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AS 2002 1136

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI-RT)

Modifica del 13 novembre 2001 Approvata dal Consiglio federale l’8 marzo 2002

L’Istituto federale della proprietà intellettuale ordina:

I L’allegato del regolamento del 28 aprile 19971 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificato come segue:

I. Tasse riscosse in materia di marchi Articolo Oggetto Fr.

… Art. 27 OPM2 Tassa per lavori amministrativi in caso 50.– … di restituzione della tassa di proroga

II. Emolumenti riscossi in materia di design Articolo Oggetto Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes3 Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 Ldes4 – Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1° - 5° anno) Art. 17 cpv. 2 ODes – per un design depositato separatamente 200.– lett. a oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 700.–

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Tasse dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale RU 2002

Articolo Oggetto Fr.

Art. 17 cpv. 2 – Emolumento di pubblicazione lett. b ODes – raffigurazioni in bianco e nero 50.– (fino a tre raffigurazioni) – per ogni ulteriore raffigurazione 20.– – raffigurazioni a colori (per ogni 50.– raffigurazione) Art. 17 cpv. 2 – Emolumento per il differimento della 100.– lett. d e cpv. 3 ODes pubblicazione Art. 19 cpv. 4 LDes – Emolumento per la descrizione del design 200.– Art. 16 cpv. 2 (per ogni descrizione) lett. c ODes Art. 21 cpv. 3 ODes Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato separatamente 200.– oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes – Emolumento supplementare in caso 200.– di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione Art. 32 cpv. 2 ODes Emolumento per la modifica o la rettificazione 100.– di un’iscrizione nel registro – per ogni ulteriore deposito del medesimo 50.– titolare, se la stessa modifica o rettificazione è chiesta contemporaneamente Art. 31 cpv. 2 LDes Emolumento per il proseguimento 200.– della procedura Art. 24 cpv. 4 ODes Emolumento per la restituzione delle 50.– raffigurazioni e degli esemplari del design Art. 13 ODes Emolumento per il rilascio di un attestato di priorità – per ogni diritto di protezione per il quale 100.– è richiesto un documento – per ogni esemplare suppletivo dello stesso 10.– documento richiesto nell’ambito della stessa domanda

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Articolo Oggetto Fr.

Art. 23 cpv. 5 ODes Emolumento per la consultazione degli atti e del registro Art. 26 cpv. 3 ODes – per ogni deposito 10.– – importo minimo 100.– Art. 26 cpv. 3 ODes Emolumento per gli estratti del registro – per ogni diritto di protezione per il quale è ri- 100.– chiesto un estratto – per ogni esemplare suppletivo dello stesso 10.– estratto richiesto nell’ambito della stessa do- manda Art. 26 cpv. 3 ODes Emolumento per informazioni – per ogni deposito 10.– – importo minimo 100.– – informazioni telefoniche, al minuto 2.–

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.

13 novembre 2001 In nome dell’Istituto federale della proprietà intellettuale: Il direttore: Roland Grossenbacher Il presidente del Consiglio dell’Istituto: Klaus Hug

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