AS 2002 1094
Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 15 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è mo- dificata come segue:
Art. 11 cpv. 5 5 Nel caso di un cittadino svizzero o di un cittadino di uno Stato membro della Co- munità europea è applicabile inoltre l’articolo 67 del Regolamento (CEE) n. 1408/ 712 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 1408/71]. È fatto salvo il protocollo all’allegato II dell’Ac- cordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comu- nità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle perso- ne.
Art. 12 cpv. 3 3 Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza profes- sionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di un’assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendente- mente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione di prepensionamento.
Art. 13 cpv. 2 2 Gli stranieri domiciliati che ritornano in Svizzera dopo un soggiorno di più di un anno all’estero sono esonerati, durante un anno dopo il ritorno, dall’adempimento del periodo di contribuzione nella misura in cui possano provare che hanno eserci- tato all’estero un’attività salariata corrispondente al periodo di contribuzione secon- do l’articolo 13 capoverso 1 LADI.
1094 2000-2235
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2002
Art. 20a Diritto applicabile alle persone in cerca di impiego che soggiornano temporaneamente in Svizzera (art. 17 cpv.2 e 20 cpv. 1 LADI)
A complemento dell’articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/714 e dell’articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/725 che stabilisce le modalità di applicazione del Re- golamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], un cittadino di uno Stato mem- bro della Comunità europea o un cittadino svizzero che soggiorna temporaneamente in Svizzera per cercarvi un impiego deve iscriversi presso un ufficio regionale di colloca- mento del Cantone nel quale dichiara il suo soggiorno. All’atto dell’iscrizione, la per- sona in cerca di impiego sceglie la cassa di disoccupazione. Durante il periodo in cui cerca lavoro in Svizzera, essa non può cambiare cassa.
Art. 23 cpv. 5 5 Per il resto, è applicabile l’articolo 83 capoversi 3 e 4 del Regolamento (CEE) n. 574/726.
Art. 25a Mantenimento del diritto alle prestazioni quando l’assicurato si reca in uno Stato membro della Comunità europea per cercarvi lavoro (art. 17 cpv. 2 LADI)
Qualora un cittadino svizzero o un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea si rechi in uno Stato membro della Comunità europea per cercarvi lavoro sono applicabili l’articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/717 e l’articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/728.
Art. 30 cpv. 3 3 Nel caso di una persona in cerca di impiego di cui all’articolo 20a è applicabile inoltre l’articolo 84 del Regolamento (CEE) n. 574/729.
Art. 33 cpv. 1 e 3 lett. a 1 Un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli secondo l’articolo 22 capover- so 2 LADI è dato qualora l’assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l’articolo 277 del Codice civile svizzero10. Per il resto è applicabile l’articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/7111.
4 RS 0.831.109.268.1; RU ... 5 RS 0.831.109.268.11; RU ... 6 RS 0.831.109.268.1; RU ... 7 RS 0.831.109.268.1; RU ... 8 RS 0.831.109.268.11; RU ... 9 RS 0.831.109.268.11; RU ... 10 RS 210 11 RS 0.831.109.268.1; RU ...
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2002
3 Sono considerate invalide ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che: a. riscuotono una rendita di invalidità dell’assicurazione per l’invalidità, del- l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di uno Sta- to membro della Comunità europea; o
Art. 34 cpv. 1 1 Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calco- lato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede l’assicurato. Per il resto, è applicabile l’articolo 76 del Regolamento (CEE) n. 574/7212.
Art. 37 cpv. 1 e 5 1 È reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l’ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. È fatto salvo il capoverso 5.
5 Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o un cittadino
svizzero abbia esercitato un’attività salariata in uno degli Stati membri della Comu- nità europea durante il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato, è applicabile l’articolo 68 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/7113.
Art. 42 cpv. 4 Abrogato
Art. 119 cpv. 1 lett. f e g
1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
f. per le persone di cui all’articolo 20a, secondo il Cantone in cui la persona in cerca d’impiego ha dichiarato il suo soggiorno; g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
II La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2002.
15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 RS 0.831.109.268.11; RU ... 13 RS 0.831.109.268.1; RU ...