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AS 2002 1082

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

del 27 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° marzo 19951 sugli oggetti d’uso (OUso); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al com- mercio (LOTC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 OUso.

2 Gli oggetti di cui all’allegato 1 non sono considerati giocattoli.

Art. 2 Principio I giocattoli non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o di terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatto un uso prevedibile. Si deve tener conto della durata dell’utilizzazione e dell’abituale comportamento dei bambini.

Sezione 2: Requisiti relativi ai giocattoli

Art. 3 Requisiti essenziali I giocattoli devono adempiere i requisiti di sicurezza essenziali di cui all’allegato 2 ed essere conformi alle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’allegato 3.

Art. 4 Norme tecniche 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) pubblica un elenco delle norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza. Il titolo di tali

RS 817.044.1

1082 2000-1078

Sicurezza dei giocattoli. O del DFI RU 2002

norme è pubblicato sul Foglio federale con l’indicazione della fonte o dell’organo di distribuzione. 2 Per quanto possibile, l’Ufficio federale designa norme armonizzate a livello inter- nazionale.

Art. 5 Dichiarazione di conformità 1 Chi fabbrica o importa giocattoli deve essere in grado di presentare una dichiara- zione di conformità da cui risulta che i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza e, se del caso, che sono stati esaminati secondo la procedura di cui all’articolo 7. 2 Se i giocattoli sottostanno a più normative che presuppongono una dichiarazione di conformità, può essere emessa una dichiarazione riassuntiva in cui sono menzio- nate le normative prese in considerazione. 3 Il fabbricante, allo scopo di permettere il controllo, deve mettere a disposizione i seguenti dati: a. descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura la conformità della pro- duzione alle norme di cui all’articolo 4 (per es. impiego di un protocollo d’esame o di una scheda tecnica), o certificato di prova del campione emesso dall’organismo di valutazione della conformità; b. indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; c. informazioni dettagliate concernenti l’esemplare del campione e la fabbrica- zione. 4 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali o in inglese e contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione del giocattolo; b. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione; c. se del caso, il nome e l’indirizzo dell’organismo di valutazione della con- formità e il luogo dove è conservato il certificato di prova del campione. 5 La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante un periodo di 10 anni dalla fabbricazione del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Art. 6 Esame secondo le norme 1 Se un giocattolo è fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’arti- colo 4, si presume che i requisiti essenziali di sicurezza siano adempiuti. 2 Se queste norme non sono applicate o sono applicate solo in parte, il fabbricante o l’importatore deve confermare che: a. il giocattolo è conforme al campione esaminato secondo la procedura di cui all’articolo 7; e

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b. un organismo di valutazione della conformità ha dichiarato che il modello adempie i requisiti essenziali di sicurezza.

Art. 7 Prova del campione e certificato di prova del campione 1 Sulla base di una prova del campione, un organismo di valutazione della confor- mità attesta che un campione di giocattolo adempie i requisiti essenziali di sicurezza secondo l’allegato 2. 2 Il fabbricante presenta a un organismo di valutazione della conformità la domanda per una prova del campione. La domanda comprende: a. una descrizione del giocattolo; b. il nome e l’indirizzo del fabbricante e il luogo di fabbricazione; c. informazioni dettagliate concernenti il progetto e la fabbricazione; inoltre alla domanda deve essere allegato un numero sufficiente di esemplari del campione del giocattolo destinato alla fabbricazione.

3 L’organismo di valutazione della conformità esamina se la documentazione pre-

sentata dal richiedente è completa. 4 Nel quadro della prova del campione, l’organismo di valutazione della conformità esamina se il giocattolo mette in pericolo la sicurezza o la salute secondo l’artico- lo 2. Effettua gli esami e le prove appropriati per verificare se l’esemplare del cam- pione risponde ai requisiti essenziali di sicurezza menzionati nell’allegato 2. Per questo si attiene per quanto possibile alle norme armonizzate di cui all’articolo 4.

5 Può chiedere altri esemplari del campione.

6 Se il campione risponde ai requisiti essenziali secondo l’allegato 2 l’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di prova del campione e lo tra- smette al richiedente. Il certificato contiene i risultati della prova, eventuali condi- zioni imposte per un’utilizzazione conforme alle esigenze di sicurezza nonché le descrizioni e gli schizzi del giocattolo esaminato. 7 Se un organismo di valutazione della conformità rifiuta il rilascio di un certificato di prova del campione, deve comunicarlo al richiedente indicando i motivi del ri- fiuto. Allo stesso tempo informa del rifiuto e dei motivi l’Ufficio federale e la com- petente autorità di esecuzione.

Art. 8 Organismo di valutazione della conformità

1 Gli organismi di valutazione della conformità devono essere:

a. accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accreditamento e sulla designazione; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di convenzioni internazionali; o c. autorizzati in altro modo dal diritto federale.

3 RS 946.512

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2 Chi si richiama a documenti emessi da un altro servizio rispetto a quelli menzionati al capoverso 1 deve dimostrare in modo credibile che le qualifiche di questo servizio e le procedure applicate adempiono i requisiti svizzeri di cui all’articolo 18 capover- so 2 LOTC.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 giugno 19954 concernente la sicurezza dei giocattoli è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria I giocattoli possono essere consegnati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2004.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

4 RU 1995 3427

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Allegato 1 (art. 1)

Oggetti che non sono considerati giocattoli ai sensi dell’articolo 1

1. decorazioni natalizie;

2. modelli ridotti e costruiti in scala, conformi all’originale, per collezionisti adulti;

3. attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco;

4. attrezzature sportive;

5. attrezzature nautiche da usare in acque profonde;

6. bambole folcloristiche e decorative e articoli analoghi per collezionisti

adulti; 7. giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, sta- zioni ecc.);

8. puzzle di oltre 500 pezzi, senza modello, destinati agli specialisti;

9. armi ad aria compressa;

10. fuochi d’artificio, compresi gli inneschi a percussione5;

11. fionde e lanciasassi;

12. giochi con freccette a punte metalliche;

13. forni elettrici, ferri da stiro e altri prodotti funzionali alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt;

14. prodotti comprendenti elementi termici, destinati a essere usati a scopi

didattici sotto la sorveglianza di un adulto;

15. veicoli con motore a combustione;

16. macchine a vapore giocattolo;

17. biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica;

18. videogiochi collegabili a un videoschermo, alimentati con tensione nominale

superiore a 24 volt;

19. tettarelle per lattanti;

20. imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;

21. bigiotteria per bambini.

5 Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente ai giocattoli.

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Allegato 2 (art. 3 e 7 cpv. 1, 4 e 6)

Requisiti essenziali di sicurezza per giocattoli

I. Princìpi

1. Gli utilizzatori di giocattoli e i terzi devono essere tutelati dai pericoli:

a. connessi alla concezione, fabbricazione e composizione del giocattolo; b. inerenti all’utilizzazione del giocattolo e inevitabili se non alterando le ca- ratteristiche essenziali del giocattolo. 2. Il rischio che implica l’utilizzazione di un giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori e, se del caso, dei sorveglianti di farvi fronte. Questo vale in particolare per giocattoli che per le loro funzioni, misure e caratteristiche sono destinati a bambini di età non superiore ai 36 mesi. Se del caso deve essere fissato un limite minimo d’età per gli utilizzatori o assicurata la sorveglianza da parte di un adulto durante l’utilizzazione del giocattolo. 3. Le etichette apposte sui giocattoli o sui relativi imballaggi e le istruzioni per l’uso che li accompagnano devono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di terzi sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

II. Rischi particolari

1. Proprietà fisiche

a. I giocattoli, le loro parti e i loro ancoraggi devono possedere la resistenza e la stabilità necessarie per non rompersi o deformarsi durante l’uso con il ri- schio di provocare ferite. b. Gli spigoli, le sporgenze, le corde, i cavi, gli ancoraggi e le parti mobili dei giocattoli devono essere progettati in modo tale da ridurre per quanto possi- bile i rischi di ferite. c. I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti o inalati. d. I giocattoli, le loro parti e gli imballaggi non devono comportare rischi di strangolamento o soffocazione. e. I giocattoli destinati a reggere o a sostenere il bambino nell’acqua devono comportare il minor rischio possibile che la galleggiabilità e il sostegno dato al bambino vengano meno. f. I giocattoli che costituiscono uno spazio chiuso devono essere muniti di un’uscita facilmente apribile dall’interno.

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g. I giocattoli destinati a conferire mobilità devono essere muniti nella misura del possibile di un sistema di frenaggio sicuro e di facile utilizzazione, ade- guato all’energia cinetica sviluppata dal giocattolo. Tale sistema deve essere concepito in maniera tale da poter essere azionato facilmente e senza com- portare rischi di sbandamento. h. I giocattoli muniti di un dispositivo di lancio devono essere concepiti in ma- niera tale che il rischio per l’incolumità fisica dell’utilizzatore e dei terzi causato dai proiettili sia il minore possibile. i. I giocattoli muniti di elementi termici devono essere concepiti in maniera tale che: – la temperatura massima di tutte le superfici esterne accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto; – eventuali fuoriuscite di liquidi, vapori o gas non raggiungono una tem- peratura e una pressione tali da causare ustioni o altri danni corporali.

