AS 2001 891
Ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri di registrazione
Ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri di registrazione
del 14 marzo 2001
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 26 capoverso 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 19981 (LAsi) ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione, ai centri di transito e agli alloggi d’emergenza gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione). 2 L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) emana in un regolamento interno ulteriori disposizioni organizzative per la gestione degli alloggi della Confederazio- ne.
Art. 2 Orario d’apertura 1 I centri di registrazione sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 17.00 per l’accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione. 2 In circostanze particolari i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall’orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.
Art. 3 Riposo notturno L’orario del riposo notturno è dalle 22:00 alle 06:00.
Art. 4 Ritiro di oggetti 1 Il personale è autorizzato a perquisire i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 86 capoverso 4 LAsi, ap- parecchi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stu- pefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. 2 La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.
3 L’Ufficio federale versa i documenti di viaggio e di legittimazione agli atti.
4 Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool.
RS 142.311.23 1 RS 142.31
2000-0083 891
Ordinanza sulla gestione dei centri di registrazione RU 2001
5 Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l’alloggio della Confedera- zione. I generi alimentari messi al sicuro possono essere resi per la libera uscita. Le armi vietate e gli stupefacenti sono consegnati alla polizia. 6 I valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 86 capoverso 4 LAsi, il cui valore è su- periore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.
Art. 5 Alloggio I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene adeguatamente conto delle esigenze dei fan- ciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza.
Art. 6 Assistenza medica L’accesso a cure mediche adeguate è garantito.
Art. 7 Lavori domestici Su ordine del personale, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici.
Art. 8 Permesso d’uscita 1 Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d’uscita scritto. 2 Il permesso autorizza i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare gli alloggi della Confederazione di norma come segue: a. da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 17:00; b. la fine settimana, di norma, da venerdì dalle 09:00 a domenica alle 19:00. 3 Le disposizioni concernenti il fine settimana valgono anche per i giorni festivi ri- conosciuti a partire dalle 09:00 della vigilia. 4 Il permesso d’uscita può essere negato segnatamente se i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono tenersi a disposizione per l’esecuzione della procedura d’asilo o di allontanamento o per lavori domestici in conformità dell’ar- ticolo 6. 5 L’Ufficio federale può emanare in un regolamento interno ulteriori disposizioni organizzative per disciplinare le uscite.
Art. 9 Contatti 1 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. 2 È garantito il libero contatto con un patrocinatore. Negli alloggi della Confedera- zione sono disponibili liste di patrocinatori.
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Ordinanza sulla gestione dei centri di registrazione RU 2001
3 Le comunicazioni dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l’asilo e per- sone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari.
Art. 10 Accesso 1 Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i ri- chiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono acces- sibili al pubblico. 2 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o per- sone bisognose di protezione. 3 Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registra- zione negli orari di apertura, previo accreditamento. 4 L’orario delle visite è dalle 14:00 alle 16:30 di ogni giorno. L’Ufficio federale può modificare per ragioni organizzative l’orario delle visite. 5 I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale della portineria può perqui- sire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi proibite sono consegnate alla polizia.
6 La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.
14 marzo 2001 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold
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