AS 2002 1103
Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/Nofels
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/Nofels
Concluso a Vienna il 24 maggio 2000 Entrato in vigore il 1° luglio 2000
Visto il protocollo del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera, il Princi- pato del Liechtenstein e la Repubblica austriaca concernente l’applicazione al Prin- cipato del Liechtenstein della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a con- trolli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, è stato concluso il seguente accordo:
Art. 1 1 Al valico di Ruggell/Nofels, sul territorio del Principato del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.
2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 19633,
l’ufficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Feldkirch.
Art. 2
1 La zona prevista per i controlli comprende:
a. le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, ossia: – un settore della Noflerstrasse di una lunghezza di 115 metri, a partire dalla frontiera politica sul ponte che attraversa l’Hasabach in direzione di Ruggell; – una striscia di terreno di 2 metri di larghezza che circonda entrambi gli edifici doganali; – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale; b. l’edificio doganale riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci situato a sud-est della Noflerstrasse. 2 Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servi- zio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono
RS 0.631.252.916.320.4
1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 1103).
2 RS 0.631.252.916.320.1 3 RS 0.631.252.916.320
2000-1942 1103
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati. Accordo con Austria RU 2002 e Liechtenstein
autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli a utilizzare.
Art. 3 1 Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.
2 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti con-
traenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.
Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in tre esemplari originali in lingua tedesca.
Per il Consiglio Per il Governo del Per il Governo federale svizzero: Principato del Liechtenstein: federale austriaco: Claudio Caratsch Maria Pia Kothbauer Christian Prosl