AS 2002 1097
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:
Art. 18 lett. a e d Non abbisognano del permesso generale di importazione: a. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa2 2204.1000 e 2950 non- ché di mosti d’uva della voce di tariffa 2204.3000; d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa
2204.2150 escluso il Porto.
Art. 23 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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