AS 2001 843
Ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero
Ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (Ordinanza di transizione nel settore del latte)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 di transizione nel settore del latte è modificata come segue:
Art. 11a Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti
1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1° novembre al 31 ottobre.
2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.
Art. 15a Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti
1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1° novembre al 31 ottobre.
2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.
Art. 17a Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti
1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1° novembre al 31 ottobre.
2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.
Art. 20a Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti 1 Il periodo di conteggio dei supplementi e dei contributi alle spese va dal 1° no- vembre al 31 ottobre. 2 Il diritto ai supplementi e ai contributi alle spese si estingue qualora non sia pre- sentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.
1 RS 916.350.3
2000-2609 843
Ordinanza di transizione nel settore del latte RU 2001
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz