione Al fine della riscossione della tassa sul traffico pesante, i territori nazionali di cia- scuna Parte contraente costituiscono il territorio comune d’applicazione.

Art. 3 Competenza

1 L’Amministrazione federale delle dogane applica in nome del Principato del

Liechtenstein la legislazione concernente la tassa sul traffico pesante nel territorio dello stesso per quanto concerne: a) i veicoli del Liechtenstein assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni; b) i veicoli esteri che entrano nel Liechtenstein nel territorio comune d’appli- cazione. Essa applica la legislazione del Liechtenstein, ma il diritto procedurale svizzero. I rimedi giuridici si fondano sul diritto svizzero. 2 Per quanto concerne i veicoli immatricolati nel Liechtenstein, le competenti auto- rità del Liechtenstein eseguono la legislazione concernente la tassa sul traffico pe- sante nell’ambito delle competenze attribuite alle rispettive autorità dei Cantoni svizzeri. 3 Sempre che ciò riguardi veicoli del Liechtenstein, le infrazioni alla legislazione concernente la tassa sul traffico pesante sono perseguite e giudicate dalle autorità del Liechtenstein. 4 Sempre che ciò riguardi veicoli esteri, le infrazioni alla legislazione concernente la tassa sul traffico pesante sono perseguite dalle autorità svizzere e a) giudicate secondo il diritto svizzero se l’entrata nel territorio comune d’ap- plicazione avviene in Svizzera; b) giudicate secondo il diritto del Liechtenstein se l’entrata nel territorio comu- ne d’applicazione avviene nel Liechtenstein. Le autorità svizzere applicano a tal riguardo il diritto procedurale svizzero. I rimedi giuridici si fondano sul diritto svizzero.

Art. 4 Veicoli del Liechtenstein Gli autoveicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein assoggettati alla tassa sul traffico pesante, nonché i trattori a sella leggeri utilizzati per trainare rimorchi di tra- sporto assoggettati alla tassa sul traffico pesante, devono essere equipaggiati con un apparecchio elettronico per la rilevazione del chilometraggio riconosciuto dall’Ammi- nistrazione federale delle dogane conformemente alle disposizione dell’Allegato II.

Art. 5 Provvedimenti edili D’intesa con le competenti autorità del Liechtenstein, l’Amministrazione federale delle dogane può equipaggiare i valichi di confine con Paesi terzi situati nel territo- rio del Principato del Liechtenstein con le apparecchiature necessarie all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

Art. 6 Ripartizione dei proventi della tassa 1 I proventi della tassa sul traffico pesante realizzati nei territori dei due Stati con- traenti e al confine doganale affluiscono in una cassa comune, da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze applicando criteri uniformi. 2 Ogni Stato contraente riceve annualmente dalla casa comune la quotaparte del pro- vento netto della tassa sul traffico pesante determinata secondo il metodo di riparti- zione previsto nell’Allegato IV. 3 È reputato provento netto il provento dopo deduzione delle restituzioni e delle spe- se annue di gestione dell’Amministrazione federale delle dogane e delle altre auto- rità esecutive tenendo conto delle spese d’investimento. Per spese di gestione s’intendono tutte le spese per la riscossione della tassa sul traffico pesante.

Art. 7 Compenso per le prestazioni esecutive Per le prestazioni relative all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante l’Ufficio della circolazione del Liechtenstein riceve un compenso analogamente ai Cantoni svizzeri, secondo l’Allegato III.

Art. 8 Assistenza reciproca 1 Le competenti autorità dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell’espletamento dei loro compiti. 2 Esse si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti dati inesatti, in- completi o dubbiosi forniti da persone assoggettate alla tassa. 3 Le decisioni cresciute in giudizio di uno Stato contraente hanno forza esecutiva anche nell’altro Stato contraente. 4 I problemi relativi alla reciproca assistenza vengono sottoposti alla Commissione mista.

Art. 9 Protezione dei dati 1 I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente accordo. 2 I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati per l’esecuzione del pre- sente accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposi- zioni sulla protezione dei dati in vigore nei due Stati contraenti.

Art. 10 Commissione mista 1 La Commissione mista è composta di tre rappresentanti di ciascun Stato contraente che possono aggregarsi dei periti.

2 La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una

volta all’anno. A richiesta del presidente dell’altra delegazione, ogni presidente di

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

delegazione può convocare la Commissione in una seduta che dovrà aver luogo al più tardi entro due mesi dal ricevimento della domanda di convocazione.

