Lexipedia

AS 2001 837

Ordinanza concernente il contributo speciale versato alle università per gli anni con doppia maturità

Ordinanza concernente il contributo speciale versato alle università per gli anni con doppia maturità

del 14 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 1 della legge federale dell’8 ottobre 1999 1 sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU), ordina:

Art. 1 Principio 1 La presente ordinanza disciplina l’assegnazione di un contributo speciale alle uni- versità per gli anni con doppia maturità. 2 Hanno diritto al contributo speciale le università cantonali, comprese l’Università di Lucerna e la Scuola di studi superiori di pedagogia di San Gallo. 3 Per gli studenti stranieri non sono versati contributi speciali. Per studenti stranieri si intendono gli studenti che al momento dell’ottenimento del certificato d’ammissi- bilità all’università avevano il loro domicilio legale all’estero.

Art. 2 Ripartizione dell’importo globale 1 Nel quadro del credito stanziato, negli anni 2001-2003 è accordato alle università un contributo speciale in funzione del numero di studenti del primo anno formati in un anno con doppia maturità.

2 I contributi sono ripartiti nel seguente modo: Mio di fr.

a. per il 2001 5 b. per il 2002 10 c. per il 2003 20

Art. 3 Basi di calcolo L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza determina il contributo speciale accordato a ogni università sulla base dei dati dell’anno precedente forniti dall’Uffi- cio federale di statistica.

RS 414.203 1 RS 414.20

2001-0069 837

Sussidio speciale versato alle università per la formazione delle doppie annate RU 2001 di maturandi

Art. 4 Metodo di calcolo I contributi versati alle singole università sono calcolati in funzione del numero di studenti del primo anno provenienti da Cantoni che nell’anno corrispondente hanno avuto una doppia maturità. Il numero ottenuto è poi dimezzato.

Art. 5 Ripartizione dei mezzi tra le università 1 I mezzi a disposizione per l’anno considerato sono ripartiti in funzione dei risultati del calcolo effettuato secondo l’articolo 4 tra le università in cui gli studenti del primo anno sono immatricolati.

2 Le doppie maturità del 1998 sono parimenti considerate per la ripartizione dei

mezzi a disposizione per il 2001.

Art. 6 Decisione L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza emana ogni anno la decisione concernente la ripartizione del contributo speciale.

Art. 7 Rendiconto Alla fine dell’anno le università presentano un rendiconto sull’utilizzazione dei mezzi.

Art. 8 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 dicem- bre 2003.

14 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza concernente il contributo speciale versato alle università per gli anni con doppia maturità | Lexipedia | Lexipedia