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AS 2001 967

Ordinanza del DFF concernente la statistica dell'origine per i diamanti greggi importati

Ordinanza del DFF concernente la statistica dell’origine per i diamanti greggi importati

del 9 marzo 2001

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 19881 sulla statistica del commercio esterno, ordina:

Art. 1 Per l’allestimento della statistica dell’origine, all’atto dell’importazione dei diamanti grezzi delle voci di tariffa 7102.1000 e 7102.3100 occorre in ogni caso dichiarare, oltre al paese di produzione, il paese nel quale i diamanti grezzi sono stati estratti giusta l’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 1988 sulla statistica del commercio esterno.

Art. 2 La Direzione generale delle dogane è incaricata dell’esecuzione.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2001.

9 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

RS 632.145 1 RS 632.14

2001-0342 967

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