3 La Commissione mista adotta un regolamento interno.

Art. 11 Tribunale arbitrale 1 Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, a richiesta di uno dei due Stati con- traenti. A tal riguardo ogni Stato contraente nomina un membro e i due membri desi- gnano di comune accordo un rappresentante di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. I membri sono convocati entro due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale. 2 Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi, in mancanza di un’intesa ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino sviz- zero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch’egli impedito, il membro immediatamente infe- riore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, provvede alle designazioni. 3 Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esi- stenti tra i due Stati contraenti e conformemente al diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume gli onorari del rappresentante da esso designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sop- portate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina esso stesso la sua procedura.

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente Lo scambio di note del 22 dicembre 1995/19 febbraio 19965 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la riscossione di una tassa sul traffico pe- sante e di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è abrogato, per quanto concerne la riscossione della tassa sul traffico pesante nel territorio del Principato del Liechtenstein.

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità 1 Il presente accordo entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato.

2 Il presente accordo è valido fintanto che rimane in vigore il trattato.

5 RS 0.741.751.4

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l’11 aprile 2000.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Kaspar Villiger Michael Ritter

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

Allegati Allegato I Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, articoli 2 - 6, 8, 9, 11 - 13, 14 capoversi 1 e 2, art. 15, 17, 18, 20 - 22. ⇒ RS 641.81; RU 2000 98

Allegato II Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante), articoli 1 - 36, 41 - 45, 47, 48 capoversi 1, 2 (prima parte del periodo) e 3, 49, 50,

52 - 57, 59 (punto 3 fatte salve le disposizioni SEE), 61 nonché l’Allegato 1

⇒ RS 641.811; RU 2000 1170 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l’esecuzione della legge concernente la tassa sul traffico pesante ⇒ RS 641.814.1; RU 2000 341 (abrogata il 31 dicembre 2000) Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), articolo 110 capoverso 2 lettera e ⇒ RS 741.41; RU 1995 4425

Allegato III Le ordinanze dipartimentali qui appresso che si fondano sull’ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante: Ordinanza del DFF del 1° settembre 2000 concernente le restituzioni della tassa sul traffico pesante per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel traffico combinato non ac- compagnato6. ⇒ RS 641.811.22; RU 2000 2621 Ordinanza del DFF del 16 ottobre 2000 concernente le restituzioni della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio6. ⇒ RS 641.811.31; RU 2000 2739 Ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 concernente il compenso delle autorità can- tonali per l’esecuzione della legislazione sul traffico pesante6. ⇒ RS 641.811.911; RU 2000 2535

6 La data dell’entrata in vigore dell’ordinanza verrà comunicata alle autorità del Liechtenstein per la via diplomatica.

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

Allegato IV

1. Il provento netto è ripartito come segue:

a. 40 per cento secondo la lunghezza della rete stradale; b. 30 per cento secondo la popolazione; c. 15 per cento secondo la quantità di autoveicoli pesanti per il trasporto di cose; d. 15 per cento secondo la quantità di tonnellate importate o esportate. 2. I computo della quota spettante al Principato del Liechtenstein secondo i quattro criteri di cui al paragrafo 1 viene effettuato ogni cinque anni conformemente al mo- dello di cui alla cifra 3.

3. Computo della quota del FL secondo i quattro criteri:

1. Lunghezza della rete stradale in km (1998)

Svizzera 71 211 Liechtenstein 401 Totale dei due Paesi 71 612 Quota FL 401: 71 612×100 0,559%

2. Popolazione residente (secondo la chiave per la ripartizione dell’IVA)

Svizzera (1997) 7 113 373 Liechtenstein (1997) 31 246 Totale dei due Paesi 7 144 619 Quota FL 31 246: 7 144 619×100 0,437%

3. Autoveicoli pesanti (autocarri inclusi i trattori a sella)

Svizzera (1998) 51 879 Liechtenstein (1998) 795 Totale dei due Paesi 52 674 Quota FL 795: 52 674×100 1,509%

4. Rapporto ponderale importazione-esportazione dirette (commercio esterno)

Quota CH totale in t (1997) Importazione 42 590 220 Esportazione 11 107 314 Totale CH importazione/esportazione 53 697 534

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

Quota FL totale in t (1997) Importazione 307 919 Esportazione 141 561 Totale FL importazione/esportazione 449 480 Totale import./esport. dei due Paesi: 54 147 014

Quota FL 449 480: 54 147 014 0,830%

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni RU 2001

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