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AS 2002 10

Ordinanza sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool

Ordinanza sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool

Modifica del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 settembre 19981 sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2, primo periodo 2 L’articolazione del conto economico si orienta secondo il piano contabile REFICO dell’Amministrazione generale della Confederazione. ...

Art. 3 Principi di valutazione 1 Gli attivi e i passivi sono valutati secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale. 2 Il patrimonio d’impianto è registrato nel bilancio al valore d’acquisto o di produ- zione. Il valore esposto a bilancio è quello che risulta dopo la deduzione degli am- mortamenti necessari all’esercizio.

Art. 3a Riserve 1 Per sopperire a perdite imminenti o a rischi particolari sono costituite riserve. Quando perdono la loro ragione d’essere le riserve sono riattivate. 2 Per sopperire a perdite inerenti al deposito di etanolo, possono essere costituite ri- serve ammontanti al 30 per cento al massimo del valore della merce. 3 Per garantire i lavori a lungo termine o gli investimenti, possono essere costituite riserve provenienti dall’utile di alcosuisse. Esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze di alcosuisse.

Art. 5 cpv. 1 1 Un credito supplementare o un’autorizzazione di sorpasso di credito devono essere richiesti allorquando l’ammontare preventivato non è sufficienta coprire una spesa inevitabile, imputabile ai gruppi di conto da 4 a 6 e 8 oppure al conto investimenti.

1 RS 689.7

10 2001-2357

Finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool RU 2002

Art. 8 Disposizione transitoria alla modifica del 30 novembre 2001 A partire dal 2003 l’anno contabile inizia al 1° gennaio.

II

1 L’allegato I è abrogato.

2 L’allegato II diventa allegato unico ed è modificato conformemente al testo an- nesso.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool RU 2002

Allegato (Art. 3 cpv. 2)

I tassi d’ammortamento della Regìa federale degli alcool sono fissati nel modo se- guente:

Oggetto Osservazioni In per cento

da a

a. Beni immobiliari Non sono ammortizzati b. Partecipazioni Non sono ammortizzate c. Costruzioni Scavi, edilizia, lavori di sistemazione, piani originali 2 10 Autorizzazioni, emolumenti, copie dei piani 100 100 d. Istallazioni e Vie ferrate, rete delle condotte dell’acqua equipaggiamenti e dell’alcool, contenitori per l’alcool, pompe, bilance, istallazioni di riscalda- mento e d’aerazione e climatizzazione, estintori, equipaggiamenti di magazzino, depositi e laboratori 5 20 Impianti informatici e apparecchi chimici 15 30 e. Veicoli e recipienti Vagoni cisterna, vagoni da trasporto, per il trasporto locomotive 4 10 d’alcool Veicoli a motore, containers, palette incassate 10 30

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