2. Infiammabilità

a. I giocattoli devono essere costituiti unicamente da materiali che: – non brucino sotto l’azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione; – siano difficilmente infiammabili, vale a dire che il fuoco si spenga non appena la sorgente di ignizione è soffocata; – una volta accesi brucino lentamente e permettano unicamente una lenta propagazione del fuoco; – rallentino il processo di combustione. Le sostanze infiammabili di cui al capoverso 1 non devono comportare alcun rischio di ignizione per altre sostanze impiegate per la confezione del gio- cattolo. b. I giocattoli che contengono sostanze o preparati pericolosi quali materiali per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non devono contenere sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili. c. I giocattoli non devono comportare rischi di esplosione né contenere ele- menti o sostanze che possano esplodere. Fanno eccezione gli inneschi a per- cussione destinati specialmente ai giocattoli. d. I giocattoli, ed in particolare i giocattoli chimici (scatole per esperimenti chimici e simili), non devono contenere sostanze o preparati che: – in caso di miscelazione possono esplodere per reazione chimica o per miscelazione con sostanze ossidanti; oppure – contengono componenti volatili e infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria-vapore infiammabili o esplosive.

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3. Proprietà chimiche

a. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo tale da non com- portare rischi per la salute o per l’incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi. b. La tolleranza biologica giornaliera delle sostanze qui di seguito elencate re- lativa all’utilizzazione di giocattoli non deve oltrepassare i seguenti limiti: – 0,2 µg di antimonio; – 0,1 µg di arsenico; – 25,0 µg di bario; – 0,6 µg di cadmio; – 0,3 µg di cromo; – 0,7 µg di piombo; – 0,5 µg di mercurio; – 5,0 µg di selenio. c. L’Ufficio federale può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali relativamente alle restrizioni applicabili alla tolleranza biologica di altre sostanze, fino alla modifica della presente ordinanza da parte del Di- partimento federale dell’interno. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. d. I giocattoli o le parti di giocattolo non devono contenere più di 5 mg/kg di benzolo biodisponibile. e. I giocattoli non devono contenere le seguenti fibre d’amianto: – crocidolite, CAS6 n. 12001-28-4; – amosite, CAS n. 12172-73-5; – antofillite amianto, CAS n. 77536-67-5; – actinolite amianto, CAS n. 77536-66-4; – tremolite amianto, CAS n. 77536-68-6; – crisotilo, CAS n. 12001-9-5. f. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 19677 e dell’articolo 3 della direttiva 99/45/CE del 31 maggio 19998 in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. L’Ufficio federale può

6 CAS = Chemical Abstract System Number.

7 GU n. L 196 del 16 agosto 1967, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/59/ CE del 6 agosto 2001 (GU n. L 225 del 21.8.2001). Il testo di questa prescrizione può es- sere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, o al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 8 GU n. L 200 del 30 luglio 1999, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/60/CE del 7 agosto 2001 (GU n. L 226 del 22.8.2001). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica o richiesto all’UFCL, Distribu- zione pubblicazioni, 3003 Berna, rispettivamente al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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autorizzare l’impiego di maggiori quantità di tali sostanze o preparati, qualo- ra ciò si renda indispensabile al funzionamento di un giocattolo. L’autoriz- zazione deve essere limitata nel tempo e pubblicata nel Foglio ufficiale sviz- zero di commercio. g. Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 9 giugno 19869 sulle so- stanze.

4. Proprietà elettriche e termiche

a. La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici e di ogni parte di essi non deve superare i 24 volt. b. Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica devono essere ben iso- late e meccanicamente protette. La stessa regola si applica ai cavi e ad altri fili conduttori attraverso i quali l’elettricità perviene a tali parti. c. I giocattoli elettrici devono essere fabbricati in maniera tale da non causare ustioni in occasione di un contatto con le superfici esterne direttamente ac- cessibili. d. Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 199710 sui prodotti elettrici a bassa tensione.

5. Igiene

I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare pericoli di infe- zione, malattia e contagio.

6. Radioattività

I giocattoli non devono contenere nuclidi o sostanze radioattive sotto forme o pro- porzioni che possono nuocere alla salute del bambino. Oltre a ciò sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 22 giugno 199411 sulla radioprotezione.

