AS 2001 967
Ordinanza del DFF concernente la statistica dell'origine per i diamanti greggi importati
Ordinanza del DFF concernente la statistica dell’origine per i diamanti greggi importati
del 9 marzo 2001
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 19881 sulla statistica del commercio esterno, ordina:
Art. 1 Per l’allestimento della statistica dell’origine, all’atto dell’importazione dei diamanti grezzi delle voci di tariffa 7102.1000 e 7102.3100 occorre in ogni caso dichiarare, oltre al paese di produzione, il paese nel quale i diamanti grezzi sono stati estratti giusta l’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 1988 sulla statistica del commercio esterno.
Art. 2 La Direzione generale delle dogane è incaricata dell’esecuzione.
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2001.
9 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
RS 632.145 1 RS 632.14
2001-0342 967