9 RS 814.013 10 RS 734.26 11 RS 814.501

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Allegato 3 (art. 3)

Etichettatura

I. Dati generali a. Sul giocattolo o sul suo imballaggio deve essere apposto in maniera ben vi- sibile, facilmente leggibile ed indelebile il nome o la ditta e l’indirizzo o un marchio registrato del fabbricante, dell’importatore o del rivenditore domi- ciliato in Svizzera oppure di un altro responsabile residente in Svizzera. b. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni e di giocattoli composti da ele- menti di piccole dimensioni, queste indicazioni possono essere apposte su un’etichetta o su un foglio informativo. Occorre richiamare l’attenzione sul- l’utilità di conservare l’etichetta o il foglio informativo.

II. Avvertenze e istruzioni per l’uso

1. Disposizioni generali

a. I giocattoli devono essere muniti, ove necessario, di avvertenze e istruzioni appropriate per l’uso. Esse devono essere redatte in maniera tale da richia- mare in modo efficace ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi possibili legati al loro uso. Le avvertenze e le istruzioni devono indicare il modo per evitare tali pericoli. b. Ove necessario occorrerà specificare un limite minimo di età per gli utiliz- zatori e precisare che il giocattolo dovrebbe essere utilizzato unicamente sotto la sorveglianza di un adulto. c. Le avvertenze e le modalità d’uso devono essere redatte nelle tre lingue uffi- ciali. Possono essere sostituite da pittogrammi internazionalmente usati.

2. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi

a. I giocattoli non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono recare un’avvertenza come «pericolosi per bambini di età inferiore ai 36 mesi» o «non indicato per bambini di età inferiore ai tre anni» o un corrispondente pittogramma internazionalmente usato. b. L’avvertenza di cui alla lettera a deve essere completata da un’indicazione dei rischi che motivano questa esclusione. Tale indicazione può anche risul- tare dalle istruzioni per l’uso. c. La lettera a non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni, caratteri- stiche e proprietà o altri elementi ne escludono manifestamente la destina- zione ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.

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3. Giocattoli montati su cavalletto

Le istruzioni per l’uso di scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto devono contenere le seguenti indicazioni: a. un’avvertenza sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manu- tenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra ecc.); b. un’avvertenza precisante che in caso di omissione dei controlli di cui alla lettera a si potrebbero presentare rischi di caduta o di ribaltamento; c. istruzioni per un corretto montaggio; d. una specificazione delle parti che possono presentare pericoli per la salute nel caso di montaggio erroneo.

4. Giocattoli funzionali

a. Per giocattoli funzionali si intendono i giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi destinati agli adulti e dei quali spesso costituisco- no un modello ridotto. b. L’imballaggio dei giocattoli funzionali deve recare la scritta: «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti». Tale indicazione può pure essere apposta direttamente sul giocattolo medesimo. c. Le istruzioni per l’uso dei giocattoli funzionali devono indicare: – le precauzioni alle quali attenersi; – un’avvertenza indicante che in caso di inosservanza delle suddette istruzioni per l’uso, l’utilizzatore si espone ai rischi che devono essere precisati; – un’avvertenza indicante che il giocattolo deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini piccoli.

5. Giocattoli contenenti sostanze o preparati pericolosi

a. Le istruzioni per l’uso dei giocattoli che contengono sostanze o preparati pe- ricolosi e i giocattoli chimici (scatole per esperimenti chimici e per inclusio- ni in plastica, laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo ecc.) devono contenere le seguenti indicazioni: – un’avvertenza concernente la pericolosità di tali sostanze; – le precauzioni da adottare; – una descrizione dei rischi legati all’utilizzazione del giocattolo; – le prime cure urgenti in caso di incidenti gravi; – un’avvertenza precisante che tali giocattoli devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini piccoli. b. I giocattoli chimici devono recare sull’imballaggio, oltre alle indicazioni di cui alla lettera a, la seguente scritta: «Attenzione! Solo per bambini di età superiore a ... anni. Da usare sotto la sorveglianza di adulti». L’età deve es- sere fissata dal fabbricante.

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c. Sono fatte salve le disposizioni legislative sui veleni e sulla protezione del- l’ambiente.

6. Skate-board e pattini a rotelle

a. Gli skate-board e i pattini a rotelle per bambini devono recare la scritta: «Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione». b. Le istruzioni per l’uso di skate-board e pattini a rotelle devono richiamare l’attenzione sul pericolo d’incidenti, cadute o collisioni. Inoltre vanno for- nite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere ecc.).

7. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici ai sensi dell’allegato 2 numero II 1 lettera e devono recare la se- guente scritta: «Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell’acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza».